Scheda/Contrattazione integrativa annuale di istituto


    Rocco Callà  -  Amministrare la scuola  -  maggio 2006

 Contrattazione integrativa:  procedimento, criteri e modalità

 

 La contrattazione integrativa si svolge sulle materie espressamente indicate dall'art. 6 del CCNL 24/7/2003.  Essa, in sintesi, riguarda:

1) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;

2) criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni ed ai plessi, le ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, i ritorni pomeridiani;

3) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000;

4) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.l.vo n.165/2001 al personale docente, educativo ed ata;

6) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ata, nonché criteri per l' individuazione del personale docente, educativo ed ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Nella contrattazione integrativa rientra anche la materia dei recuperi, ritardi e riposi del personale ATA ai sensi dell'art. 50 comma 2 del CCNL 2003.  Nelle materie di contrattazione integrativa, come si evince chiaramente dal tenore letterale delle espressioni usate, lo spazio negoziale si sostanzia nella contrattazione di "criteri" e "modalità" e in alcuni casi la definizione della misura dei compensi da attribuire al personale per le prestazioni aggiuntive.  La contrattazione sui criteri attiene all'ambito delle scelte, vale a dire ai principi in base ai quali si operano le scelte, e, quindi, vincolano il dirigente ad uniformarsi ad essi.  La determinazione dei "criteri" può riguardare:

· l'assegnazione dei docenti e del personale ATA ai plessi e alle sezioni staccate;

· i ritorni pomeridiani;

· l'applicazione dei diritti sindacali;

· la determinazione dei contingenti di personale in caso di sciopero;

· la ripartizione della quota comune del Fondo d'istituto e l'attribuzione dei compensi al personale;

· l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell' orario di lavoro;

· l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto.

La contrattazione sulle "modalità" attiene all'ambito della definizione di procedure, cioè a come si dovrà operare nell'affrontare le questioni organizzative in concreto.  La contrattazione sulle "modalità" può riguardare:

· l'utilizzazione del personale in rapporto al pof;

· l'applicazione dei criteri sindacali;

· la determinazione dei contingenti di personale in occasione di scioperi;

· l'organizzazione del lavoro e articolazione dell' orario.

 

A) La contrattazione sulla misura dei compensi da erogare al personale dal Fondo d'istituto.

Nella contrattazione dei compensi da erogare al personale docente ed educativo si contrattano i criteri generali, mentre, per i compensi da attribuire al personale ATA, non si contrattano solo i criteri, ma anche la misura dei compensi (art. 50, comma 4 CCNL 2003).  La contrattazione sulla misura dei compensi è prevista dal seguente articolato:

· art. 30, comma 2, funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;

· art. 31, comma 3, l'attività di collaborazione con il dirigente (due docenti);

· art. 50, comma 4, prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio;

· art. 47, comma 2 incarichi specifici personale ATA;

· art. 87, comma 3, lettera a), quota massima di straordinario per il DSGA.

 

B) Inizio della contrattazione

L'iniziativa per l'avvio della trattativa è assunta con richiesta formale dalla parte sindacale o dal dirigente scolastico.  Il dirigente scolastico, per dovere contrattuale, è tenuto a formalizzare la proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico o entro i 10 giorni lavorativi successivi all'inizio della trattativa

 

C) Tempi della contrattazione

La trattativa è avviata entro termini congrui con l' inizio dell'anno scolastico.  Nella determinazione dei tempi della contrattazione va tenuto conto dei vincoli che discendono dalla disciplina pubblicistica, ad esempio, formazione e composizione delle classi, assegnazione dei docenti alle classi, ai plessi, etc...  Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico le procedure devono concludersi:

· entro il termine stabilito dal direttore regionale, per le questioni che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico;

· in tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e per le altre materie.

