Finanziaria 2004: i provvedimenti per la scuola


Pubblichiamo una scheda riepilogativa elaborata dal Dipartimento scuola di F.I. sulle norme inerenti la scuola nella Finanziaria 2004.
- art. 3, c. 46 - Rinnovo dei contratti pubblici. Tre miliardi di euro è la cifra stanziata nella finanziaria ’04 per il rinnovo dei contratti a carico del bilancio dello Stato relativi al biennio 2004-2005: “1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005”. A queste si aggiungono “430 milioni di euro per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005” per “i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico”, con particolare beneficio per il personale delle Forze armate.
- art. 3, c. 92 - La legge finanziaria assegna alla scuola “a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi: sviluppo delle tecnologie multimediali; interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti; istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.”.
- art. 3, c. 93 - È autorizzata alle istituzioni scolastiche autonome la spesa di 375 milioni di euro nell’anno 2004 per i contratti con LSU (lavoratori socialmente utili) utilizzati presso gli istituti scolastici.
- art. 3, c. 171 - 40 milioni di euro sono stati stanziati per i servizi di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap e 67 milioni di euro per i servizi per la prima infanzia e le scuole dell’infanzia; gli interventi relativi alla scuola dell’infanzia debbono essere adottati previo accordo tra MIUR, Ministero del Lavoro e Regioni.
- art. 3, c. 171 - Cade definitivamente per le pubbliche amministrazioni e quindi anche per le scuole autonome l’obbligo dell’utilizzo dei prezzi indicati dalla CONSIP SpA come riferimento per l’acquisto di beni e servizi.
- art. 3, c. 88 - Docente vicario. Riscritto completamente l’art. 459 del Testo Unico riguardante gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie. Per la scuola materna è confermato a 80 il numero delle classi necessario per ottenere l’esonero dal servizio; per tutti gli altri ordini e gradi di scuola il numero delle classi per l’esonero è ora unificato a cinquantacinque, mentre per il semiesonero occorrono quaranta classi. Vengono concesse deroghe (un quinto in meno di classi) nel caso di istituti e scuole con plessi e sezioni staccate.
- art. 3, c. 90 - Docenti soprannumerari. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati ad istituire corsi di specializzazione intensivi per docenti soprannumerari appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali; i costi per la realizzazione dei corsi saranno a carico dei finanziamenti per la formazione del personale [art. 3, comma 89]. I docenti soprannumerari appartenenti a classi di concorso in esubero e in possesso di titolo di specializzazione per l’handicap, saranno trasferiti, a domanda con richiesta del posto o comunque d’ufficio, su posti di sostegno [art. 3, comma 90].
- art. 3, c. 94 - Esonero dalle tasse scolastiche. In attesa dell’emanazione del regolamento relativo al diritto-dovere di istruzione e formazione, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.
- art. 3, c. 101 e c. 94 - Scuole paritarie. Viene finanziato con ulteriori 100 milioni di euro il contributo statale a sostegno delle famiglie che iscrivono i propri figli nelle scuole paritari. L’incremento, che viene finanziato attingendo dal fondo per le politiche sociali, è pari “a 20 milioni di euro per l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006”. Tenendo conto dei 30 milioni di euro già stanziati nella Finanziaria 2003, per il 2004 il finanziamento complessivo assomma ora a 50 milioni di euro. Vengono introdotti i limiti di reddito familiare per l’accesso al contributo, che saranno definiti con successivo intervento concertato tra ministero dell’Economia e MIUR.
- art. 4, c. 10 e 11 - PC ai giovani, alle famiglie e ai docenti. Previsti contributi per l’acquisto di personal computer da parte di giovani che compiono 16 anni nel 2004, secondo le modalità del progetto «PC ai giovani» [art. 4, comma 9]; il valore dell’assegno sarà stabilito con apposito decreto del ministero dell’Economia. Col medesimo finanziamento è istituito un fondo speciale, “nel limite di 30 milioni di euro per il 2004”, denominato «PC alle famiglie» e destinato all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito annuo complessivo non superiore a 15.000 euro. Analogamente è disposto un finanziamento a favore di docenti che intendano acquistare un PC portatile da usare per scopo didattico; l’importo del contributo sarà definito dal ministero dell’Innovazione tecnologica. Il testo integrale della Legge Finanziaria ’04 è reperibile all’indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2003-12-27&redazione=003G0383&numgu=299&progpag=1&sw1=0&numprov=350
 
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