Scheda: visite fiscali e assenze dal domicilio


Visita  medica di controllo e assenza dal domicilio

 

da “Scuola e Amministrazione”   -   Novembre 2006

Giovanni Di Citinnatale  -   Dirigente scolastico

 

 

1. Finalità e tipologie delle visite mediche fiscali

 

La visita di controllo effettuata dai com­petenti sanìtari degli uffici di Medicina lega­le, è il mezzo con cui la pubblica Ammini­strazione compie l'accertamento dell'infer­mità, che causa l'assenza del dipendente dal servizio. Sussistono tre forme di visita di controllo: a) la visita di controllo domicilia­re; b) la visita di controllo ambulatoriale; c) la visita di controllo collegiale.

Tralasciamo quest'ultima, che non interessa la nostra analisi, soffermandoci sulle prime due, che ricorrono nei casi di assenza temporanea per malattia. Nell'ambito scolastico, la prima tipologia di controllo è l'unica espressamente prevista dall'alt. 17, e. 12, del CCNL del 24/07/2003, il quale stabilisce che "l'isti­tuzione scolastica o educativa, oppure l'am­ministrazione di appartenenza o di servizio, può disporre, sin dal primo giorno, il con­trollo della malattia".1;  14 dello stesso articolo indicano come vinco­lante la reperibilità nel luogo in cui si verifi­ca lo stato morboso nelle fasce orarie stabi­lite dalle vigenti disposizioni,*-2-1 anche nel­l'ipotesi di espressa autorizzazione medica ad uscire nel corso della giornata, nonché l'obbligo di comunicare all'Amministrazio­ne l'eventuale variazione di domicilio.1^) E' esclusa, pertanto, la possibilità di surrogare la visita fiscale domiciliare con quella ambulatoriale, nella previgente normativa affidata alla discrezionalità del Capo di isti­tuto (come avveniva nella fattispecie delle aspettative per motivi di salute), in quanto, ove fosse disposta, si vanificherebbe il fine dell'Amministrazione, che è quello di porre in essere verifiche immediate e dirette della dichiarata, temporanea inabilità al lavoro. Non appare superfluo, per incidens, evi­denziare che la richiesta di visita ambulatoriale al posto di quella domiciliare può determinare un illecito amministrativo, e configurare, in via subordinata, anche un danno erariale: infatti si violerebbe una pre­cisa disposizione di legge, trasfusa in quella pattizia sopra richiamata, impedendo all'Amministrazione di perseguire il suo interesse istituzionale, e nel contempo si potrebbero favorire - con il venir meno del rigoroso controllo - comportamenti tra-sgressivi dei doveri d'ufficio e di lavoro, con conseguente aggravio patrimoniale dovuto alla spesa per il personale supplente. La visita dì controllo ambulatoriale è stata con­servata - come vedremo - , su richiesta del-l'A.S.L, nel solo caso limite di seconda visi­ta fiscale in difetto della prima domiciliare, causata dall'assenza del dipendente nelle fasce orarie di reperibilità.

 

2. Il "giustificato motivo" del­l'assenza alla visita di control­lo domiciliare

 

In caso di assenza alla visita di control­lo domiciliare, senza giustificato e compro­vato motivo, il dipendente incorre nelle sanzioni economiche previste dall'ari. 5, e. 14, del D.L. n° 463 del 12/10/1983, convcr­tito nella legge n° 638 deIl'11/11/1983, con­sistente nella decadenza, per i primi dieci giorni, dagli emolumenti in godimento e dalla connessa anzianità di servizio, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari, che l'Amministrazione può comminare dopo aver valutato la gravita della circostanza. ^ Prima di esaminare la procedura attivata dall'A.S.L. in caso di accertata assenza dal domicilio, occorre chiarire quali sono i motivi che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, giustificano l'assenza alla visita domiciliare. In una fondamentale nota-cir-colare del 29/05/ 1996 dell 'Ispettorato generale degli affari generali del personale e degli studi, ^) mai modificata né disattesa dalle successive disposizioni, ha chiarito che il "giustificato motivo", lungi dal poter essere fondato su generiche circostanze, deve configurarsi come "obiettivo impedi­mento, dipendente da cause di forza mag­giore, o in una situazione sopravvenuta che comporti la necessità indifferibile di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere effettuato, circostanza che deve trovare inequivocabile riscontro nella docu­mentazione allegata". Ne discende che, alla luce di queste indicazioni, qualsiasi assenza effettuata per ragioni che non risiedono nelle cause di forza maggiore o in una "situazione sopravvenuta", tali da richiedere l'allontanamento dal domicilio, non può trovare alcuna giustificazione. Il ricorso al medico curante o allo specialista, che è il caso più ricorrente, non è motivo giustifica­bile, ove non si dimostri trattarsi di visita urgente, alla quale il dipendente ha dovuto far irrinunciabile ricorso durante le fasce orarie di reperibilità per esigenze di tutela della propria salute. In altri casi la visita del medico curante o dello specialista non è accettabile, perché potrebbe aver luogo al di fuori delle fasce orarie. Un esempio di necessario allontanamento può essere un malessere che comporti il ricovero ospeda-liero, peraltro già previsto come giustificato motivo dal cennato comma 14 dell'art. 15 del D.L. n° 463/1983.(6) A prescindere da altri casi determinati da "cause di forza mag­giore", spetterà all'Amministrazione, di volta in volta, individuarli e riconoscerli sulla base del proprio oculato e prudente apprezzamento, Qualora, come si prospet­tava, si verifichi l'assenza dal domicilio, il sanitario, incaricato del controllo, lascia presso l'abitazione del dipendente l'invito alla visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo, sempreché non abbia ripreso servizio, e nel contempo gli comunica anche che entro quindici gior­ni dalla data dell'assenza dal domicilio deve  provvedere a produrre "una documentata giustificazione della propria assenza", in conformità a quanto stabilito nella richia­ mata noia-circolare della Ragioneria generale dello Stato.

