I certificati medici che servono per giustificare le assenze per malattia dei dipendenti devono recare solo i giorni di riposo necessari all’interessato per rimettersi. Se nel certificato c’è anche la diagnosi, l’amministrazione deve astenersi dall’utilizzarla. E deve anche invitare il dipendente a non produrre ulteriori certificati con queste informazioni. E’ quanto si evince da una nota emanata dal Garante per la protezione dei dati personali il 10 luglio scorso (reperibile su: http://www.garanteprivacy.it). In buona sostanza, dunque, il dipendente (docente o non docente) che si assenta per malattia, deve giustificare l’assenza utilizzando un certificato medico che dica semplicemente di quanti giorni di riposo ha bisogno e i termini di fruizione del relativo periodo (inizio e fine). Nel certificato, quindi, non deve esserci scritto di che patologia soffre l’interessato.
E l’amministrazione scolastica, non solo non ha titolo a conoscere questo dato, ma se per errore il certificato dovesse contenerlo, non può utilizzarlo e deve anche spiegare all’interessato che, per il futuro, dovrà ricordare al medico di non inserire elementi dai quali si possa risalire alla patologia (diagnosi). L’assenza dell’obbligo di portare a conoscenza dell’amministrazione la diagnosi rileva, peraltro, già dal contratto di lavoro. Ma il Garante ha chiarito che, in realtà , più che di un’assenza di obbligo, si tratta di un vero e proprio divieto di conoscere che insiste in capo all’amministrazione.
Che in ottemperanza all’obbligo di buona fede e correttezza deve agire nei confronti del dipendente in modo tale da assicurare la segretezza dei relativi dati. Evitando di utilizzarli e ponendo in atto azioni tese ad informare l’interessato della necessità di non produrli.
L’autorità per il rispetto della privacy ha ricordato all’amministrazione che nelle graduatorie non devono essere riportati i dati relativi al codice fiscale, ai recapiti telefonici e alla salute degli interessati. Si tratta, peraltro, di disposizioni già adottate dall’amministrazione che, a differenza che in passato,
non ha reso noti i nominativi dei riservisti e dei titolari del diritto di precedenza nelle assunzioni.
Infine, il Garante ha chiarito che le comunicazioni che riguardano i dipendenti devono essere trasmesse agli interessati in busta chiusa o all’e-mail personale, in modo tale da assicurare la segretezza delle stesse. (fonte. Tuttoscuola)