Scheda: compensi incarichi aggiuntivi ai dirigenti statali


Compensi per incarichi aggiuntivi dei Dirigenti Scolastici

 

da “Dirigere la Scuola  -   Novembre 2006

Francesco Contino -  Dirìgente MPI

 

 

 

1.  Quadro normativo

 

L'art. 24, comma 3, del D.L.vo 165/2001 rece­pendo quanto previsto allo stesso articolo dal D.Lvo 29/1993 ha introdotto il principio di onni-comprensività della retribuzione dei dirigenti del­le Amministrazioni dello Stato, stabilendo che il trattamento economico contrattualmente deter­minato remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti in base a quanto previsto dal suddetto decreto, nonché di qualsiasi incarico ad essi con­ferito in ragione del loro ufficio o comunque con­ferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.  Per effetto di tale principio, i compensi spet­tanti ai suddetti dirigenti che eventualmente svol­gano incarichi aggiuntivi devono affluire ai fondi dell'Amministrazione di appartenenza per esse­re destinati al trattamento accessorio della diri­genza con la destinazione vincolata di una parte degli stessi all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato del personale a cui è applicato, nella corresponsione dei compensi, detto principio dell'onnicomprensività.

La norma in questione, fissando la regola del­la onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, afferma infatti che essa vale per: "[...] qualsiasi incarico ad essi conferito in ragio­ne del loro ufficio o comunque conferito dall'am­ministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesi­ma amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

Ora, se con riferimento agli incarichi conferiti da terzi o dall'amministrazione di appartenenza "in ragione dell'Ufficio"  a disposizione è chiara e coerente con la sua ratio nell'affermare l'effetto dell'onnicomprensività retributiva, essendo in tali casi determinante per il conferimento dell'in­carico la "ragione dell'ufficio"e non le competen­ze personali del dirigente, non altrettanto chiara è la disposizione in parola con riferimento agli incarichi conferiti al di fuori di tali ipotesi.

Tali sono gli incarichi aventi ad oggetto attività non rientranti nei doveri d'ufficio e conferiti al diri­gente in ragione delle sue specifiche e personali competenze. Orbene, con riferimento a tali atti­vità ove le stesse siano conferite da un soggetto diverso dall'amministrazione di appartenenza, può facilmente sostenersi che il compenso even­tualmente previsto esuli dal regime di onnicom­prensività, per rientrare invece nell'ambito appli­cativo dell'art. 53 dello stesso D.L.vo n. 165/2001, quale "retribuzione" connessa ad inca­rico, extraistituzionale. Dubbi sorgono invece in ordine al regime giuridico cui assoggettare la retribuzione degli incarichi estranei ai compiti del dirigente ove questi siano conferiti dall'ammini­strazione di appartenenza. Il tenore letterale del­la disposizione sembra infatti condurre a ritene­re convogliati nell'onnicomprensi-vità retributiva i compensi per tali attività, posto che l'uso dell'avverbio "comunque'' che collega il sostanti­vo "incarico" al soggetto agente "amministrazio­ne che conferisce o designa", sembra assorbire ogni tipo di incarico conferito dall'amministrazio­ne al dirigente, a prescindere dall'inclusione o meno dell'attività richiesta nei doveri d'ufficio.   Se interpretata in tal modo, la disposizione dì cui all'art. 24  D.L.vo n. 165 sottrarrebbe all'ambito di applicazione dell'art. 53 in commento gli incari­chi (potenzialmente) retribuibili conferiti al diri­gente pubblico dalla propria amministrazione.

Al riguardo non può però trascurarsi di evi­denziare, come ricordato dall'Avvocatura dello Stato di Bologna con nota del 4/12/2003 espri­mendo il proprio parere sulla materia in questio­ne, il consolidato orientamento della giurispru­denza tanto amministrativa quanto contabile: con riferimento alla prima il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che il principio dell'on­nicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non esclude che essi possano esple­tare incarichi a titolo professionale conferiti dalla propria amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti legali e non costituiscano espletamen­to dei compiti d'istituto (Cons. Stato, sez. VI, 5/3/1997, n. 363; sez V, 28/1/1997, n. 95; sez. V, 20/10/1994, n. 1183). Ancora più di recente il Consiglio di Stato (sez. V, 2/102002, n. 5163; sez. V, 8/5/2002, n. 2492) ha confermato che il divieto di percepire compensi aggiuntivi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprensività del trattamento retributi-vo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio e che tale principio, tut­tavia, non esclude che i dipendenti pubblici pos­sano espletare incarichi retribuiti a titolo profes­sionale dall'Amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali.

