Scuole statali: un ottimo riepilogo per contenzioso, conciliazione, arbitrato


Pubblichiamo l’ottimo lavoro di sintesi che l’Ufficio legale della Direzione per la Lombardia ha fatto su tutta la materia attuale del Comparto scuola per la gestione del contenzioso, le procedure di conciliazione e arbitrato.
Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Servizio Legale
Prot. 3535 Milano 10/03/2004
Oggetto: Disciplina di conciliazione ed arbitrato per il Comparto Scuola.
Come è noto, l’art. 130 del C.C.N.L. – Comparto Scuola del 24/07/2003 ha provveduto a disciplinare compiutamente la materia relativa al “Tentativo Obbligatorio di Conciliazione” in ambito lavoristico. Per quanto concerne le controversie individuali di lavoro, dunque, il T.O.C. di cui all’art. 410 c.p.c. può oggi svolgersi, oltre che nelle forme indicate all’art. 66 del D.L.vo 165/01 e dal C.C.N.Q. del 23/01/2001 in materia di conciliazione ed arbitrato, anche secondo quanto previsto espressamente dal già citato art. 130 del C.C.N.L./03. E’ doveroso precisare che la disciplina contrattuale di cui all’art. 130 succitato recepisce quella a suo tempo dettata, in via sperimentale, dall’Accordo sottoscritto in sede A.R.A.N. il 18/10/2001. Ai fini di rendere in concreto applicabile la disciplina di cui all’Accordo suindicato sono state a suo tempo adottate, con separati provvedimenti, misure di carattere organizzativo interno che hanno visto la costituzione, presso ciascun C.S.A. della Regione, di Uffici appositi deputati a svolgere funzioni di segreteria, per l’espletamento del tentativo di conciliazione. Sono stati, nel contempo, istituiti presso ciascun Ufficio di Segreteria di Conciliazione, appositi Albi per la pubblicazione degli atti relativi alle procedure in parola. Si ricorda, a questo punto, che con provvedimento prot. 9239 del 13/09/2002 l’Ufficio di Segreteria di Conciliazione è stato istituito anche presso questa Direzione Generale Regionale. Alla luce della più recente disciplina contrattuale e considerando che il Ministero comunque auspica un ampio ed efficace ricorso all’utilizzazione delle procedure di conciliazione, si ritiene opportuno fornire qui di seguito istruzioni tese a garantire uniformità di comportamento da parte di tutti gli operatori.
A) MATERIE PER LE QUALI PUÒ ESSERE ESPERITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.
Preliminarmente è opportuno precisare che la procedura di conciliazione in parola: - è utilizzabile per tutte le controversie relative allo status di lavoratore appartenente al Comparto Scuola, purché rientranti nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; - rappresenta indispensabile condizione di procedibilità per la corretta instaurazione del giudizio davanti al medesimo giudice. Il tentativo di conciliazione, pertanto, non può essere promosso se la controversia riguarda la materia delle procedure concorsuali, che, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.L.vo n. 165/01, è rimasta devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Si sottolinea al riguardo che, conformemente all’orientamento giurisprudenziale dominante, per “procedura concorsuale per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” si intende ogni procedura concorsuale finalizzata alla selezione del personale da assumere a tempo determinato o indeterminato, dalla fase della pubblicazione del bando di concorso sino all’approvazione della graduatoria e degli atti concorsuali (controversie sul bando, sulle relative clausole, sulle modalità di svolgimento della procedura, sulla formazione della graduatoria, sulla valutazione dei titoli ecc).
B) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.
