Diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/92
L’INPS con la circolare n. 53 del 29/4 u.s. ha fornito delle autorevoli precisazioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92.
Tale provvedimento, sia pur non vincolante per le istituzioni scolastiche, rappresenta un utile riferimento per la fruizione del diritto ai permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 da parte del personale della scuola.
Si riportano, qui di seguito, gli aspetti salienti della nota in oggetto:
· la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi, è un potere che compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo (anche alla luce dell’orientamento giuridico espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro del 5 gennaio 2005 n. 175), nell’esercizio del diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi in argomento;
· laddove la commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, è efficace fino all’accertamento definitivo da parte della commissione;
· il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, può anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave;
· il divieto previsto dall’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 di cumulare nello stesso mese periodi di congedi straordinari (max due anni) con i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 è da riferirsi unicamente al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprende, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.
(fonte: Snals)