Sentenze/Precari non partecipano al concorso Dirigenti

  Concorso adirigente scolastico, i docenti precari restano fuori

ITALIAOGGI - 07-08-2018 - Francesca De Nardi

II docenteprecario non può partecipare al concorso per dirigente scolastico. Lo hasancito il TAR Lazio con la sentenza n.7643 del 9 luglio 2018. La controversia ha per oggetto l'art. 6, comma 1del bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato alreclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali,il quale riservava la partecipazione al concorso ai dipendenti con una dataanzianità di servizio, purché confermati in ruolo. In particolare il ricorsoera stato promosso da un docente precario abilitato con 13 anni di servizio, ilquale era stato ammesso in via cautelare al concorso con la seguentemotivazione: «Ad un sommario esame della presente fase, i profili di censuranon appaiono manifestamente infondati sulla base dell'interpretazione dell'art.1 comma 618 della legge 296/2006 conforme agli approdi a cui è pervenuta laCorte di Giustizia con la sentenza pubblicata in data 8/9/2011 confermata anchecon successiva decisione della stessa Corte di Giustizia del 18 ottobre 2012,situazione alla quale può equipararsi quella del docente che maturi ilrequisito di anzianità durante il periodo di servizio pre ruolo (TAR Lazio,terza bis, n.3288/2017).

Il Tar però,mutando l'orientamento espresso in sede cautelare, ha dichiarato la legittimitàdella clausola del concorso: l'esclusione dei docenti titolari di contratto atempo determinato e non confermati in ruolo è giustificata e coerente con lefinalità della normativa e non contrastante con i principi europei e nazionali.Secondo i giudici amministrativi, infatti, la «conferma in ruolo» del personaledocente ovvero educativo non si risolve in un mero adempimento burocratico, mapresuppone, al termine dell'anno di prova, una valutazione positiva di tutto ilpercorso svolto, relativamente agli aspetti culturali, disciplinari,progettuali, didattici e relazionali delle diverse attività svolte edesperienze maturate ai sensi degli artt. 4 e 16 del decreto ministerialen.850/2015.

Pertanto, aldipendente confermato in ruolo si riconosce una professionalità superiore,perché specificamente accertata, rispetto a quello che abbia semplicementeprestato un servizio, anche se per lungo periodo. Analoghe considerazioniescludono il contrasto con la normativa europea a protezione dei lavoratori atermine, dato che il servizio precario è valutato al pari del servizio prestatoa tempo indeterminato, e quindi non viene discriminato.

 



 

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