Patto corresponsabilità/Materiali dalle scuole


 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

Liceo Scientifico Statale                    Liceo Artistico Statale

 

PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

 

   Il  Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con il DPR 235 del 21 Novembre 2007 stabilisce che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri.

Il regolamento di istituto disciplina le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto.

Tale collaborazione si svolge nel rispetto delle regole di vita sociale, nell’adoperarsi per attuare le condizioni favorevoli per la crescita umana e culturale degli studenti.

Per promuovere in sinergia tale patto è necessario condividere alcune regole essenziali nella vita scolastica con responsabilità di ciascuno nell’uso degli ambienti e delle attrezzature, nella consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri.

 

Gli studenti

Gli studenti hanno diritto

  1. ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e che garantisca la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

2.      ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica

  1. ad iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, con l’attivazione degli interventi didattici previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle attività per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico

 

Gli studenti sono tenuti

  1. a frequentare regolarmente le lezioni, rispettandone gli orari, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Perciò  i ritardi  e/o le uscite anticipate avranno carattere di eccezionalità e saranno  tempestivamente giustificate con le modalità previste  dal regolamento di Istituto.
  2. a mantenere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro; osservando le disposizioni organizzative di sicurezza dettate dall'apposito regolamento.
  3. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, ad avere la massima cura nell' uso delle aule e degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. Eventuali danni arrecati agli ambienti scolastici e alle sue strutture didattiche e scientifiche saranno oggetto di azione di rivalsa nei confronti dei responsabili in conformità alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto.
  4. a non utilizzare a scuola telefoni cellulari per tutta la durata delle attività scolastiche. Le famiglie possono in ogni momento prendere contatto con la scuola per eventuali comunicazioni urgenti dirette agli alunni. Gli studenti, per motivi di salute, possono rivolgersi agli addetti ai centralini per comunicare con le famiglie. Il cellulare, pertanto, se introdotto a scuola, deve essere tenuto rigorosamente spento e riposto nello zaino. La scuola non può rispondere di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di oggetti o strumenti non richiesti dall’attività didattica.

(cfr Decalogo delle linee guida emanate nella C.M. 15 marzo 2007)

 

 

I genitori

I genitori sono invitati , quali soggetti - e non semplici utenti - del progetto educativo della scuola, ad una partecipazione attiva alla vita scolastica,  che si esprime prioritariamente con:

  1. la vigilanza sulla regolare frequenza scolastica dei figli, sul rispetto da parte degli studenti degli orari delle lezioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento di Istituto, sulla correttezza dei loro comportamenti .
  2. la collaborazione con la scuola, attraverso i propri rappresentanti, nell’individuare le linee educative  in caso si renda necessario irrogare sanzioni disciplinari per gravi mancanze, così come previsto dal Regolamento di istituto.
  3. un regolare rapporto di dialogo con i docenti in ordine al percorso scolastico degli allievi , utilizzando,  tra le varie le forme di comunicazione scuola e famiglia proposte dalla scuola, quelle più rispondenti alle proprie necessità.
  4. l’ impegno, qualora vengano avvisati del non soddisfacente rendimento della classe, a collaborare con gli insegnanti per motivare gli alunni, dando ai figli il necessario supporto.
  5. I genitori sono responsabili in solido per i danni provocati dai propri figli

All’interno degli Organi Collegiali i genitori hanno il diritto/dovere di esporre le loro proposte, di confrontarle con le altre componenti e di agevolare la realizzazione di quelle che vengono approvate

 

 

Personale docente 

I docenti collaborano con le famiglie per favorire il successo formativo di tutti gli alunni con le modalità e gli strumenti individuati nel POF.

Compiti e funzioni del personale docente sono definiti dalla normativa vigente e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29/11/2006. In particolare i docenti sono tenuti a:

  1. prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza; ove accertino situazioni di pericolo o riscontrino eventuali danni, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
  2. comunicare preventivamente i criteri di valutazione e gli esiti delle valutazioni, secondo le modalità concordate dai consigli di classe, individuando le forme più opportune di comunicazione, per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data
  3. non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro ed utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali solo con preventiva autorizzazione.
  4. compilare i registri in ogni loro parte e custodirli nel cassetto personale a disposizione della presidenza.  

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica della cooperazione scuola/famiglia.

 

Personale non docente

Il personale non docente partecipa a tutti gli effetti all’azione educativa che si svolge nella scuola.

I collaboratori scolastici sono tenuti a

  1. assicurare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata delle attività scolastiche secondo il piano di lavoro individuale assegnato a ciascuno
  2. prestare tempestivamente opera di collaborazione, informazione ed aiuto ad insegnanti, alunni, genitori
  3. controllare quotidianamente  locali ed arredi al fine di evitare fatti dannosi posti in essere da chiunque.
  4. svolgere servizio di accoglienza all’utenza esterna per fornire informazioni a carattere generale ed indirizzare agli uffici competenti.
  1. non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro ed utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali solo con preventiva autorizzazione.

Il personale di segreteria fissa, all’inizio di ogni anno scolastico, un orario di ricevimento  che agevoli la frequentazione di alunni, genitori, insegnanti e soggetti esterni.

