Tale norma non è più in vigore perché abrogata per effetto dell'art. 4, comma 14, della legge n. 124 del 3/5/99. La nuova disposizione ha affermato il principio secondo cui l'assunzione dei supplenti temporanei può essere disposta esclusivamente per i periodi in cui ricorrono effettive esigenze di servizio.
Il criterio posto dalla legge è stato confermato con il decreto Ministeriale n. 430 del 13/12/2000 contenente le modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA.
L'art. 6 del predetto regolamento stabilisce che i Dirigenti Scolastici possono procedere al conferimento delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e per la copertura dei posti resesi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 di ciascun anno.
Le nuove disposizioni non fissano un periodo minimo di durata, ma si richiama alla valutazione delle esigenze di servizio. Quindi la sostituzione può avvenire per qualsiasi periodo, a condizione che siano motivate le esigenze di servizio.
(fonte: www.pinodurantescuola.it)