Visita medica di controllo e assenza dal domicilio
da “Scuola e Amministrazione” - Novembre 2006
Giovanni Di Citinnatale - Dirigente scolastico
1. Finalità e tipologie delle visite mediche fiscali
La visita di controllo effettuata dai competenti sanìtari degli uffici di Medicina legale, è il mezzo con cui la pubblica Amministrazione compie l'accertamento dell'infermità, che causa l'assenza del dipendente dal servizio. Sussistono tre forme di visita di controllo: a) la visita di controllo domiciliare; b) la visita di controllo ambulatoriale; c) la visita di controllo collegiale.
Tralasciamo quest'ultima, che non interessa la nostra analisi, soffermandoci sulle prime due, che ricorrono nei casi di assenza temporanea per malattia. Nell'ambito scolastico, la prima tipologia di controllo è l'unica espressamente prevista dall'alt. 17, e. 12, del CCNL del 24/07/2003, il quale stabilisce che "l'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio, può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia".1; 14 dello stesso articolo indicano come vincolante la reperibilità nel luogo in cui si verifica lo stato morboso nelle fasce orarie stabilite dalle vigenti disposizioni,*-2-1 anche nell'ipotesi di espressa autorizzazione medica ad uscire nel corso della giornata, nonché l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale variazione di domicilio.1^) E' esclusa, pertanto, la possibilità di surrogare la visita fiscale domiciliare con quella ambulatoriale, nella previgente normativa affidata alla discrezionalità del Capo di istituto (come avveniva nella fattispecie delle aspettative per motivi di salute), in quanto, ove fosse disposta, si vanificherebbe il fine dell'Amministrazione, che è quello di porre in essere verifiche immediate e dirette della dichiarata, temporanea inabilità al lavoro. Non appare superfluo, per incidens, evidenziare che la richiesta di visita ambulatoriale al posto di quella domiciliare può determinare un illecito amministrativo, e configurare, in via subordinata, anche un danno erariale: infatti si violerebbe una precisa disposizione di legge, trasfusa in quella pattizia sopra richiamata, impedendo all'Amministrazione di perseguire il suo interesse istituzionale, e nel contempo si potrebbero favorire - con il venir meno del rigoroso controllo - comportamenti tra-sgressivi dei doveri d'ufficio e di lavoro, con conseguente aggravio patrimoniale dovuto alla spesa per il personale supplente. La visita dì controllo ambulatoriale è stata conservata - come vedremo - , su richiesta del-l'A.S.L, nel solo caso limite di seconda visita fiscale in difetto della prima domiciliare, causata dall'assenza del dipendente nelle fasce orarie di reperibilità.
2. Il "giustificato motivo" dell'assenza alla visita di controllo domiciliare
In caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, senza giustificato e comprovato motivo, il dipendente incorre nelle sanzioni economiche previste dall'ari. 5, e. 14, del D.L. n° 463 del 12/10/1983, convcrtito nella legge n° 638 deIl'11/11/1983, consistente nella decadenza, per i primi dieci giorni, dagli emolumenti in godimento e dalla connessa anzianità di servizio, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari, che l'Amministrazione può comminare dopo aver valutato la gravita della circostanza. ^ Prima di esaminare la procedura attivata dall'A.S.L. in caso di accertata assenza dal domicilio, occorre chiarire quali sono i motivi che, secondo
3. CONSEGUENZE DELL'ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO DOMICI
LIARE.
Possono verificarsi tre ipotesi:
a) il motivo addotto e documentato è ritenuto valido dall'Amministrazione, e la visita ambulatoriale, stabilita dal sanitario, ha confermato lo stato di malattia dichiarato dal medico curante;
b) il motivo addotto non è ritenuto valido, nonostante la malattia sia stata positivamente riscontrata dalla visita ambulatoriale;
c) il dipendente risulta assente ingiustificato anche alla visita fiscale ambulatoriale.
In questa ultima circostanza, come si è evidenziato sopra, si ha la decadenza dal trattamento economico e dall'anzianità di servizio per intero per tutto il periodo dell'assenza per malattia e, per di più, ricorrono gli estremi per l'attivazione della procedura disciplinare, essendo evidente la negligenza e l'inadempienza del dipendente ai doveri contrattuali. Nella prima ipotesi l'assenza è ritenuta legittima a tutti gli effetti. Nella seconda, invece, si sono dedotte finora opposte tesi. Secondo alcuni, che si rifanno a recenti sentenze di TAR, il riconoscimento della malattia in sede di visita ambulatoriale per l'intera durata dell'assenza non integra il disposto dell'art. 5, c. 14, del D.L. n° 463/1983, ancorché il dipendente non abbia prodotto successiva giustificazione dell'assenza dal domicilio ovvero questa sia stata valutata insufficiente dall’Amministrazione V* E' irragionevole, oltre che iniquo, secondo tale tesi, penalizzare il dipendente, a fronte dì una conferma legale della malattia, perché sarebbe ignorata la decisione dell'organo medico di controllo, che l'Amministrazione non può mettere in discussione.
