Supplenze Ata e docenti: proroghe possibili, ma...


 

Proroga supplenze personale ATA

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA, che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato o in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.  Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado, il Ministero ricorda, con una nota del 18 giugno 2008, che è possibile prorogare i contratti già stipulati fino al termine delle attività didattiche e anche quelli temporanei stipulati direttamente dalle scuole; per questi ultimi, però, gli oneri gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche.

La nota interviene anche per il personale docente.

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, si disporrà nei riguardi del personale supplente un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell'ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione.  (fonte: Tuttoscuola)

 

 
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