Assenze per malattia: le novità per i dipendenti pubblici


Tuttoscuola  -  14 luglio 2008

Tutto quello che il dipendente scolastico deve sapere quando si assenta per malattia

Il Decreto Legge 25 giugno 2008 , n. 112, cosiddetto "Tremonti", inasprisce notevolmente la disciplina relativa alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 71). Il personale scolastico rientra in questa categoria, ed è coinvolto dagli effetti delle nuove norme.
Un parere dell'Ufficio Personale pubbliche Amministrazioni, Segreteria Tecnica del Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri attenua peraltro la fiscalità delle disposizioni contenute nell'articolo 71, che intanto vediamo nel dettaglio:

Il Decreto esclude ogni indennità o emolumento, nonché ogni altro trattamento accessorio, a beneficio del dipendente pubblico durante i primi dieci giorni di assenza. Restano ferme le retribuzioni complete in caso di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

In caso di assenza per malattia per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Aumentano le fasce orarie di reperibilità del lavoratore malato, entro le quali l'Amministrazione, anche per l'assenza di unico giorno, può disporre le visite mediche di controllo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

La fruizione dei permessi retribuiti viene conteggiata esclusivamente a ore, e non alternativamente a ore o a giorni.

Le assenze giustificate dei dipendenti, con alcune eccezioni (maternità, paternità, lutto, necessità di testimoniare, espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge) non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Le disposizioni dell'articolo 71 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Il punto 2 relativo alla certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia, aveva suscitato perplessità, perché sembrava esautorare i cosiddetti medici di famiglia dalla facoltà di giustificare il dipendente pubblico assente per malattia oltre il decimo giorno, a vantaggio delle ASL e dei presidi ospedalieri.
Il parere 45/2008 dell'Ufficio Personale pubbliche Amministrazioni, Segreteria Tecnica del Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizzato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, smentisce questa ipotesi, estendendo anche ai "medici di medicina generale" la possibilità di rilasciare i certificati giustificativi di queste assenze.
Almeno per le giustificazioni del medico, quindi, il personale scolastico opererà come prima.

 

 

da Tecnica della Scuola   -  14 luglio 2008
Assenza per malattia, dopo dieci giorni può certificare anche il medico generico
Non è necessariamente obbligatoria la certificazione medica rilasciata da struttura pubblica per i dipendenti pubblici che si ammalano per oltre dieci giorni, basta anche il certificato di un medico di medicina generale.
A stabilirlo è il Parere del 4 luglio 2008 dell’Ufficio del personale pubbliche amministrazioni a seguito di un quesito posto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Con il Parere del 4 luglio si allarga la possibilità di certificazione medica giustificativa che oltre dagli enti pubblici del Servizio nazionale sanitario può essere rilasciata pure da un medico di medicina generale. Una correzione di tiro da parte del Ministero che nell’interpretazione del quesito si è mostrato più “elastico”.
“E’ necessario – recita la nota del Ministero della funzione pubblica – per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all’ente da cui promana la certificazione in esame” ma riconoscere che “i medici di medicina generale possono utilmente produrre certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art. 71 del decreto legge n. 112/2008.”.

 

 

Anp  -  08/07/2008

Certificazione medica per assenza per malattia

L’art. 71 del DL 112/08, in corso di conversione alla Camera dei Deputati, dà indicazioni regolamentative per le assenze per le malattie e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare il comma 2 precisa che qualora l’assenza per malattia si protragga per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, “l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.

Detta disposizione ha creato dubbi circa i soggetti abilitati a rilasciare la certificazione in questione.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha formulato in proposito un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica che con parere n. 45/08, ha chiarito che i medici di Medicina generale in applicazione dei regolamenti fissati dal Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro” e pertanto detti medici “possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art. 71 del DL n. 112/08”.

In conclusione, dal parere emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica emerge che i medici di base della Struttura Sanitaria Nazionale sono abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 2 dell’art. 71.

 

 
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