La Corte dei Conti, poi, ha confermato, dal  canto suo, che il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico può e deve trovare limiti nei casi in cui l'attività del dipendente pub­blico si svolge oltre quella istituzionalmente pre­vista, nel presupposto di scelte discrezionali fat­te dall'amministrazione intuita personae, combi­nata con la facoltà, da parte dell'interessato, di prestarvi o meno adesione (Corte Conti, sez. Il 27/6/1997 n.91/A).

Su tali premesse, dunque, appare preferibile un'interpretazione della disposizione in esame che, enfatizzando anche con riferimento alle ipo­tesi di conferimento di incarichi da parte dell'am­ministrazione di appartenenza, il requisito della "ragione d'ufficio", su di esso faccia correre il discrimine per l'inclusione ovvero l'esclusione nel regime di onnicomprensività dei compensi per le prestazioni.

Detto concetto dell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ha trovato specifica  disciplina peri dirigenti scolastici nell'art. 26 com­ma 1 del CCNL dell'area V della dirigenza dell' 1 /3/2002, come risulta modificato, dall'ari. 19 del CCNL di detta Area V sottoscritto in data 11/4/2006. Con nota prot. n.606 del 28/7/2006 il Ministero del P.l. ha precisato che la procedura prevista dal citato art. 19 del CCNL si applica a partire dalla suddetta data dell'11 /4/2006.

Come detto non rientrano, comunque, nel regime dell'onnicomprensività i compensi relati­vi agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001.

Ciò premesso, si forniscono di seguito indica­zioni interpretative ed operative in ordine ai crite-ri di identificazione dei compensi riconducibili al regime di onnicomprensività del trattamento eco­nomico nonché agli adempimenti connessi al versamento degli stessi.

 

 

2. Incarichi aggiuntivi Dirigenti scolastici

 

Gli incarichi aggiuntivi conferiti o accettati da . dirigenti scolastici avuto riguardo all'applicabilità o meno del principio dell'onnicomprensibilità ai compensi dagli stessi derivanti possono essere classificati come segue:

 

2.1. Tipologia di incarichi aggiuntivi non soggetti alla normativa della onnicomprensività

 

A - Incarichi obbligatori (Art. 19 comma 1)

L'art. 19, comma 1 ° del CCNL dell'Area V del­la Dirigenza del 11/4/2002, sottrae dalla regola della onnicomprensività i seguenti incarichi che "l'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire" al dirigente scola­stico, il quale "è tenuto ad accettare":

a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;

e) presidenza di commissioni o sottocommis­sioni di concorso a cattedre;

d) funzione di Commissario governativo;

e) componente del nucleo di valutazione delle istituzioni scolastiche di cui l'ari. 20;

f)  incarichi derivanti da accordi interstituzionali;

g) incarichi relativi alle attività connesse all'EDA e alla terza area degli Istituti Professionali;

h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto dall'ari. 24, com­ma 3, del D.L.vo n. 165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.

L'elencazione è tassativa poiché trattandosi di norma speciale che fa accezione ad una rego­la generale non è suscettibile di interpretazione analogica.

Si tratta, quindi, degli unici incarichi aggiuntivi conferiti dall'Amministrazione di appartenenza sottratti al regime generale della onnicomprensi­vità della retribuzione.

 

B - Incarichi conferiti dalla propria Amministra­zione, da terzi o da altre Amministrazioni pub­bliche non in ragione del loro ufficio e non su designazione dell'Amministrazione di appar­tenenza (Incarichi ex art. 53 D.L.vo 165/2001)

In relazione a quanto innanzi esposto, per gli incarichi conferiti ai dirigenti amministrativi ed ai dirigenti tecnici sia dalla propria amministrazione che da terzi o da Amministrazioni Pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, non in ragione dell'ufficio dirigenziale bensì in ragione di una par­ticolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione, da pub­blicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, le competenze spettanti sono integral­mente corrisposte al dirigente interessato.