 

3. CONSEGUENZE DELL'ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO DOMICI­

LIARE.

 

Possono verificarsi tre ipotesi:

a) il motivo addotto e documentato è ritenuto valido dall'Amministrazione, e la visita ambulatoriale, stabilita dal sanitario, ha con­fermato lo stato di malattia dichiarato dal medico curante;

b) il motivo addotto non è ritenuto valido, nonostante la malattia sia stata positivamente riscontrata dalla visita ambulatoriale;

c) il dipendente risulta assente ingiustificato anche alla visita fisca­le ambulatoriale.

In questa ultima circostan­za, come si è evidenziato sopra, si ha la decadenza dal trattamento economico e dall'anzianità di servizio per intero per tutto il periodo dell'assenza per malattia e, per di più, ricorrono gli estremi per l'attivazione della procedura disciplinare, essendo evi­dente la negligenza e l'inadempienza del dipendente ai doveri contrattuali. Nella prima ipotesi l'assenza è ritenuta legittima a tutti gli effetti. Nella seconda, invece, si sono dedotte finora opposte tesi. Secondo alcuni, che si rifanno a recenti sentenze di TAR, il riconoscimento della malattia in sede di visita ambulatoriale per l'intera durata dell'assenza non integra il disposto dell'art. 5, c. 14, del D.L. n° 463/1983, ancor­ché il dipendente non abbia prodotto suc­cessiva giustificazione dell'assenza dal domicilio ovvero questa sia stata valutata insufficiente dall’Amministrazione V* E' irragionevole, oltre che iniquo, secondo tale tesi, penalizzare il dipendente, a fronte dì una conferma legale della malattia, per­ché sarebbe ignorata la decisione dell'orga­no medico di controllo, che l'Amministra­zione non può mettere in discussione.

Un'altra tesi, da condividere, sostiene inve­ce che la visita di controllo ambulatoriale serve solo ad escludere dalla riduzione eco­nomica l'eventuale periodo successivo a quello in cui si è verificata l'assenza dal domicilio, ma non può in nessun modo ren­dere indenne dalla sanzione il precedente periodo, che altrimenti si contraddirebbe l'i­stituto del controllo medico-fiscale che, per l'Amministrazione, deve servire ad evitare gli abusi, a normalizzare le azioni arbitrarie, assicurando il corretto svolgimento del rap­porto sinallagmatico che lega sul piano dei doveri, non meno che dei diritti, il dipen­dente all'Amministrazione stessa.

Pertan­to, la mancata reperibilità nell'indicato domicilio è di per sé oggetto di sanzione, con la decadenza dal trattamento economi­co per intero fino alla data dell'avvenuto riconoscimento della malattia, senza nessu­na sanzione per l'eventuale successivo periodo. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n° 78 del 24/26 gennaio 1988, la quale ha dichiarato  illegittimo l'articolo 4, comma 15, del D.L. n° 465/1983 nella parte in cui ha stabilito la decadenza dal trattamento economico nella misura della metà per l'ulteriore periodo di assenza. La citata sentenza ha statuito una seconda visita di controllo, da disporre necessariamente prima di procedere all'ap­plicazione della decadenza nella misura predetta. Invero la Corte non ha fatto altro che connettere alla seconda visita da effet­tuare in ambulatorio, istituita dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro, con i decreti del 25 febbraio 1984 e dell'8 gennaio 1985, la condizione necessa­ria per l'irrogazione della sanzione richia­mata, subordinandola all'esito negativo della stessa ovvero all'assenza immotivata del dipendente anche in occasione di que­st'ultima. Non c'è dubbio che, ove l'esito della seconda visita sia stato positivo, la sanzione è limitata al solo primo periodo, secondo le modalità già esposte.

