Corte Costituzionale: legittime le ore aggiuntive ai docenti


Legittimo assegnare ore aggiuntive ai docenti. È infatti stata respinta la tesi di incostituzionalità sollevata dalla regione Emilia Romagna. La Consulta ha chiarito che è costituzionalmente legittima la norma contenuta nel comma 4 dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quale dispone che «nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore settimanali». Lo hanno sostenuto i giudici delle Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 13 gennaio 2004 con la quale hanno dichiarato on fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Emilia Romagna secondo la quale il comma 4 dell’articolo 22 doveva ritenersi in contrasto con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione. «Computare l’impegno dei docenti esclusivamente sulla base dell’orario d’obbligo, calcolato sulle ore di lezione frontale, avrebbe significato», aveva sostenuto la regione Emilia Romagna, «impedire agli istituti scolastici di mantenere in vita attività sperimentali avviate con i decreti delegati del 1974 e ancor più valorizzate dall’articolo 21 della legge n. 59 del 1997, che ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche un’autonomia destinata a esprimersi secondo i principi di flessibilità e diversificazione dei servizi scolastici e anche attraverso il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione». Una tesi che non è stata invece condivisa dei giudici della Corte costituzionale con una motivazione che merita di essere riportata integralmente. La disposizione, secondo i giudici, «si limita ad affermare il principio della preferenza dei docenti in servizio nell’istituzione scolastica nell’assegnazione delle frazioni delle ore aggiuntive di insegnamento fino a un massimo, anch’esso previsto contrattualmente, di 24 ore settimanali. Non si tratta quindi di precludere attività didattiche già avviate ma di preferire nello svolgimento anche di queste attività il personale già assegnato all’istituzione scolastica, sempre che tale personale presti il suo consenso e che le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente non costituiscano per i docenti in servizio completamento dell’orario d’obbligo previsto dalla contrattazione collettiva». La disposizione, pertanto, limitandosi a enunciare un principio al quale devono attenersi le istituzioni scolastiche ancorché dotate di autonomia, non comporta alcuna lesione dell’autonomia delle scuole, come invece ipotizzato dalla regione Emilia Romagna. (fonte: Italia Oggi)
 
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