Assegnazione docenti alle classi: sentenza Agrigento


Per assegnare i docenti alle classi il dirigente deve applicare i criteri fissati dal consiglio d'istituto e deve tenere conto del parere emesso dal collegio dei docenti. Se non lo fa, l'atto di assegnazione alle classi è nullo. Così ha deciso il tribunale di Agrigento, con la sentenza 2778 del 3 dicembre 2003. Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, conferma la vigenza della normativa pubblicistica che regola la materia. E richiama l'obbligo di motivare anche gli atti di gestione, quando questi ultimi contravvengano in qualche modo alla prassi vigente. In buona sostanza, dunque, secondo il giudice del lavoro, anche l'atto di gestione, per quanto di natura privatistica, è annullabile se immotivato. Ciò vuol dire che il dirigente scolastico ha il dovere di attenersi alla procedura e, se se ne discosta, per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di motivare l'eventuale scelta alternativa, facendo riferimento ai presupposti di fatto e di diritto che lo hanno indotto ad operare tale scelta. La procedura di assegnazione dei docenti alle classi, peraltro, rimane quella prevista dagli articoli 7, 10 e 396 del testo unico (decreto legislativo 297/94). Il giudice monocratico ha affermato, inoltre, che gli atti di organizzazione (come per esempio l'assegnazione dei docenti alle classi) oltre a poter essere impugnati davanti al giudice ordinario: ´Sono impugnabili in via principale dinanzi al giudice amministrativo, ove direttamente lesivi della situazione giuridica soggettiva del dipendente. Ecco la procedura in dettaglio. Cosa fa il consiglio d'istituto. Il testo unico assegna al consiglio di circolo o d'istituto il potere di fissare i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi. Ciò ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 297/94. La relativa delibera assume la natura di atto normativo interno e non può essere ignorata dal dirigente scolastico, che ne risulta vincolato in vista della formazione del provvedimento finale. Cosa fa il collegio docenti. Prima di dare attuazione alla delibera del consiglio d'istituto, il dirigente scolastico deve convocare il collegio dei docenti, che, a sua volta è tenuto a fornire al dirigente un parere per l'applicazione della stessa (articolo 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94). La relativa deliberazione non è vincolante per il dirigente scolastico. Ciò non di meno, in ottemperanza all'obbligo di correttezza e buona fede, il dirigente scolastico, all'atto della formazione della decisione collegiale, ha il dovere di esplicitare il proprio eventuale dissenso. In caso contrario si verificherebbe l'assurdo di un tacito assenso alla delibera del collegio, da parte del dirigente stesso che, per contro, in sede di attuazione, si comporterebbe in modo diverso. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'amministrazione, peraltro, producono atti amministrativi. Come tali assoggettati all'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 3 della legge 241/90. Vale a dire: l'obbligo di indicare i presupposti di fatto e le giustificazioni giuridiche che hanno concorso alla formazione della volontà collegiale e alla relativa decisione. Cosa fa il dirigente. Dopo l'espletamento della procedura, il dirigente scolastico ha l'obbligo di formare i provvedimenti attuativi delle decisioni collegiali. Nel caso specifico, deve formare i provvedimenti di costituzione delle classi e deve emettere gli atti di organizzazione relativi all'assegnazione dei docenti alle classi. Cosa dice il contratto. Fin qui le norme di legge, che, a detta del giudice di Agrigento, continuano a rimanere in vigore. A ciò si aggiunge, però, un ulteriore passaggio, derivante dall'introduzione della contrattazione integrativa d'istituto. In particolare, l'articolo 6 del contratto di lavoro dispone che, tra le materie di contrattazione a livello di singola scuola, rientri anche la determinazione dei criteri di utilizzazione dei docenti in base al piano dell'offerta formativa. Fatto questo, che introduce un ulteriore adempimento procedurale, che concorre alla formazione dell'atto finale da parte del dirigente scolastico, (fonte: ItaliaOggi)
 
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