Qualora il dipendente del Comparto Scuola intenda avvalersi della procedura di conciliazione avanti la Segreteria, deve formulare un’apposita istanza che può essere consegnata a mano o spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale istanza va indirizzata secondo il seguente ordine di competenze: - se oggetto di contestazione è un atto adottato dal Direttore Generale o se la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione è prodotta da un Dirigente Scolastico, l’istanza va inoltrata al Servizio Legale della Direzione Generale e all’Ufficio di Segreteria di conciliazione istituito presso gli Uffici della Direzione Generale; - se oggetto di contestazione è un atto adottato dal Dirigente Responsabile del C.S.A., l’istanza va inoltrata al Servizio Legale Regionale istituito presso gli Uffici della Direzione Generale e all’Ufficio di Segreteria della conciliazione istituito presso il C.S.A. territorialmente competente; - se oggetto di contestazione è un atto adottato dal Dirigente Scolastico, l’istanza va inoltrata al Dirigente Scolastico e all’Ufficio di Segreteria della conciliazione istituito presso il C.S.A. territorialmente competente. L’istanza, debitamente sottoscritta, deve contenere: le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto, il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione, l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta e qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale l’istante conferisce mandato a rappresentarlo per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Per l’atto di delega, si ritiene sufficiente la forma della scrittura privata, purché sottoscritta dal delegante e corredata della fotocopia del documento di identità del delegante stesso.
Solo limitatamente alle controversie riguardanti la materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la richiesta di tentativo di conciliazione va inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo della propria sfera soggettiva. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione o notifica dell’atto. Rimane ferma la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, altro strumento deflativo tra quelli previsti dall’art.130 comma 1 del C.C.N.L.. Come già detto l’istanza va presentata all’Ufficio di Segreteria di Conciliazione istituito presso la Direzione Generale, nelle ipotesi di cui n. 1), o del C.S.A. territorialmente competente, nelle ipotesi n. 2) e 3) e contemporaneamente al Servizio Legale Regionale istituito presso la Direzione Generale, nelle ipotesi n. 1) e 2), ovvero al Dirigente Scolastico che ha adottato l’atto contestato, nella ipotesi n. 3). Se viene spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulla busta dovrà essere indicato espressamente come destinatario l’Ufficio di Segreteria o il Dirigente Scolastico, secondo l’ordine delle competenze sopra descritto.
C) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA PER L’ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Una volta ricevuta l’istanza, l’Ufficio di segreteria competente realizza i seguenti adempimenti, posto che appare senz’altro opportuna la predisposizione, da parte di ciascun Ufficio di Segreteria, di appositi registri per la catalogazione delle richieste di TT.OO.CC. e per la registrazione dei verbali:
a) l’Ufficio appone sulla domanda il timbro a calendario e il numero del tentativo di conciliazione; predispone 3 copie fotostatiche dell’istanza di conciliazione di cui: - una deve essere conservata presso lo stesso Ufficio di Segreteria ed inserita nel fascicolo; - una deve essere affissa all’albo (specie se la controversia riguarda la materia della mobilità e delle assunzioni); - una deve essere immediatamente consegnata all’Ufficio Legale interno alla stessa struttura a cui appartiene l’Ufficio di segreteria;
b) consegna l’originale dell’istanza al Dirigente dell’Ufficio perché sia curata l’assegnazione della pratica e la successiva apposizione del numero di protocollo;
c) qualora la controversia riguardi la materia della mobilità e delle assunzioni, affigge all’albo copia della richiesta di conciliazione, per consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire eventuali osservazioni;
d) compila il registro dei tentativi di conciliazione;
e) predispone il fascicolo relativo alla singola istanza di conciliazione.
Qualora il tentativo di conciliazione venga richiesto in relazione a controversie che investono la materia rimasta assoggettata alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 63 del D.L.vo n. 165/01 o le materie della mobilità e delle assunzioni e sia decorso il termine di decadenza di 15 giorni dalla data della pubblicazione o notifica dell’atto lesivo, l’Ufficio di Segreteria della conciliazione assolve comunque tutti gli adempimenti preliminari all’espletamento del tentativo di conciliazione.
D) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI LEGALI PER L’ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.
