Amministrare la scuola - 4/2009 - Teresa Polsinelli
Permesso retribuito per documentata grave infermitÃ
Con l'interpello n. 16/2008, datato 10 giugno 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in merito al significato dell'espressione "grave infermità " a cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della Legge n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito. In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di "grave infermità " previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per "gravi motivi", di cui all'ari. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, dal D.M. 278/2000 il Ministero ha ritenuto che il richiedente debba fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell'infermità , facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria un' attestazione ufficiale di "grave infermità ".
Il 25 novembre (nota prot. 25/1/0016754) lo stesso Ministero, facendo seguito alle numerose richieste ricevute dopo l'emanazione del suddetto interpello, cerca di risolvere la problematica insorta circa la presunta inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto, secondo le suddette segnalazioni, le strutture medico legali delle AA.SS.LL. territorialmente competenti non sarebbero disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui alPart 1 comma 1, del D.M. n. 278/2000, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità , salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26/03/1999 cui fa riferimento l'interpello; inoltre le AA.SS.LL. non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clnica-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.
Sulla base di queste motivazioni, pertanto, il Ministero ha ritenuto opportuno procedere al riesame della problematica, procedendo ad una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai riferimenti normativi relativi al concetto di grave infermità , nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.
II concetto di grave infermità , pur non trovando un'espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell'ari2, comma 1 lett. d) del D.M. n. 278/2000. Quest'ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000, definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e "l'individuazione delle patologie specifiche". Le patologie elencate nel citato D.M. n. 278/2000 (lett. d, nn. 1-4) possono, dunque, essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'ari. 1 dello stesso Decreto.
Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito, il Ministero fornisce alcune indicazioni applicative.
Ai sensi dell'ari. 3 del D.M. n. 278/2000, presupposto indispensabile ed essenziale per comprovare il diritto alla fruizione del permesso è la presentazione, da parte del titolare, di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica, sia la qualificazione medico legale in termini di grave infermità . Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex DI. n. 324/1993, non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Ovviamente, deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL. Sono fatte comunque salve le più favorevoli previsioni.