Un'altra tesi, da condividere, sostiene invece che la visita di controllo ambulatoriale serve solo ad escludere dalla riduzione economica l'eventuale periodo successivo a quello in cui si è verificata l'assenza dal domicilio, ma non può in nessun modo rendere indenne dalla sanzione il precedente periodo, che altrimenti si contraddirebbe l'istituto del controllo medico-fiscale che, per l'Amministrazione, deve servire ad evitare gli abusi, a normalizzare le azioni arbitrarie, assicurando il corretto svolgimento del rapporto sinallagmatico che lega sul piano dei doveri, non meno che dei diritti, il dipendente all'Amministrazione stessa.
Pertanto, la mancata reperibilità nell'indicato domicilio è di per sé oggetto di sanzione, con la decadenza dal trattamento economico per intero fino alla data dell'avvenuto riconoscimento della malattia, senza nessuna sanzione per l'eventuale successivo periodo. Sul punto è intervenuta
Note
1) Prima dell'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto detta scuola, stipulato in data 4/08/1995 (vd. art. 23, e. 5), la visita di controllo era facoltativa per tutti i casi di assenza per malattia, classificati come "congedi straordinari" (si vd.
2) Le fasce orarie stabilite dall'ari. 23, e. 13 , del CCNL del 4/08/1995 sono 10/12 e 17/19. Precedentemente, le fasce di reperibilità erano così determinate: 9/12 e 16/19 (crf. art. 4 delD. Ministro della Sanità del 24/02/1984).
3) E' obbligo del dipendente informare l'Amministrazione su eventuali variazioni di domicilio, al punto che, qualora ciò non avvenga, l'assenza dal domicilio, riscontrata dal sanitario, è ingiustificata, come ha deciso UTAR Abruzzo con seni. N° 56 del 7/12/1997.
4) Si vd. anche la nota-circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n° 6109-10-0-2008, che così chiarisce il disposto dell'ari. 4, e, 14, del D.L. n° 483/1983: " E' evidente che il termine di dieci giorni deve intendersi come massimo previsto ai fini della trattenuta dell'intero ammontare della retribuzione giornaliera, nell'intesa che la trattenuta stessa sarà commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificate, qualora questa sarà ulteriore al predetto numero di dieci". Per i profili disciplinari conseguenti atte assenze ingiustificate e/o arbitrarie, la normativa di riferimento è costituita dagli arti. 81, leti. E, e 127, lett. C, del D.P.R. n ° 3/1957per i docenti di ruolo e dagli artt. 14 e 15 della Legge n° 160 del 19/03/1055per i docenti non di ruolo.
5) Cfr. Ministero del Tesoro - Dirczione generale degli affari generali del personale e degli studi, Divisione IV/404, prot. n° 044780 del 29/05/1996, indirizzata agli Ispettori generali e alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali detto Stato.
6) Si vd. alcune sentenze della Corte di Cassazione, che sono in sintonia con le posizioni espresse dalla nota citata dal Ministro del Tesoro nel determinare il ''senso" del "giustificato motivo" dell'assenza dal domicilio: sent. del 4/03/1998, n° 3142/2002 e n° 4247 del 2/03/2004. La stessa Corte ha stabilito, con la sent. n° 1942 del 10/03/1990, che dopo la prima visita fiscale non sussiste più obbligo di repe-ribilitàper il dipendente.
7) Cfr. M. Rossi, Le assenze del personale della scuola, Roma 1996. p. 53-
Si vd. Le seguenti sentenze del TAR.- n° 74 del 2/04/1990 del TAR Lombardia; sent. n° 25 del 5/02/1991 denAR Lazio sez. di Latina. Deve essere chiaro che la visita ambulatoriale non ha né può avere lo scopo di sanare l'assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso, come stabilisce la sent. del 14/09/1993 della Corte di Cassazione.
8) Cfr. L. Marini, Irreperibilità del lavoratore atta visita medica di controtto, in "Rassegna amministrativa della scuola", n° 4/1998, p. 15, che compie un attento esame della sentenza n° 78/1998 della Corte costituzionale. Si limita a citarla soltanto, in parentesi, F. Paludi, Le visite fiscali nel pubblico impiego, Casarano 1993, p- 16, che circoscrive il suo discorso al solo disposto dell'ari. 5, e.14, del D.L. n° 483/1983.