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Assenze dal servizio dei dipendenti pubblici: ulteriori chiarimenti INPS
L'Inps, con
Trattamento economico dell'assenza per malattia
Ai sensi dell'ari. 71 comma 1 della legge n. 133/2008, nei primi 10 giorni di ciascun periodo di assenza per malattia dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale "con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio". La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che la disposizione legislativa sopra richiamata, nel prevedere la decurtazione retribuiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore. Come noto, la predetta norma trova applicazione con riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso. L'evento morboso si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata. Per effetto della sovrapposizione tra la norma legislativa e le disposizioni contrattuali vigenti possono quindi verificarsi due diverse ipotesi.
Per gli eventi morbosi di durata: 1) inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio; 2) superiore a 10 gg. di assenza, a partire dall'undicesimo giorno sarà ripristinata l'erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
Se l'evento morboso supera i 15 gg. lavorativi, a partire dall'undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.
Vengono fatte salve dalla disposizione in esame le norme più favorevoli previste dai contratti collettivi vigenti per le seguenti fattispecie:
• assenze derivanti da infortunio sul lavoro;
• assenze per malattia dovuta a causa di servizio;
• ricovero ospedaliero o dayhospital;
• assenze dovute a gravi patologie che richiedono curesalvavita.
Nelle predette ipotesi tipizzate dal legislatore, alle quali si aggiunge, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 53/2008, l'analoga fattispecie della convalescenza post ricovero, trova applicazione la vigente disciplina contrattuale di maggior favore e pertanto sarà corrisposta l'intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, fin dal primo giorno di assenza.
Decorrenza
La nuova disciplina sul trattamento economico dell'assenza per malattia è entrata in vigore in forza del DL n. 112 del 25 giugno 2008 e pertanto tutti gli eventi morbosi ricadenti dalla predetta data saranno oggetto dell'applicazione della nuova normativa.
Comunicazione dell'assenza per malattia dei permessi in modalità esclusivamente oraria.
I dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l'assenza per malattia, owero la sua eventuale prosecuzione nonché il domicilio di reperibilità , se diverso dal luogo di abituale dimora, ai fini dell'invio della visita fiscale. II dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità , salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Permessi retribuiti per documentati motivi personali e familiari
Ai sensi del paragrafo 2.4 della Circolare n. 8/2008 nel caso di previsione da parte dei contratti della possibilità di fruizione frazionata dei permessi in questione con fissazione del monte ore (18) trova applicazione la nuova disciplina di cui aH'art.71, comma 4, della legge. n. 133/2008.
La predetta norma stabilisce che "nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente [...] viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza".
Resta invece inalterata la disciplina della fruizione.
Permessi exlege 104/1992
A seguito delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al massimale delle ore mensili fruibili dei permessi di cui alla legge 104/1992, l'Inps precisa che:
a) i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravita possono fruire alternativamente nel corso del mese di:
- due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo;
- tre giorni interi di permesso owero di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere. Dette assenze sono utili ai fini dell'attribuzione dei compensi incentivanti e della retribuzione di risultato,
b) i dipendenti che assistono familiari portatori dì handicap in situazione di gravita possono fruire alternativamente nel corso del mese dì:
- tre giorni interi di permesso;
- 18 ore mensili.
Dette assenze non sono utili ai fini della attribuzione dei compensi incentivanti e della retribuzione di risultato.
Trattamento economico relativo alle assenze dal servizio
L'art. 71, comma 5, della legge n. 133/2008 vieta dì equiparare le assenze dei dipendenti pubblici al servizio effettivo ai fini della distribuzione delle somme dei fondi perla contrattazione integrativa destinate a remunerare la produttività , l'incentivazione e i risultati.
La stessa disposizione prevede alcune eccezioni. Per i congedi di maternità , compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, ed i congedi di paternità fruiti dai dipendenti pubblici nulla è innovato e pertanto continuano a trovare applicazione le norme contrattuali vigenti. Si precisa invece che, a far data dal 25 giugno 2008, per le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare e dei permessi previsti dall'ari 4, comma 1. della legge n. 53/2000 sarà corrisposto il trattamento accessorio. Inoltre, a decorrere dalla stessa data, le assenze dal servizio fruite dal dipendente citato a testimoniare danno titolo all'erogazione del trattamento accessorio. •