Avvenire - 27 novembre 2008
TRIBUNALE DI ROMA
Alunni disabili nelle paritarie «Lo Stato paghi il sostegno»
Il giudice: spetta al ministero sostenere i costi del docente anticipati dall’istituto Soddisfazione dell’Agesc, che ha promosso la causa per una media di Milano: sentenza che fa chiarezza
DA MILANO ENRICO LENZI
Il docente di sostegno per un bambino con handicap iscritto in una scuola paritaria «è a carico dello Stato e non della scuola». La sentenza 15389 del 10 giugno 2008, destinata a fare giurisprudenza, è stata pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, II sezione civile. Con questa decisione il giudice ha chiuso il contenzioso tra
Nelle motivazioni della sentenza sul caso milanese, depositate qualche settimana fa, il giudice afferma che «si tratta di un sostegno fornito alla persona che ne necessita su puntuale disposizione della legge 104 del 1992 ed è a carico dello Stato». Dunque siamo davanti a «un diritto soggettivo» e l’intervento di un docente di sostegno si configura anche come «prestazioni ulteriori rispetto all’insegnamento in senso proprio e specificamente finalizzato alla tutela della persona». Per questo motivo «esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa », perché, aggiunge il giudice, «se i costi del sostegno del disabile dovessero essere sopportati dalla scuola privata (paritaria, ndr) essi dovrebbero essere spalmati sulle rette pagate da tutte le famiglie». Ma «il sostegno non è insegnamento in sé, quanto piuttosto è il supporto per rendere l’insegnamento fruibile e tanto costituisce un ulteriore argomento per ritenere che esso debba essere a carico dello Stato, sia nelle scuole pubbliche che in quelle private».
Nello spiegare la sentenza, il giudice del Tribunale di Roma dà una tiratina d’orecchie allo stesso ministero della Pubblica Istruzione, che non si è presentato all’udienza. «La contumacia dell’Amministrazione appare come volontà di rimettere ad altra Autorità la soluzione di una questione problematica », visto che, secondo il giudice, non possiamo parlare di «disinteresse» o «impossibilità di ricorrere al patrocinio di un legale», visto che, ricorda sempre il giudice, un’Amministrazione statale è «obbligatoriamente assistita dall’Avvocatura dello Stato». Insomma, una mancata costituzione del ministero, che «ai fini delle decisione, non va trascurata». Risultato: riconoscimento dell’obbligo per il ministero di sostenere i costi dell’insegnante di sostegno anche per gli studenti disabili iscritti in una scuola paritaria, e di rimborsare la spesa sostenuta dall’istituto paritario. «Una sentenza che accogliamo con grande soddisfazione – commenta la presidente dell’Agesc, Maria Grazia Colombo – per il successo ottenuto che di fatto vede riconosciuto un importante diritto, esito di una battaglia sostenuta con tenacia dalla nostra associazione, alla luce dei principi ispiratori che ci caratterizzano».
Gentilmente inviatoci dall’AGESC, alleghiamo il testo della sentenza n. 15389 del 10 giugno 2008 del Tribunale Ordinario di Roma in virtù dell'obbligo dato dalla "Parità " e dalle norme inerenti
Scheda di presentazione e testo della sentenza |
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