Il C.C.N.L., all’art. 130, prevede che entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l’Amministrazione compia un primo esame sommario, che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. Per “data di ricevimento dell’istanza” si intende quella di apposizione, da parte dell’Ufficio di Segreteria competente, del timbro a calendario e del numero. Se ricorrono le ipotesi n. 1) e 2), l’esame sommario è curato dal Servizio Legale di questa Direzione Generale, che potrà decidere di accogliere le pretese avanzate dal lavoratore; se ricorre l’ipotesi n. 3, è il Dirigente Scolastico ad esaminare sommariamente la questione prospettata allo scopo di accertare se vi sia la possibilità di accogliere le doglianze del lavoratore. Qualora l’Amministrazione, nel rivedere il proprio operato, ritenga fondate le ragioni addotte dal lavoratore, può intervenire sui propri atti rimuovendoli o modificandoli. Ciò è possibile anche quando la controversia riguardi materie devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le quali, come già detto, il tentativo di conciliazione in esame non può essere espletato, o quando la richiesta di svolgimento del tentativo di conciliazione, nell’ambito delle materie della mobilità e delle assunzioni, sia stata presentata tardivamente. Se questo primo esame sommario si conclude con l’accoglimento delle pretese del lavoratore, ne va data immediata comunicazione, nell’ipotesi n. 1), all’Ufficio di Segreteria della conciliazione di questa Direzione Generale e nelle ipotesi n. 2) e 3), all’Ufficio di Segreteria della conciliazione del C.S.A. competente; tali Uffici di Segreteria compileranno l’apposito registro dei tentativi di conciliazione dando atto dell’interruzione della procedura di conciliazione.
Se, invece, non sussiste la possibilità di risolvere in questa fase il contenzioso in atto, l’Amministrazione, entro il medesimo termine di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza di conciliazione, deposita le proprie osservazioni presso l’Ufficio di Segreteria della conciliazione individuando anche il proprio rappresentante. In particolare: - se ricorre l’ipotesi n. 1), l’Ufficio Legale del C.S.A., predispone una memoria difensiva individuando, normalmente tra i componenti dello stesso Ufficio Legale, il rappresentante dell’Amministrazione a cui il Direttore Generale delegherà l’esercizio del potere di conciliare; - se ricorre l’ipotesi n. 2) e questa Direzione Generale non ritiene di dover avocare a sé la trattazione della controversia (di ciò sarà data tempestiva comunicazione all’Ufficio di Segreteria competente), l’Ufficio Legale del C.S.A. territorialmente competente redige la memoria a difesa dell’Amministrazione e segnala, individuandolo normalmente tra i componenti dello stesso Ufficio del contenzioso, il nominativo del dipendente che rappresenterà l’Amministrazione nel tentativo di conciliazione e a cui il Direttore Generale delegherà l’esercizio del potere di conciliare; - infine, se ricorre l’ipotesi n. 3), il Dirigente Scolastico farà pervenire tempestivamente all’Ufficio Legale del C.S.A. territorialmente competente una memoria sui fatti che hanno originato la controversia a difesa dell’Amministrazione individuando, come nell’ipotesi n. 2), il rappresentante dell’Amministrazione a cui sarà delegato l’esercizio del potere di conciliare.
L’Ufficio Legale individuato secondo il descritto ordine di competenze, se ritiene che l’istanza di conciliazione sia tardiva, in quanto la controversia riguarda le materie della mobilità e delle assunzioni e sono decorsi i termini di decadenza per la presentazione della stessa istanza, ne dà immediata comunicazione, nell’ipotesi n. 1), all’Ufficio di Segreteria istituito presso questa Direzione Generale ovvero, nelle ipotesi n. 2) e 3), all’Ufficio di Segreteria istituito presso il C.S.A. territorialmente competente; tale Ufficio di Segreteria comunica al dipendente interessato che il tentativo di conciliazione non può essere esperito. Se, invece, la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione attiene a controversie che investono le materie rimaste assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo, l’Ufficio Legale individuato secondo il descritto ordine di competenze solleverà la questione nella memoria redatta a difesa dell’Amministrazione e, conseguentemente, in occasione della convocazione delle parti per l’espletamento del tentativo di conciliazione sarà precluso il raggiungimento di una soluzione conciliativa della vertenza. Considerato che la memoria a difesa dell’Amministrazione deve essere depositata presso l’Ufficio di Segreteria competente entro il brevissimo termine di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Servizio Legale di questa Direzione Generale, nelle ipotesi n. 1) e 2) e il Dirigente Scolastico, nell’ipotesi n. 3), devono valutare la possibilità di risolvere la questione senza ricorrere all’espletamento del tentativo di conciliazione, entro un breve lasso di tempo (2 o 3 giorni) tale da consentire, qualora dall’esame sommario non emerga la possibilità di accogliere le pretese avanzate dal lavoratore, al Servizio Legale di questa Direzione Generale, nell’ipotesi n. 1), all’Ufficio Legale del C.S.A. territorialmente competente, nelle ipotesi n. 2) e 3), di predisporre tempestivamente la memoria a difesa dell’Amministrazione. Conseguentemente, gli Uffici coinvolti nella redazione dell’atto difensivo e i Dirigenti Scolastici chiamati a formulare le proprie osservazioni, devono stabilire immediati e puntuali contatti che garantiscano il rispetto dei citati termini di decadenza.