Nell'assetto organizzativo rientrano, ad esempio, per quanto riguarda i docenti, le questioni relative alla nomina dei due collaboratori del dirigente, la designazione delle funzioni strumentali, l' assegnazione dei docenti alle classi, il varo dell'orario provvisorio  e definitivo delle lezioni, la nomina dei supplenti, la formazione delle classi, etc...; mentre per il personale Ata va definito l'orario di apertura e chiusura della scuola, l'assegnazione del personale ai settori di lavoro, l'attribuzione degli incarichi specifici, etc...  Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette; trascorsi 20 giorni dall'inizio effettivo della trattativa, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

 

D) Come organizzare i tempi della contrattazione

Il Dirigente, ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, in relazione alle attività approvate nel Pof, deve varare il piano delle attività e l'orario di lavoro del personale docente e ATA.  Il Piano delle attività del personale docente (art. 26, comma 4 CCNL 2003):

· è predisposto dal Dirigente prima dell'inizio dell'anno scolastico;

· è deliberato dal collegio dei docenti;

· contiene tutti gli impegni di lavoro del personale docente (adempimenti individuali e collegiali), ivi comprese le attività aggiuntive.

Per quanto riguarda il Piano delle attività del personale ATA (art. 52, comma 3, CCNL2003):

· è formulato come proposta dal DSGA all'inizio dell'anno scolastico;

· il Dirigente verifica la congruenza del piano con il POF;

· il Dirigente espletata la procedura di contrattazione con la RSU, adotta il piano, recependo i contenuti della contrattazione;

· la puntuale attuazione è affidata al DSGA, al quale compete adottare tutte le misure organizzative necessarie a dare attuazione al piano di lavoro.

I due piani delle attività costituiscono dei documenti fondamentali che devono essere resi noti a tutti i dipendenti nei tempi più rapidi, dal momento che in essi devono essere pianificati tutti gli adempi menti obbligatori cui ognuno è tenuto.  I piani delle attività consentono di sapere chi, cosa e quanto ciascuno dovrà fare nel corso dell'anno scolastico.  Sulla base delle attività definite nei piani di lavoro viene attivata la deliberazione del Consiglio d'istituto in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto.  Di conseguenza, poiché la contrattazione integrativa può stabilire regole sull'utilizzazione del personale docente ed ATA in relazione alle attività del POF e l'attribuzione dei compensi del Fondo d'istituto, è evidente che temporalmente il contratto integrativo deve concludersi dopo la deliberazione del consiglio d'istituto e prima del varo definitivo del piano delle attività.  Infatti, il piano delle attività deve essere costruito in aderenza alla deliberazione del consiglio d'istituto ed ai criteri stabiliti nell'accordo sindacale.

 

E) Procedura operativa di contrattazione

Sequenza delle operazioni:

· il consiglio d'istituto definisce i criteri e gli indirizzi per le attività della scuola, per la gestione organizzativa ed amministrativa;

· il collegio docenti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, elabora il POF;

· il consiglio d'istituto prende atto del POF elaborato dal collegio docenti e lo adotta con propria deliberazione;

· il dirigente all'inizio dell'anno scolastico elabora il piano delle attività del personale docente;

· il Direttore SGA, sulla base delle direttive del Dirigente, elabora il piano delle attività del personale ATA;

· il dirigente sottopone il piano delle attività del personale docente all'approvazione del collegio docenti;

· il consiglio d'istituto delibera la ripartizione del Fondo d'istituto;

· il Dirigente, sulla base della deliberazione del consiglio d'istituto e del contenuto dei piani di attività, formula la proposta contrattuale sulle materie di contrattazione integrativa ed avvia la trattativa con la RSU;

· il Dirigente adotta il piano delle attività del personale docente e, sentito il DSGA, adotta il piano delle attività del personale ATA;

· il Dirigente affida formalmente tutti gli incarichi al personale docente ed ATA, fatta eccezione per gli incarichi organizzativi e di lavoro al personale ATA di competenza del Dsga.

