Repubblica - 31 agosto 2007
Rigettato il ricorso di una docente. Cassazione: il mobbing non è reato penale
Da Milano Michela Marra
Non saranno di certo contenti impiegati e docenti che - come nel caso in esame - si rivolgono alla giustizia perché sostengono di essere oggetti di mobbing e di persecuzione sul luogo di lavoro.
Il mobbing infatti non sarebbe reato penalmente perseguibile ma solo un illecito civile per cui si può chiedere il risarcimento del danno. Lo ha stabilito
La decisione della Corte suprema conferma quella del gup di Santa Maria Capua Vetere che aveva pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di un preside accusato da una docente di «lesioni personali volontarie gravi in ragione dell’indebolimento permanente dell’organo della funzione psichica». Ma perché la tesi espressa sia dall’accusa sia dal consulente tecnico ha subito questa doppia bocciatura? La spiegazione è tutta nel concetto di "atti penalmente rilevanti". Per la giurisprudenza siamo di fronte a reati penali soltanto se ci sono comportamenti rilevanti penalmente. Se, ad esempio, si cerca di molestare sessualmente un’impiegata promettendole in cambio un aumento di stipendio, allora in questo caso c’è un rilievo penale ma, nel caso del preside, secondo
Di diversa opinione il giuslavorista Pietro Ichino. «Questa sentenza - commenta - non necessariamente segna un arretramento perché il termine mobbing indica un’ampia gamma di comportamenti in parte reati penali, in parte illeciti sanzionati sul piano civile». «Non conosco il caso - ha aggiunto Ichino - ma, se di mobbing si è trattato, i comportamenti illeciti non hanno valicato il limite della sanzionabilità penale».