E) DEPOSITO DELLA MEMORIA NELL’INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE. DEPOSITO DELLA MEMORIA NELL’INTERESSE DEI CONTROINTERESSATI.
Come già detto, il deposito delle osservazioni a difesa dell’Amministrazione deve avvenire entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza. Se però la controversia riguarda le materie della mobilità e delle assunzioni, il termine per il deposito della citata memoria è di 12 giorni dal ricevimento della richiesta. Gli eventuali controinteressati, infatti, resi edotti del fatto che è stata presentata istanza di tentativo di conciliazione grazie all’affissione all’albo di una copia della stessa istanza, possono far pervenire le loro osservazioni entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’istanza. La data del deposito delle osservazioni da parte degli eventuali controinteressati deve essere annotata nel registro dei tentativi di conciliazione. Di tali controdeduzioni l’Ufficio Legale competente terrà conto nel momento della redazione della memoria a difesa dell’Amministrazione (in questo caso, infatti, la normativa vigente prevede il termine di 12 giorni per il deposito della memoria nell’interesse dell’Amministrazione, termine che consente di valutare la questione nel suo complesso anche alla luce delle osservazioni eventualmente fatte pervenire, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’istanza, dai controinteressati). Si precisa, peraltro, che gli eventuali controinteressati non saranno chiamati a partecipare al tentativo di conciliazione.
F) CONVOCAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.
L’Ufficio di Segreteria competente: - annota nel registro dei tentativi di conciliazione la data del deposito della memoria redatta nell’interesse dell’Amministrazione e il nominativo del rappresentante dell’Amministrazione; - fissa la data di comparizione delle parti per l’espletamento del tentativo di conciliazione in un giorno compreso nei 10 giorni successivi al deposito (anche se avvenuto prima della scadenza dei 10 giorni) delle osservazioni da parte dell’Amministrazione; - comunica al lavoratore e al rappresentante dell’Amministrazione il luogo, il giorno e l’ora in cui si svolgerà il tentativo di conciliazione e annota nell’apposito registro tale data; - qualora l’Amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, convoca comunque le parti per l’espletamento del tentativo di conciliazione.
G) COMPUTO DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI E PER LA CONVOCAZIONE DELLE PARTI
I termini indicati all’art. 130 del C.C.N.L. vanno calcolati in questo modo:
a) dal giorno successivo alla ricezione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione iniziano a decorrere: - i 10 giorni per il compimento dell’esame sommario della questione; - i 10 o 12 giorni per il deposito della memoria a difesa dell’Amministrazione;
b) dal giorno successivo alla pubblicazione all’albo della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione: i 10 giorni per il deposito delle osservazioni da parte dei controinteressati; - l’ultimo giorno utile per il compimento di tutti questi atti è il 10° o il 12° giorno da quello successivo alla ricezione dell’istanza o alla pubblicazione all’albo della stessa istanza;
c) il giorno della convocazione deve essere fissato in una data compresa nei 10 giorni successivi al deposito della memoria a difesa dell’Amministrazione: - il giorno del deposito non si conta; il 1° giorno utile è quello successivo al giorno del deposito; - l’ultimo giorno utile è il 10° giorno da quello successivo al deposito della memoria nell’interesse dell’Amministrazione.
H) SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Nel giorno stabilito per l’espletamento del tentativo di conciliazione, l’Ufficio di Segreteria procede, preliminarmente, all’identificazione dei soggetti che partecipano al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di 5 giorni dalla data di convocazione delle parti. L’Ufficio di segreteria ha cura di: - compilare, in triplice copia, il verbale di raggiunta o mancata conciliazione con l’esposizione sommaria delle ragioni che hanno consentito o impedito la risoluzione della controversia; - annotare, nell’apposito registro dei tentativi di conciliazione, gli estremi dell’atto che conclude la procedura (V.C. verbale conciliazione, V.M.C. verbale mancata conciliazione, A.A. autotutela), la data di trasmissione del verbale di conciliazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, la data di trasmissione del verbale di conciliazione alla Cancelleria del Tribunale per la dichiarazione di esecutività; - se il tentativo di conciliazione riesce, compilare l’apposito registro delle raggiunte conciliazioni. Qualora il rappresentante dell’Amministrazione non si presenti il giorno stabilito per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, l’Ufficio di Segreteria competente stila il verbale di mancata conciliazione.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti, deve essere depositato a cura di una di esse o di una associazione sindacale presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente che provvede a sua volta a depositarlo presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art. 411 del c.p.c. per la dichiarazione di esecutività. Nelle more della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produce comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. Il verbale di mancata conciliazione, sottoscritto dalle parti, deve essere depositato, a cura di una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro ed è acquisito nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 66 comma 7 del D.L.vo n. 165/01. Questa Direzione Generale assicura la propria disponibilità per ogni utile collaborazione e supporto. Gli Uffici di Segreteria istituiti presso i CC.SS.AA. dovranno comunicare, periodicamente, all’Ufficio di Segreteria istituito presso questa Direzione Generale, gli estremi delle mancate e delle raggiunte conciliazioni, per consentire un monitoraggio sui risultati ottenuti con l’applicazione della procedura conciliativa.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE del SERVIZIO LEGALE REGIONALE Luciana Volta


Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Servizio Legale
Prot.3845 Milano 12/03/2004
Oggetto: Attività di gestione del contenzioso delegata ai Dirigenti Responsabili dei CC.SS.AA. Dirigenti Scolastici e Gestione del Contenzioso.
Con D.D.G. 3534 del 10/03/2004 ai Responsabili dei CC.SS.AA. della Regione Lombardia è stato delegato, per ciò che concerne il contenzioso che coinvolge il personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola, il potere di:
CONTROVERSIE ORIGINATE DA ATTI ADOTTATI DAI RESPONSABILI DEI CC.SS.AA
- istruire i ricorsi amministrativi, gerarchico e straordinario, nei limiti della loro attuale ammissibilità in materia lavoristica; - per le controversie che restano devolute alla giurisdizione amministrativa e per quelle attribuite al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro per le quali l’Avvocatura dello Stato abbia ritenuto, in primo grado, di curare personalmente la difesa, redigere, come nel passato, “i rapporti documentati sui fatti di causa” e trasmetterli all’Avvocatura dello Stato; - per le controversie di lavoro devolute all’a.g.o. per le quali l’Avvocatura dello Stato non abbia ritenuto, in primo grado, di curare personalmente la difesa, predisporre le comparse di costituzione, curare il deposito documentale e partecipare fattivamente a tutte le udienze svolgendo una puntuale attività defensionale; - svolgere attività stragiudiziale di risoluzione della controversia; - partecipare ai tentativi di conciliazione, sia quello di cui all’art. 66 del D.L.vo n. 165/2001 nella duplice veste di componente del Collegio di Conciliazione e di rappresentante dell’Amministrazione munito del potere di conciliare, sia a quello già previsto dall’Accordo sottoscritto in sede A.R.A.N. il 18 ottobre 2001 (recepito all’art. 130 del C.C.N.L./03 – Comparto Scuola) specifico per il personale del Comparto Scuola; - predisporre la richiesta per ottenere dal Direttore Generale la delega all’esercizio del potere di conciliare e transigere; tale potere infatti, ai sensi dell’art. 16 lett. f) del D.L.vo 165/2001, è riservato ai Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