 

F) Gli adempi menti connessi alla contrattazione

Gli adempimenti da porre in essere riguardano le tre fasi della trattativa: avvio, svolgimento e conclusione.  Il primo adempimento è la costituzione della delegazione di parte pubblica, che nelle istituzioni scolastiche è costituta dal Dirigente scolastico, al quale compete:

· presentare la piattaforma contrattuale;

· guidare la trattativa;

· firmare il contratto; · eseguire il contratto.

La delegazione di parte sindacale è costituita dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale.  Costituisce un vero e proprio obbligo invitare alla prima riunione tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, anche se nell' istituzione scolastica non vi sono iscritti oltre alla RSU.  Se qualche organizzazione, formalmente convocata, non si presenta alla riunione, ciò non costituisce ragione di impedimento alla prosecuzione ed alla conclusione delle trattative.

Il Dirigente deve formalizzare la propria proposta entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dall'inizio delle trattative. Non è escluso che la piattaforma contrattuale possa essere presentata dalle stesse organizzazioni sindacali come normalmente avviene presso tutti gli enti. Il dirigente non deve obbligatoriamente attendere la presentazione di alcuna iniziativa da parte sindacale, ma può avviare le trattative direttamente su propria iniziativa rappresentando ai soggetti sindacali l'urgenza di avviare e concludere le trattative.

 

G) Conclusione dell'accordo

La firma per l'ipotesi di contratto decentrato per la parte pubblica è apposta solo dal dirigente scolastico;  per i soggetti sindacali le firme sono apposte dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali territoriali presenti alla trattativa.  L'ipotesi di accordo è inviata dal dirigente al collegio dei revisori unitamente alla relazione finanziaria redatta dal direttore sga.

I revisori dei conti devono verificare che le clausole dei contratti decentrati siano coerenti con le previsioni del CCNL e che i relativi oneri siano coperti. In caso di parere negativo o si deve riavviare la trattativa.  La competenza ad assumere l'iniziativa appartiene al dirigente.  In caso di parere positivo ovvero dopo che siano trascorsi senza rilievi 15 giorni, si procede alla sottoscrizione definitiva del contratto. A tal fine il dirigente convoca tutti i soggetti sindacali e non solo quelli che hanno sottoscritto l'intesa. Di tale riunione viene redatto uno specifico verbale, l'unico di tutta la fase di contrattazione, in analogia alle regole seguite a livello nazionale. Il contratto integrativo acquisisce piena efficacia dal momento della definitiva sottoscrizione.

 

H) Obiettivi della contrattazione

La contrattazione integrativa è uno strumento negoziale che consente alle parti di regolare gli istituti contemplati nel contratto collettivo nazionale, indicando termini, procedure e modalità.  La controparte sindacale è formata dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.  La RSU non è chiamata a contrattare su tutto. Non contratta sulle proposte formative, sui piani didattici di competenza del collegio docenti, sulle attività del POF; contratta sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti, cioè su come i dipendenti saranno utilizzati e retribuiti nella realizzazione delle attività del POF.

Le parti in gioco sono per loro natura portatrici di interessi diversi e, a volte, contrapposti: la RSU rappresenta gli interessi dei singoli lavoratori, mentre il Dirigente rappresenta l'interesse pubblico generale del  funzionamento della scuola, per cui bisogna contrattare per trovare soluzioni che consentano di conciliare gli interessi delle parti.

Nella contrattazione vi è un comune interesse a cooperare rispetto al modo di suddividere i vantaggi derivanti dall'accordo.  Alla base delle relazioni sindacali deve porsi un clima di collaborazione, cioè la reciproca accettazione del ruolo che le parti sono chiamate a svolgere. Non considerare l'altra parte come un nemico, bensì come un interlocutore necessario.  La contrattazione è soprattutto un gioco sulle regole e può diventare un utile mezzo per prevenire i conflitti tra le parti e coordinare le risorse. Gli accordi servono per introdurre regole trasparenti e possibilmente condivise dalle parti.  Il Dirigente è, quindi, chiamato a svolgere un delicato ruolo, che ha come obiettivo quello di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

 
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