 

 

 

Rimini

 

 

   I Genitori                           Lo/a Studente/ssa                              Il Dirigente Scolastico

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Allegato  allegare anche il DPR235 /07

"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA" 

           ( DPR 24 giugno 1998, n.249 – DPR 21 novembre 2007, n.235)

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione  internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20  novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso  di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il  raggiungimento di obiettivi culturali e professionali

adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di  tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

 Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso

un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria  superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; 

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante  il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; 

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a  svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre  la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente  i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.  4 (Disciplina). –

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche  individuano  i  comporta-menti  che configurano mancanze disciplinari  con  riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto   svolgimento   dei  rapporti  all'interno  della  comunità scolastica  e  alle  situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative  sanzioni,  gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al  rafforzamento  del  senso  di responsabilità ed al ripristino di rapporti  corretti all'interno della comunità scolastica, nonchè al recupero  dello  studente  attraverso  attività  di  natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3.  La  responsabilità  disciplinare  e'  personale.  Nessuno può essere  sottoposto  a  sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato   ad   esporre   le   proprie  ragioni.  Nessuna  infrazione disciplinare   connessa   al   comportamento   può   influire  sulla valutazione del profitto.

4.  In  nessun  caso  può  essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente,  la  libera  espressione  di  opinioni  correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

 5.   Le   sanzioni   sono  sempre  temporanee,  proporzionate  alla infrazione  disciplinare  e  ispirate  al  principio  di  gradualità nonche',  per  quanto  possibile,  al principio della riparazione del danno.  Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della  gravità  del  comportamento  e  delle conseguenze che da esso derivano.   Allo  studente  e'  sempre  offerta  la  possibilità  di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6.  Le  sanzioni  e  i  provvedimenti che comportano allontanamento dalla  comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni  che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e  quelle  che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione  all'esame  di  Stato  conclusivo  del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7.  Il  temporaneo  allontanamento  dello  studente dalla comunità scolastica  può  essere  disposto  solo in caso di gravi o reiterate infrazioni  disciplinari,  per  periodi  non  superiori  ai  quindici giorni.

8.  Nei  periodi  di allontanamento non superiori a quindici giorni deve  essere  previsto  un  rapporto  con  lo  studente  e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi   di   allontanamento   superiori   ai  quindici  giorni,  in coordinamento  con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali  e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9.  L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere  disposto  anche quando siano stati commessi reati che violano la  dignità  e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità  delle  persone.  In  tale  caso,  in  deroga al limite generale  previsto  dal  comma 7,  la  durata  dell'allontanamento e' commisurata  alla  gravità del  reato  ovvero  al  permanere  della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di  recidiva,  di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare  gravità  tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e   tempestivo   dello   studente   nella  comunità  durante  l'anno scolastico,  la  sanzione  e'  costituita  dall'allontanamento  dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione  all'esame  di  Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi  meno  gravi,  dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter.  Le  sanzioni  disciplinari  di  cui  al  comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi  concreti  e  precisi  dai  quali si desuma che l'infrazione disciplinare   sia  stata  effettivamente  commessa  da  parte  dello studente incolpato.

 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione  obiettiva  rappresentata  dalla  famiglia  o dallo stesso studente   sconsiglino  il  rientro  nella  comunità  scolastica  di appartenenza,  allo  studente  e'  consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11.  Le  sanzioni  per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".

"Art.  5  (Impugnazioni).  - 

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso  ricorso,  da  parte  di  chiunque  vi abbia interesse, entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  della loro irrogazione, ad un apposito   organo  di  garanzia  interno  alla  scuola,  istituito  e disciplinato  dai  regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del  quale  fa  parte  almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella  scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che  decide  nel  termine  di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto  da  un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola  secondaria  superiore,  da  un  rappresentante  eletto  dagli studenti  e  da  un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola  secondaria  di  primo  grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.

  2.  L'organo  di  garanzia  di  cui al comma 1 decide, su richiesta degli  studenti  della  scuola  secondaria superiore o di chiunque vi abbia  interesse,  anche  sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

  3.  Il  Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da  questi  delegato,  decide  in via definitiva sui reclami proposti dagli  studenti  della  scuola  secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute  nei  regolamenti  degli  istituti. La decisione e' assunta previo  parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per  la  scuola  secondaria  superiore  da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre  docenti  e  da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica   regionale,   e  presieduto  dal  Direttore  dell'ufficio scolastico  regionale  o  da  un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4.  L'organo  di  garanzia  regionale,  nel  verificare la corretta applicazione  della  normativa  e  dei  regolamenti,  svolge la sua attività  istruttoria  esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione  acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

  5.  Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di  trenta  giorni.  In  caso di decorrenza del termine senza che sia stato  comunicato  il  parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia  rappresentato  esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale     può decidere indipendentemente dall'acquisizione   del parere.  Si  applica  il  disposto  di  cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  6.  Ciascun  ufficio  scolastico  regionale individua, con apposito atto,  le  modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti  e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al  fine  di  garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

  7.  L'organo  di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.". Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

  1.  Dopo  l'articolo 5  del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:

  "Art.   5-bis   (Patto   educativo   di  corresponsabilità).  -  1. Contestualmente  all'iscrizione  alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di  un  Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in  maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,studenti e famiglie.

  2.  I  singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione  nonchè  di  elaborazione  e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

  3.  Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche,   ciascuna  istituzione  scolastica  pone  in essere  le iniziative  più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi  studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto  educativo   di corresponsabilità.".

 
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