CONTROVERSIE ORIGINATE DA ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI
- svolgere un’efficace attività di consulenza e collaborazione che offra al Dirigente Scolastico un qualificato supporto nella gestione del contenzioso originato dai propri atti; - valutare l’opportunità: - in sede di conciliazione stragiudiziale ex art. 66 del D.L.vo n. 165/2001, di coadiuvare il Dirigente Scolastico partecipando alla procedura come componente del Collegio di Conciliazione; - in sede di conciliazione avanti l’Ufficio di Segreteria appositamente istituito, di rappresentare l’Amministrazione in occasione dell’espletamento del tentativo di conciliazione; in sede di giudizio ordinario di primo grado dinnanzi al giudice del lavoro, di rappresentare e difendere l’Amministrazione scolastica. La realizzazione delle suelencate attività competerà, evidentemente, agli Uffici Legali costituiti all’interno di ciascun C.S.A.. IL Servizio Legale della Direzione Generale, oltre a curare direttamente il contenzioso promosso dai Dirigenti Scolastici e dal personale amministrativo, svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di gestione del contenzioso delegate agli Uffici Legali istituiti presso i singoli CC.SS.AA.. Per quanto concerne la delicata questione relativa alla gestione del contenzioso da parte dei Dirigenti Scolastici, al fine di risolvere interpretazioni contrastanti e di garantire uniformità di condotta, si forniscono le seguenti indicazioni. Preliminarmente è opportuno osservare che, a seguito del riconoscimento dell’autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche ed al trasferimento di funzioni operato dall’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, le Istituzioni Scolastiche si pongono quali soggetti giuridici autonomi e i Dirigenti Scolastici sono identificati come i legali rappresentanti delle stesse.
Nel nostro ordinamento è accolto il principio che taluni organi, e a maggior ragione talune organizzazioni come le Istituzioni Scolastiche, possano ricevere la personalità giuridica per effetto di norme che intendono in tal modo soddisfare particolari esigenze. In particolare, la personalità giuridica delle Istituzioni Scolastiche è rilevante nei confronti dei terzi ed è finalizzata ad imputare alla Scuola le attività negoziali e la responsabilità civile, anche per consentire una maggiore agilità di azione. L’Istituto dotato di personalità giuridica, pertanto, permane nella sua qualità di organo dello Stato ed è da considerarsi del tutto compenetrato all’interno dell’organizzazione dello stesso in ragione dei seguenti elementi: - inserimento del Dirigente Scolastico e del personale della scuola nel personale della pubblica amministrazione; - responsabilità per risultati, del Dirigente Scolastico, nei confronti dell’Amministrazione statale; - reclutamento del personale della scuola su base territoriale e comunque al di fuori delle singole scuole, non potendo oggi le stesse provvedere a procedure di reclutamento (a tempo indeterminato), materia sottratta esplicitamente alla gestione delle scuole; - limitata autonomia finanziaria, non potendo le scuole imporre tasse scolastiche come corrispettivo per il servizio erogato se non per peculiari e specifiche attività; - ·potere di vigilanza e controllo esercitato dal Ministero e dal Direttore Generale Regionale, sia in relazione alla responsabilità dei Dirigenti Scolastici che alla possibilità di scioglimento degli organi collegiali in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento.
Da tutto ciò consegue:
a) che il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica e la rappresenta anche in giudizio potendo svolgere, nell’ambito del contenzioso giudiziale lavoristico in primo grado (qualora l’Avvocatura dello Stato non ritenga di trattare direttamente la causa), attività defensionale nell’interesse dell’Istituzione che rappresenta, attività che sarà sempre imputabile all’Amministrazione in cui le Istituzioni Scolastiche sono incardinate;
b) che il Direttore Generale Regionale, in qualità di Dirigente di Ufficio Dirigenziale Generale, ai sensi dell’art. 16 lett. f) del D.L.vo n. 165/2001 mantiene, anche nei confronti del contenzioso originato da atti adottati dal Dirigente Scolastico, la prerogativa di valutare se promuovere e resistere alle liti e il potere di conciliare e transigere;
c) che in relazione ai tentativi di conciliazione stragiudiziali e giudiziali ( in proposito si ricorda che il giudizio di lavoro in primo grado si apre con un tentativo di conciliazione), il Dirigente Scolastico che partecipa nella veste di rappresentante e difensore dell’Istituzione Scolastica, deve essere munito di apposita delega, mediante la quale il Direttore Generale lo legittima ad esercitare il potere di conciliare e transigere.
