ADUC - a cura di Katia Moscano - 18 aprile 2008
Ogni cittadino puo' opporsi agli atti della pubblica amministrazione non solo con la loro impugnazione avanti alla giustizia amministrativa (Tar, Consiglio di Stato) ma anche con ricorsi non giurisdizionali rivolti alla stessa amministrazione. Chiedendo la riesamina degli atti adottati, annullandoli o modificandone il contenuto.
RICORSO GERARCHICO
Puo' essere proposto, in unico grado, e contro provvedimenti non definitivi, all'autorita' amministrativa gerarchicamente superiore a quella che ha emesso l'atto, per motivi di legittimita' o di merito.
Va proposto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria.
Puo' essere presentato all'organo che deve deciderlo o all'autorita' che ha emanato l'atto, consegnandolo direttamente, o mediante notificazione o lettera raccomandata (in questo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione).
E' prevista un'attivita' istruttoria, con l'acquisizione dei documenti e degli accertamenti utili e con la possibilita' di intervento dei terzi interessati; l'organo decidente puo' disporre la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.
La decisione del ricorso deve essere assunta entro 90 giorni dalla proposizione. Se trascorre inutilmente questo termine, lo si intende respinto e il soggetto interessato deve proporre ricorso giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento.
RICORSO IN OPPOSIZIONE
Nei casi stabiliti dalla legge, e' possibile proporre ricorso contro un atto amministrativo allo stesso organo che ha emanato l'atto. La finalita' e' la correzione di eventuali errori in cui sia incorsa l'amministrazione.
E' previsto nel settore dell'impiego pubblico, con riguardo alla compilazione di graduatorie, di ruoli di dipendenti, all'attribuzione di incarichi.
La procedura richiede le stesse norme del ricorso gerarchico.
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
Contro gli atti amministrativi definitivi, o non impugnabili per via gerarchica, e' ammesso ricorso per motivi di legittimita' al Presidente della Repubblica, tranne i casi in cui sia stata proposta impugnativa davanti al TAR. Ugualmente non e' ammissibile il ricorso al TAR dopo l'attivazione del ricorso straordinario.
Il termine per proporlo e' di 120 giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.
I modi di presentazione sono:
- consegna,
- notifica o invio a mezzo posta,
e' imposta la notifica ad almeno uno dei controinteressati, che possono presentare memorie, documenti, e ricorso incidentale e chiedere che la decisione sia trasferita in sede giurisdizionale.
Il ricorso, istruito dal ministro competente, viene inviato alle sezioni consultive del Consiglio di Stato per l'espressione di un parere.
La decisione viene adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, conformemente al parere del Consiglio di Stato.
Qualora il Ministro intenda proporre una decisione difforme, deve sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri.
I decreti possono essere impugnati per revocazione.