Si richiama, in proposito, la necessità dell'applicazione delle regole sulle incompatibili­tà, sul divieto di cumulo di impieghi e sugli incari­chi autorizzati di cui all'ari. 53 del D.L.vo 165/2001, alia cui lettura integrale si rimanda per ogni opportuno approfondimento. In particolare l'autorizzazione allo svolgimento di detti incari­chi deve essere preventivamente richiesta al Capo dell'Ufficio di appartenenza. Resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'ari. 53 circa il valore legale da attribuire al silenzio dell'Amministrazione protrattosi oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Giusto quanto previsto dal citato ari. 19, com­ma 2, i compensi relativi alle attività svolte ai sen­si dell'art. 53, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001 che di seguito si riportano non sono soggetti a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali com­pensi vengono integralmente e direttamente per­cepiti dal dirigente.

Trattasi dei compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enci­clopedie e simili;

b) dafla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;

e) dalla partecipazione a convegni o seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rim­borso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettati­va, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sin­dacali a dipendenti presso le stesse distacca­ti o in aspettativa non retribuita;

g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della   pubblica   amministrazione   (lettera aggiunta dall'ari. 7-novies, Legge 43/2005). Anche per i dirigenti scolastici gli incarichi con­feriti devono essere oggetto di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni, alle scadenze pre­stabilite.

A titolo esemplificativo si citano gli incarichi di studio e/o di docenza in iniziative culturali orga­nizzate da soggetti esterni all'Amministrazione Scolastica, ivi comprese le Università.

Analoghi incarichi conferiti dall'Amministra­zione scolastica non in ragione dell'ufficio cui il dirigente scolastico è preposto e dallo stesso liberamente accettati.

Per detti incarichi, salvo quanto specificata­mente diversamente previsto, potrà essere sti­pulato apposito contratto d'opera.

 

2.2.  Tipologia di incarichi per i quali vige la regola della onnicomprensività (Ari. 19 commi 3 e 4 del CCNL dell'11/4/2006 - Incarichi non obbli-gatori )

 

L'art. 24, comma 3, del D.L.vo 165/2001 ha introdotto la regola della onnicomprensività e quindi del divieto di corresponsione diretta sia da parte dell'amministrazione di appartenenza che da terzi dei compensi ai dirigenti scolastici e del loro versamento con le modalità di cui al seguen­te punto D all'Amministrazione per i seguenti incarichi:

* incarichi conferiti dall'Amministrazione pres­so cui i dirigenti prestano servizio, diversi da quelli di cui all'art. 19 comma 1 del CCNL 11/4/2006;

* incarichi conferiti da altre Amministrazioni pubbliche o da terzi, su designazione del­l'Amministrazione di appartenenza;

* incarichi conferiti in ragione dell'ufficio diri­genziale da altre Amministrazioni pubbliche o da terzi.

Tra gli incarichi conferiti in ragione del proprio ufficio rientra, ad esempio, la direzione e/o pro­gettazione di corsi di aggiornamento nella pro­pria istituzione scolastica.

 

2.3. Remunerazione degli incarichi aggiuntivi sottoposti al regime di onnicomprensività

 

Allo scopo di remunerare il maggior impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono inca­richi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del prin­cipio di onnicomprensività della retribuzione.

Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finan­ziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80%. Il residuo 20% confluisce ai fondi regio­nali in attuazione del principio di onnicomprensi­vità della retribuzione.

 

2.4. Modalità di versamento dei compensi assoggettati al regime dell'onnicomprensività

 

Con circolari prot. n. 642 del 12/5/2003, para­grafo 4, modificata dalle circolari prot. n. 752 del 30/5/2003 e prot. n. 241 del 24/2/2004, nonché dalle note prot. n. 254 del 19/4/2005, prot. n. 11 del 1/1/2006 e prot. n. 606 del 28/7/2006 il Ministero dell'Istruzione, in applicazione di quan­to previsto dal 3° comma dell'ari. 24 del D.L.vo 165/2001, ha in sintesi fornito istruzioni operati­ve per i versamenti da disporre sull'apposito capi­tolo di entrata del Bilancio dello Stato relativa­mente a quei compensi che per effetto di quanto previsto dalla normativa sulla onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti scolastici, quale risulta dall'ari. 19 del CCNL del 11/4/2006 dell'Area V non debbono essere corri­sposti per intero direttamente all'interessato.

