Pubblichiamo una chiara e completa scheda riepilogativa su tutta la materia del recupero debiti scolastici elaborata e presentata dal sito www.edscuola.com. Lo schema, molto utile perchè ordinato e completo, ripropone indirettamente la contorsione e la complessità della procedure previste. (DiSAL)
Vademecum per il Recupero dei Debiti scolastici (DM 80/07 – OM 92/07)
Fonte EdScuola.com - 4 gennaio 2008 - a cura di Dario Cillo
I soggetti
Il Consiglio di Istituto determina la quantità di risorse a disposizione del Collegio dei Docenti.
Per l’organizzazione delle attività si possono utilizzare finanziamenti da PON.
Il Collegio Docenti delibera:
Il Consiglio di Classe, sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti:
I Docenti delle discipline interessate
Il docente che in sede di valutazione collegiale nei consigli di classe segnala l’esigenza di recupero può non tenere il relativo corso. Sussiste però l’obbligo per tale docente di dare indicazioni per il corso di recupero richiesto, di predisporne l’accertamento e di valutarne i risultati.
Il Personale esterno
Il Collegio dei Docenti (per la parte didattica) ed il Consiglio di Istituto (per la parte economica) stabiliscono i criteri per l’utilizzo di tale personale, dal quale sono comunque esclusi enti “profit”. Il dirigente scolastico fa i contratti sulla scorta dei criteri di qualità indicati da Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto. Qualora non si tratti di personale appartenente al comparto scuola, si stipulano contratti di prestazione d’opera con le modalità previste dall’articolo 40 del DI 44/01.
Il Dirigente Scolastico deve
Gli Studenti e le Famiglie
Le istituzioni scolastiche devono dare adeguata informazione alle famiglie che possono anche comunicare di non volersi avvalere dei corsi attivati.
Lo studente che aderisce alle attività è tenuto alla relativa frequenza. Lo studente ha inoltre l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate.
I Tempi
Durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle relative verifiche sono stabiliti dal Collegio dei Docenti.
Interventi e verifiche devono concludersi di norma entro la fine dell’anno scolastico di riferimento e comunque, previo motivazione e documentazione, non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno successivo.
I modelli
Utili modelli di riferimento sono forniti dalla CM 492/96:
a) svolgimento dell'attività in orario curriculare (in itinere) o extracurriculare;
b) integrazione dell'attività di recupero e di quella di approfondimento nell'orario curricolare anche attraverso il modello delle classi aperte e una scansione flessibile delle lezioni diversa da quella settimanale;
c) attivazione della "pausa didattica" con la quale si segna il passo nello sviluppo del programma favorendo il recupero ed il consolidamento delle conoscenze;
d) destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni, oltre i 200 di effettive lezioni e previa interruzione dell'ordinaria attività didattica, per lo svolgimento di interventi mirati, destinati agli studenti il cui profitto risulti insufficiente;
e) riduzione della unità oraria della lezione con la conseguente utilizzazione degli spazi orari residui in favore degli interventi;
f) organizzazione dell'attività di recupero per gruppi di alunni assistiti anche da allievi scelti quali tutori dei gruppi medesimi.
Gli interventi
Le attività di recupero devono avere di norma una durata minima di 15 ore.
Il compenso è previsto dalla tabella 5 del CCNL Scuola 2006-2009 ed è pari ad euro 50.00.
Le attività di sostegno
Sono finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico e sono realizzate in ogni periodo dell’anno scolastico sulla base della programmazione dei Consigli di classe in ragione dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, sono riportate nel piano annuale delle attività del consiglio di classe e sono esplicitate nel POF.
E’ rimessa all’autonoma decisione dei consigli di classe la consistenza delle ore per gli interventi di sostegno.
Il compenso è previsto dalla tabella 5 del CCNL Scuola 2006-2009 ed è pari ad euro 50.00.
Le attività di sportello
Si configurano come un supporto non obbligatorio all’apprendimento nella promozione dello studio individuale. Il compenso forfettario è materia di Contrattazione di Istituto (CCNL Scuola 2006-2009).
La valutazione
Scrutinio finale
1. Il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato
3. Il Consiglio di classe , per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
Per gli studenti individuati quali destinatari dei corsi di recupero il Consiglio di classe:
rinvia la formulazione del giudizio finale (all’albo dell’istituto viene riportata la sola indicazione “sospensione del giudizio”)
provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero
comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni indicando le specifiche carenze per ciascuno studente, i voti proposti nello scrutinio, gli interventi di recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche
4. I genitori, qualora non ritengano di avvalersi del recupero organizzato dalla scuola, debbono comunicarlo fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.
Valutazione finale
Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di classe. Le verifiche devono tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. Qualora l’esito sia negativo il risultato viene pubblicato all’albo con la sola indicazione “non ammesso”. In caso di esito positivo lo studente è ammesso alla frequenza della classe successiva (pubblicazione all’albo dei voti conseguiti e della dicitura “ammesso”) e, in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno, si procede all’assegnazione del punteggio di credito nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM 42/07 e dagli elementi individuati dallo stesso DM per l’attribuzione del credito scolastico.
Lo scrutinio deve essere svolto dal consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.
Nel caso in cui tutto si svolga dopo il 31 agosto, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.
Esami di Stato
Per i candidati agli esami di Stato dell’a.s. 2007-2008 – relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico – valgono le disposizioni sinora vigenti (tabelle allegate al DPR 323/98).