Concorso per la dirigenza scolastica - Scheda e dati
Posti a concorso - Settori formativi
Totale 2.745
Scuola di base 1.916
Scuola secondaria superiore 823
Istituzioni Educative 6
Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici (D.M. 285/2000)* Settori formativi
Totale 10.805
Scuola di base 7.550
Scuola secondaria superiore 3.209
Istituzioni Educative 46
*escluse le dotazioni (19 posti) lingua slovena Friuli V. Giulia
Requisiti per la partecipazione
Relativamente al primo punto, in relazione alla specificità della funzione svolta dalla dirigenza della scuola, il bacino di reclutamento è "interno". Può infatti concorrere a posti di dirigente scolastico solo chi già appartiene agli organici della scuola che abbia come requisito, oltre ad essere personale docente ed educativo, un servizio, dopo la nomina in ruolo, effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea. Il requisito deve essere posseduto relativamente ai tre settori formativi nei quali si articola la posizione del dirigente e cioè: il settore della scuola secondaria superiore; il settore degli istituti educativi. Coloro che abbiano prestato servizio in più settori formativi, per effetto ad esempio di passaggi di cattedra, potranno concorrere per il settore formativo dove hanno prestato il maggior numero di anni o in caso di "parità " per il settore dove attualmente svolgono l'attività . Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, i docenti, verificati i requisiti posseduti, possono fare domanda di partecipazione in una sola regione; a scelta del candidato, e per un solo settore formativo.
Determinazione dei posti
La quantificazione del numero dei posti da mettere a concorso è derivata da un calcolo effettuato:
- sul fabbisogno a base regionale rispettivamente per i tre settori formativi e che ha tenuto conto dei posti vacanti alla data d'indizione del concorso, residuati dopo gli inquadramenti regionali al 1° settembre 2000 dei capi d'istituto già in servizio;
- dei posti che si libereranno nel triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età , maggiorato della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi;
- di un'ulteriore quota del 25% tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità , determinati nell'ambito di un contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva.
Disponibilità di posti
Settori Formativi
regioni Sc.base Sc.sec.sup. Ist.ed.
Abruzzo 51 13 1
Basilicata 23 10 0
Calabria 83 53 1
Campania 231 124 1
Emilia Romagna 65 34 0
Friuli 18 5 0
Lazio 153 76 0
Liguria 29 14 1
Lombardia 173 84 0
Marche 34 18 0
Molise 13 5 0
Piemonte 90 54 1
Puglia 140 78 1
Sardegna 211 54 0
Sicilia 451 109 0
Toscana 59 35 0
Umbria 18 11 0
Veneto 74 46 0
Fonte: M.P.I. - Servizio informativo
Ambito di Svolgimento
Come risulta dalla tabella precedente i posti sono messi a concorso su base regionale.Il D.Lgs. 29/'93 indica chiaramente che il corso concorso selettivo di formazione è "svolto in sede regionale con cadenza periodica". Tale indicazione risulta coerente con gli artt. 25-bis e 25-ter dello stesso decreto legislativo che fanno riferimento sia all'istituzione della qualifica dirigenziale nell'ambito regionale dell'amministrazione periferica sia all'inquadramento dei capi di istituto già in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli regionali. L'ambito regionale è soprattutto coerente con il nuovo assetto dell'amministrazione che vede attribuite importanti competenze a tale livello territoriale per effetto del D.P.R. 347/2000 emanato in attuazione del D. Lgs. 300/99. Per altro, al dirigente generale preposto al nuovo ufficio scolastico regionale è espressamente attribuita la competenza della stipula dei contratti individuali dei dirigenti scolastici e la relativa attribuzione degli incarichi. Selezione per titoli Per partecipare al concorso di ammissione al periodo di formazione, occorre superare una selezione per titoli i cui criteri sono determinati dallo stesso bando di concorso. L'identificazione di titoli culturali, professionali e di servizio e della relativa tabella di valutazione ha risposto a criteri di oggettività e di trasparenza per garantire equità e celerità nell'espletamento di questa fase preliminare. Per quanto riguarda i titoli culturali, a cui è riservato un punteggio massimo di 9/20, si sono individuati: il diploma di laurea graduato secondo la votazione fino a un massimo di punti 5, i corsi di specializzazione e perfezionamento, i dottorati di ricerca, altre lauree possedute, master con particolare riferimento all'organizzazione e direzione delle istituzioni scolastiche, borse di studio per un massimo di punti 4 complessivi. I titoli di servizio e professionali da valutare fino a un punteggio massimo di 11/20 comprendono un determinato periodo di ruolo allo scopo di valorizzare l'esperienza senza penalizzare le forze più giovani (15 anni con un punteggio fino a 6 punti), e quelle attività che testimoniano l'impegno del docente nella organizzazione scolastica, quali: collaboratore-vicario (fino a 2 punti), vicepreside, preside incaricato per meno di un triennio, funzioni obiettivo. Anche l'investimento sulla professionalità , certificata ad esempio dall'inclusione delle graduatorie di merito in concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo direttivo e/o ispettivo, trova un peso nella valutazione dei titoli. L'indicazione dettagliata dei titoli, con i relativi punteggi è riportata nella relativa tabella allargata al bando di concorso. Per dare maggiore certezza dei tempi di svolgimento delle prove e per garantire la pianificazione organizzativa delle operazioni, si è proceduto a determinare non una soglia di ammissione correlata ad un punteggio prestabilito, ma un rapporto tra numero dei posti e aspiranti. Pertanto al concorso d'ammissione accede un numero di candidati in un rapporto di 1 a 4. In relazione al numero dei posti messi a concorso si può prevedere un numero massimo di partecipanti di circa 12.000 docenti, ripartiti nelle singole regioni con lo stesso rapporto proporzionale. Il numero è quindi concretamente calcolato in relazione ai posti su base regionale e per i tre settori formativi.
Criteri di composizione delle commissioni esaminatrici
I criteri per la composizione delle composizioni esaminatrici da istituire a livello regionale sono stati individuati con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica. Le competenze dei commissari individuate sono in coerenza, non solo ai contenuti della procedura concorsuale, ma anche alla tipologia delle prove stabilite. Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Il presidente è scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero tra i magistrati amministrativi o contabili o avvocati di Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo. Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente. Le commissioni esaminatrici del corso concorso selettive di formazione sono nominate con decreto dei competenti Direttori generali regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi. Le commissioni possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso, superino complessivamente le 500 unità , con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e con un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100. Docenti che hanno svolto per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico in corso, l'incarico di presidenza.
REGIONI MEDIA e COMPR. IST.2°GRADO
PIEMONTE 84 38
LOMBARDIA 161 64
TRENTINO 3 3
VENETO 37 21
FRIULI VENEZIA 21 16
LIGURIA 32 8
EMILIA ROMAGNA 42 23
TOSCANA 44 29
UMBRIA 2 4
MARCHE 14 14
LAZIO 70 26
MOLISE 13 1
ABRUZZO 9 9
CAMPANIA 86 9
PUGLIA 54 10
BASILICATA 26 7
CALABRIA 53 14
SICILIA 171 45
SARDEGNA 79 29
TOTALE 1.001 370
Fonte M.P.I. - rilevazione a.s. 1999/2000