In relazione a quanto previsto dalle suddette disposizioni l'amministrazione, l'ente o l'istituzione che deve corrispondere un compen­so per gli incarichi in questione è tenuta a dispor­re il versamento in conto entrata Tesoro sul seguente capitolo: Capitolo 3408, capo XIII, art. 3.

Tali versamenti, ai sensi del citato articolo 19 del vigente CCNL Area V, dovranno riguardare esclusivamente la residua percentuale del com­penso (20% o 70%) non corrisposta direttamen­te agli interessati fermo restando l'onere per l'Amministrazione del versamento dell'IRAP relativa alla Regione di pertinenza.

Ogni versamento dovrà riferirsi al singolo dirigente scolastico e, nella causale, dovran­no essere indicati i seguenti dati:

* cognome e nome del dirigente per il quale si effettua il versamento;

*• codice fiscale;

* sede di servizio e ufficio scolastico regionale

di appartenenza; «• periodo di riferimento.

Copia della ricevuta di versamento andrà tra­smessa all'Ufficio Scolastico Regionale di com­petenza unitamente al prospetto allegato n. 1.

 

2.5. Determinazione del fondo regionale e adempimenti degli uffici scolastici regionali

 

Restano nell'esclusiva competenza degli Uffici scolastici regionali i sottoindicati adempi­menti relativi all'applicazione della normativa sopra richiamata:

1. Rilevazione degli incarichi aggiuntivi svolti dai Dirigenti Scolastici mediante acquisizione e verifica dell'esattezza delle attestazioni dei versamenti sul capo XIII, capitolo 3408, arti­colo 3, effettuati dalle Istituzioni scolastiche in ciascun anno di riferimento che confluisce, quindi, ai fondi regionali in attuazione del prin­cipio di onnicomprensività della loro retribu­zione.

2. Rideterminazione annuale del fondo genera­le regionale per la corresponsione della retri­buzione di posizione e di risultato spettante ai Dirigenti scolastici, per un importo corrispon­dente alla somma delle quote versate sul capi­tolo 3408, di cui al punto precedente, in appli­cazione del contratto integrativo regionale.

3. Invio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, degli elenchi relativi agli incarichi aggiuntivi, mediante compilazione dell'apposito nuovo allegato A, alla Direzione Generale perla poli­tica finanziaria e per il bilancio Ufficio VII per la reiscrizione in bilancio della quota parte dei suddetti compensi per incarichi aggiuntivi ver­sati in ci entrata Tesoro e la riassegnazione al fondo regionale.

 

 

3.  Glossario del manager

 

Benchmarking

Miglioramento continuo dell'attività di un'azienda attraverso l'indagine, la misurazione dei prodotti, dei servizi e dell'or-ganizzazione del lavoro mediante un confronto sistematico con altre aziende rite-nute più forti, al fine di individuare metodi e procedure che consentano di conseguire ri-sultati più vantaggiosi.

 

Brainware

Neologismo indicante l'insieme delle attività che consentono una razionale ed efficace integrazione delle tecnologie informatiche in un'organizzazione.

 

Bureaupathology

Termine che indica il comportamento di un lavoratore eccessivamente distaccato dagli obiettivi della propria organizzazione, abituato alla routine e alle procedure standard, contrario ai cambiamenti.

 

Presumer

Termine coniato da Alvin Toffler (1987) per designare la dimensione di produttore (produ­cer) e di consumatore (consumer) dell'utente di un servizio o di un prodotto, in quanto ispiratore e destinatario dello stesso, come può essere lo studente per la scuola.

 

Stakeolder

Partecipante, detentorc in partecipazione, interlocutore sociale. La Stakeolder theory considera i singoli elementi che compongono o che interagiscono con l'azienda non come esecutori di funzioni ma come portatori di interessi e, in quanto tali, inseriti nei flussi comunicativi.

 

 

 

 
Salva Segnala Stampa Esci Home