Consip: il Mef conferma in non obbligo alle scuole


Le scuole non hanno l’obbligo di acquistare beni e servizi dalla Consip.
Ma possono ricorrere alle relative convenzioni. E in ogni caso, hanno l’obbligo di utilizzare i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
E’ quanto si evince dalla risposta fornita dal Ministero dell’economia e delle finanze, il 3 aprile scorso, a un quesito posto dalla Federazione nazionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi (Fnada) tramite il suo presidente, Gennaro Menna.
Secondo il Mef le Istituzioni scolastiche, ai sensi del disposto di cui all’articolo 1, comma 449, della legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007) ed in linea peraltro con quanto previsto dalla previgente normativa, sono escluse dall’obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro. Ma fanno parte delle restanti Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2005, che ai sensi del medesimo comma 449 hanno facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Ciò in linea con l’interpretazione data nella circolare n. 17 emanata dallo stesso dicastero. Secondo il Ministero dell’economia, peraltro, una opposta interpretazione porrebbe ingiustificatamente le istituzioni scolastiche, che fanno parte delle pubbliche amministrazioni, fuori dall’applicazione delle regole di contenimento della spesa pubblica.  (fonte: Tuttoscuola)

 

 
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