Dato quanto sin qui esposto, in relazione al contenzioso originato da atti adottati dal Dirigente Scolastico, dovranno essere realizzati gli adempimenti sottoelencati:
a) nei casi di controversie rimaste assoggettate alla giurisdizione amministrativa o devolute al giudice ordinario ma per le quali l’Avvocatura dello Stato eserciti il potere di trattare direttamente la causa, il Dirigente Scolastico dovrà predisporre una dettagliata relazione sui fatti di causa da trasmettere tempestivamente all’Avvocatura dello Stato territorialmente competente;
b) nei casi in cui sia prodotta richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 66 del D.L.vo n. 165/2001, il Dirigente Scolastico contatterà telefonicamente l’Ufficio Legale del C.S.A. territorialmente competente, cui trasmetterà copia della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione insieme ad una dettagliata relazione (sottoscritta dallo stesso Dirigente Scolastico) che illustri i fatti che hanno originato la controversia;
c) l’Ufficio Legale competente, a sua volta, predisporrà apposito atto di richiesta al Direttore Generale di delegare (normalmente il Dirigente Scolastico), l’esercizio del potere di conciliare e transigere; successivamente andrà trasmessa all’Ufficio Provinciale del Lavoro la memoria redatta dal Dirigente Scolastico nell’interesse dell’Amministrazione, l’atto di delega che designa il soggetto munito del potere di conciliare e l’atto che individua il rappresentante dell’Amministrazione in seno al collegio di conciliazione;
d) nei casi di controversie devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro per le quali l’Avvocatura dello Stato ritenga, in primo grado, di non dover trattare direttamente la causa, una volta notificato il ricorso, il Dirigente Scolastico trasmetterà immediatamente all’Ufficio Legale presso il C.S.A. territorialmente competente, copia del ricorso con dettagliata relazione, corredata di tutta la documentazione, che illustri i fatti che hanno dato origine alla controversia;
e) il Dirigente Scolastico concorderà altresì con l’Ufficio Legale del C.S.A. territorialmente competente, se sia opportuno che in giudizio l’Amministrazione Scolastica sia rappresentata e difesa dallo stesso Dirigente Scolastico o da un funzionario dello stesso Ufficio del contenzioso; l’Ufficio Legale istituito presso il C.S.A. territorialmente competente, predisporrà apposita richiesta per ottenere dal Direttore Generale, sempre che lo stesso ritenga non sia opportuno resistere in giudizio, delega all’esercizio del potere di conciliare e transigere a favore di colui che in giudizio rappresenterà l’Amministrazione Scolastica;
f) lo stesso Ufficio Legale assisterà poi, per quanto possibile, il Dirigente Scolastico nella redazione dell’atto difensivo nell’interesse dell’Amministrazione, ed accerterà che si provveda tempestivamente al deposito del fascicolo (almeno 10 gg. Prima dell’udienza).
Questo Ufficio, infine, auspica che i Dirigenti Scolastici ed i Dirigenti Responsabili dei CC.SS.AA. valutino attentamente le istanze del personale della scuola e, nel caso in cui risultino fondate, le accolgano in sede stragiudiziale, ovvero prima dell’espletamento del tentativo di conciliazione, al fine di evitare controversie giudiziarie dallo scontato esito sfavorevole per l’Amministrazione Scolastica. Nel caso in cui la pretesa del lavoratore si fondi su una questione di diritto già risolta dalla giurisprudenza costantemente in senso favorevole al dipendente oppure si invochi una norma di chiara interpretazione, appare doveroso chiudere “stragiudizialmente” e con rapidità il contenzioso al fine di non incorrere in responsabilità amministrativo-contabile da lite temeraria. Immotivate scelte contenziose in luogo di più ragionevoli accoglimenti stragiudiziali delle fondate pretese dei lavoratori, infatti, oltre ad avere riflessi in tema di responsabilità amministrativo-contabile potrebbero comportare una concorrente responsabilità “dirigenziale” in quanto dimostrerebbero una evidente incapacità ad espletare in modo efficiente i compiti manageriali assegnati ai Dirigenti. Il Servizio Legale operante presso questa Direzione Generale assicura ogni utile collaborazione e supporto.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE del SERVIZIO LEGALE REGIONALE Luciana Volta
 
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