Scheda/Sicurezza: lavoratori e utilizzo videopc


Lavoratori e uso dei videoterminali

Applicazione del nuovo T.U. sulla sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008

 

Dirigere la scuola 7/2008

Teresa Polsinetti

Funzionario amministrativo

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (nuovo T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in vigore dal 15 maggio 2008, i lavoratori che utilizzino un'attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore set­timanali hanno diritto a particolari cautele, in ordi­ne ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Hanno, inoltre, diritto a un'interruzione dell'at­tività mediante pause, ovvero cambiamento di attività, e in particolare ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione con­tinuativa al videoterminale. La pausa è conside­rata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.

I suddetti lavoratori devono, infine, essere sot­toposti a costante sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

 

Obblighi del datore di lavoro

 

II datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:

* ai rischi perla vista e per gli occhi;

* ai problemi legati alla postura e all'affatica­mento fisico o mentale;

* alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;

e deve adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle opportune valutazioni.

 

Svolgimento quotidiano del lavoro

 

II lavoratore ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause, ovvero cambia­mento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva.  In assenza di una disposizione contrattuale riguardante le interruzioni, il lavoratore comun­que ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continua­tiva al videoterminale.  Le modalità e la durata delle interruzioni pos­sono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne eviden­zi la necessità.

È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono conside­rati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavo­ratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedo­no la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

 

Sorveglianza sanitaria

 

I lavoratori devo essere sottoposti a sorve­glianza sanitaria, con particolare riferimento:

* ai rischi per la vista e per gli occhi;

* ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Salvi i casi particolari che richiedono una fre­quenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con pre­scrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbia­no compiuto il cinquantesimo anno di età; quin­quennale negli altri casi.  Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successi­va visita di idoneità.

II datore di lavoro deve fornire a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visi­va, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia pos­sibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

 

Informazione e formazione

 

II datore di lavoro deve, inoltre, fornire ai lavo­ratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

*  le misure applicabili al posto di lavoro;

*  le modalità di svolgimento dell'attività;

*  la protezione degli occhi e della vista.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

 

II datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

* con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammen­da da € 2.000 fino a € 10.000 per la violazione delPart. 174, comma 2 e 3,175,176, commi 1, 3,5,177, comma 1, lettera b);

* con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000 a € 4.500 per la viola­zione dell'ari. 177, comma 1, lettera a).

 

Sanzioni a carico del preposto

 

II preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi gene­rali di cui all'art. 19:

*  con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da € 400 a € 1.200 per la violazione dell'art. 174, comma 2 e 3,175;

*  b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da € 150 a € 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).

 

 
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