D.M. 26 03.03.09: Esami di Stato, certificazioni


 

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Decreto Ministeriale n. 26

                                                                                                                                                  

Roma, 3 marzo 2009

 

Decreto ministeriale concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA


VISTA la legge 10 dicembre 1997 n. 425, avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

VISTA la legge 11 gennaio 2007,n.1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l’università”; in particolare, l’art. 1, capoverso art. 3, comma 6 che ha sostituito l’art. 3, comma 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, relativamente alle modalità di attribuzione del punteggio alle diverse prove d’esame, compreso il credito scolastico; e, altresì, l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale i nuovi punteggi del credito scolastico si applicano ai candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

VISTO il Regolamento applicativo della citata legge 10 dicembre 1997,n. 425, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007,n. 1;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del richiamato DPR 23 luglio 1998,n. 323, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;

CONSIDERATO che dette certificazioni, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del suddetto DPR 23 luglio 1998,n,323, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea, devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame;

VISTO l'art. 12 del sopra indicato D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, avente ad oggetto i crediti formativi;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’art. 8, che prevede la definizione, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, e l’art. 10 che prevede l’adozione da parte del Ministro della Pubblica Istruzione di nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili;

VISTO il decreto ministeriale in data 26 gennaio 2006,n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare i modelli del diploma e delle relative certificazioni integrative, al fine di renderli conformi a quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; in particolare, a quanto previsto dall’art. 1, capoverso art. 3, comma 6 in materia di attribuzione del punteggio alle diverse prove d’esame e di attribuzione del credito scolastico;

DECRETA

Art. 1

1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 attestano:
a) - l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;

b) - la votazione complessiva assegnata all’esame di Stato, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;

c) - le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.

2. I diplomi e le relative certificazioni integrative devono riportare anche la menzione della lode di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, di seguito all’indicazione del voto, qualora attribuita dalla Commissione di esame.

Art. 2

1. Gli elementi di cui all'art. 1, lettera a), del presente decreto, nonché, per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall'Istituto sede di esami.

Art. 3


1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi rispettivamente agli allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4


1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno carattere permanente.

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI

 

Allegati

  Certificazione

                               

 

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