 

 

Note

1) Prima dell'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto detta scuo­la, stipulato in data 4/08/1995 (vd. art. 23, e. 5), la visita di controllo era facoltativa per tutti i casi di assenza per malattia, classificati come "congedi straordinari" (si vd. la C.M. n° 60 del 29/02/1980), ed obbligatoria per tutti gli altri casi, classificati come "aspettativa per motivi di salute" (si vd. gli artt. 68 delT.U. n° 3/1957e 32 delD.P.R. n° 686/1957). La Corte dei conti, con sentenza n°97-sez. li- del 14/09/1983 - giudicava inadempienza ai doveri d'ufficio per il capo di istituto la sola "omissione siste­matica" detta visita di controtto per i casi di "congedo straordinario per motivi di salute". Con il CCNL del 26/05/1999 (art. n° 49) e del 24/07/2003 (art. 17), si ripristina in qualche modo il principio della facoltatività, nello stabilire che il Preside "può disporre il controtto detta malattia" fin dal primo giorno, superando l'art, 23, e. 11, del CCNL del 4/08/1995, che, come si è accennato, aveva prescritto l'obbligo della visita fiscale fin dal primo giorno di assenza. La visita collegiale, effettuata dal Collegio medico­legale, può essere utilizzata dall'Amministrazione, oltre che per le dispense dal servizio per idoneità al lavoro, anche per l'approfondimento di malattie, che danno luogo a lunghi periodi di assenza e per le quali si ritengono insufficienti le visite fiscali domiciliari. Si vd. le disposizioni contenute nell'ari. 5, e. 10, del D.L n° 463/1983, nell'ari. 130 del D.P.R. n° 3 del 10/01/1957, nell'ari. 512 del D.leg.vo n° 297 del 16/04/1997, e nell'ari. 23, cc. 2 e 3, del CCNL del 4/08/1995.

 

2) Le fasce orarie stabilite dall'ari. 23, e. 13 , del CCNL del 4/08/1995 sono 10/12 e 17/19. Prece­dentemente, le fasce di reperibilità erano così determinate: 9/12 e 16/19 (crf. art. 4 delD. Ministro della Sanità del 24/02/1984).

 

3) E' obbligo del dipendente informare l'Amministrazione su eventuali variazioni di domicilio, al punto che, qualora ciò non avvenga, l'assenza dal domicilio, riscontrata dal sanitario, è ingiustificata, come ha deciso UTAR Abruzzo con seni. N° 56 del 7/12/1997.

 

4) Si vd. anche la nota-circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione pubblica - n° 6109-10-0-2008, che così chiarisce il disposto dell'ari. 4, e, 14, del D.L. n° 483/1983: " E' evidente che il termine di dieci giorni deve intendersi come massimo previsto ai fini della trattenuta dell'intero ammontare della retribuzione giornaliera, nell'intesa che la trattenuta stessa sarà commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificate, qualora questa sarà ulteriore al predetto numero di dieci". Per i profili disciplinari conseguenti atte assenze ingiustificate e/o arbitrarie, la nor­mativa di riferimento è costituita dagli arti. 81, leti. E, e 127, lett. C, del D.P.R. n ° 3/1957per i docenti di ruolo e dagli artt. 14 e 15 della Legge n° 160 del 19/03/1055per i docenti non di ruolo.

 

5) Cfr. Ministero del Tesoro - Dirczione generale degli affari generali del personale e degli studi, Divisione IV/404, prot. n° 044780 del 29/05/1996, indirizzata agli Ispettori generali e alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali detto Stato.

 

6) Si vd. alcune sentenze della Corte di Cassazione, che sono in sintonia con le posizioni espresse dalla nota citata dal Ministro del Tesoro nel determinare il ''senso" del "giustificato motivo" dell'assen­za dal domicilio: sent. del 4/03/1998, n° 3142/2002 e n° 4247 del 2/03/2004. La stessa Corte ha stabili­to, con la sent. n° 1942 del 10/03/1990, che dopo la prima visita fiscale non sussiste più obbligo di repe-ribilitàper il dipendente.  

 

7) Cfr. M. Rossi, Le assenze del personale della scuola, Roma 1996. p. 53-

Si vd. Le seguenti sentenze del TAR.- n° 74 del 2/04/1990 del TAR Lombardia; sent. n° 25 del 5/02/1991 denAR Lazio sez. di Latina. Deve essere chiaro che la visita ambulatoriale non ha né può avere lo scopo di sanare l'assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decor­so, come stabilisce la sent. del 14/09/1993 della Corte di Cassazione.

 

8) Cfr. L. Marini, Irreperibilità del lavoratore atta visita medica di controtto, in "Rassegna amministrativa della scuola", n° 4/1998, p. 15, che compie un attento esame della sentenza n° 78/1998 della Corte costituzionale. Si limita a citarla soltanto, in parentesi, F. Paludi, Le visite fiscali nel pub­blico impiego, Casarano 1993, p- 16, che circoscrive il suo discorso al solo disposto dell'ari. 5, e.14, del D.L. n° 483/1983.

 

 

 
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