Scheda/Pubblico dipendente e obbedienza al superiore


Amministrare la Scuola  -   n. 13 – dicembre 2006

Il dovere di obbedienza verso il superiore

Il dovere di obbedienza verso il superiore esplicitamente sancito dall'ari. 16 del T.U. n. 3/1957 non è stato preso in considerazione dal codice di comportamento, per cui si era ritenuto che si fosse trattato di un dovere disapplicato dalle disposizioni contrattuali.

Con l'art.142 lettera f, punto 2) del CCNL 24/7/2003 viene richiamata la predetta norma è fatto rivivere il dovere di obbedienza.

Le norme contrattuali hanno quindi sancito l'obbligo per il dipendente di eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico, purché si riferiscano alla sfera delle mansioni o funzioni alle quali lo stesso è addetto.

Il dovere di obbedienza impone al dipendente l'obbligo del rispetto e dell'obbedienza nei confronti del superiore gerarchico.

Da tale obbligo discende che il dipendente non può disattendere le disposizioni impartitegli dal superiore e svolgere il servizio in base a valutazioni personali ovvero possa addurre a giustificazione del rifiuto motivazioni chiaramente pretestuose che denotano la volontà di non collaborare al corretto e regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

L'obbligo di esecuzione degli ordini impartiti dal superiore previsto dall'ari 16 primo comma del Testo Unico n. 3/1957, è configurabile solamente in quanto essi si riferiscano alle mansioni o funzioni alle quali il dipendente è addetto.

Nel caso, però, che il superiore emetta ordini che incidano negativamente sullo status giuridico-economico del dipendente, questi deve avvalersi dei normali mezzi di tutela, non essendo ricollegabili a tali conseguenze sul piano della responsabilità civile o amministrativa.

Nella violazione dell'obbligo di obbedienza si fanno rientrare le seguenti infrazioni:

a) contegno scorretto verso il superiore: si considera contegno scorretto ogni atto sconveniente verso il superiore;

b) insubordinazione: per aversi insubordinazione è sufficiente la disobbedienza all'ordine impartito dal superiore;

c) denigrazione del superiore e dell'amministrazione. In caso di inosservanza il dipendente può incorrere nelle sanzioni disciplinari rapportate alla gravita dell'illecito di cui si è reso colpevole.

Il dovere di obbedienza non è senza limiti. L'art. 17 TU. n. 3/1957, riconosce al dipendente il diritto di rimostranza verso il superiore gerarchico quando ritenga l'ordine impartitegli palesemente illegittimo. In tal caso il dipendente può pretendere che l'ordine gli sia impartito per iscritto.

La rimostranza costituisce un potere-dovere che la legge assegna all'impiegato per garantirlo dalla responsabilità connessa alla esecuzione dell'ordine illegittimo. Non vi è dubbio che la rimostranza indirettamente garantisce anche la legalità dell'azione amministrativa.

Il dipendente può legittimamente avvalersi del potere di rimostranza solo se motiva in modo adeguato le ragioni in base alle quali ritiene l'ordine del superiore privo di fondamento giuridico. La motivazione deve trovare riscontro in elementi oggettivi, valutabili secondo la comune diligenza, non potendosi ritenere sufficienti semplici valutazioni soggettive, per disattendere la presunzione di legittimità di cui gode l'ordine del superiore.

Nel caso il superiore, esaminate le ragioni della rimostranza, rinnovi l'ordine per iscritto con ciò assumendo le relative responsabilità civili e disciplinari, il dipendente, salvo che non ricorra l'ipotesi di atti penalmente vietati, è tenuto a darvi esecuzione, per evitare di incorrere in comportamento emissivo disciplinarmente censurabile; tanto meno può fare nuovamente rimostranza. La responsabilità dell'esecuzione dell'ordine illegittimo ricade sul superiore che ha impartito l'ordine stesso.

La forma scritta dell'ordine è richiesta dall'ari. 17 del TU. n. 3/1957 solo per la reiterazione dell'ordine originario, qualunque sia stata la forma (scritta o orale) in cui sia stato impartito.

L'impiegato non è tenuto in ogni caso ad eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto da compiere è vietato dalla legge penale.

Nell'ipotesi in cui il dipendente, pur ritenendo l'ordine palesemente illegittimo, non si avvalga del potere di rimostranza, è tenuto a darvi esecuzione

 

 

SCHEMA ATTO DI RIMOSTRANZA

Il sottoscritto __________________ nato a ——————————

il ____ residente in via __________——————————————

collaboratore scolastico presso la scuola_______.———————

PREMESSO

- che con ordine di servizio in data odierna la S.V. ha chiesto allo scrivente di condurre l'autoveicolo utilizzato dalla scuola per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative

- che tale mansione non rientra, ai sensi della tabella A allegata al CCNL 2003 tra quelle

previste per il profilo di collaboratore scolastico e, pertanto, l'ordine impartito deve ritenersi palesemente illegittimo;

- che l'esecuzione di tale ordine illegittimo potrebbe dunque comportare responsabilità personale dello scrivente in caso di sinistro stradale;

FA RIMOSTRANZA

Ai sensi dell'ari 17 del TU. n. 3/1957, alla S.V., per i motivi suesposti, significando che se l'ordine non è rinnovato per iscritto, con piena assunzione di responsabilità da parte del superiore, come previsto dal combinato disposto del secondo comma del citato art. 17 e del successivo art. 18, lo scrivente non vi darà esecuzione.

Firma

 

 
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