I dirigenti scolastici delle scuole del primo ciclo di istruzione, presenti all’incontro di DiSAL di mercoledì 1 aprile 2009 presso la scuola primaria di via Muzio in Milano, si sono confrontati sul Regolamento sulla valutazione degli alunni.
E’ stato sottolineato come introduzione al momento di lavoro che rispetto alla bozza di partenza il testo è stato ampiamente rivisto con un miglioramento complessivo. In particolare nell’art. 1:
· è riaffermata l’autonomia delle scuole;
· è ribadito il fatto che la valutazione concorre al successo formativo e ha per oggetto il processo di apprendimento (non solo il rendimento): non è quindi solo un controllo, ma una promozione dello sviluppo dell’alunno;
· è sottolineata la necessità di un coinvolgimento diretto di alunni e genitori (informazione tempestiva);
· è evidenziata la dimensione individuale e collegiale della valutazione e la responsabilità del Consiglio di classe, cui tocca decidere, ove necessario, a maggioranza e del Collegio docenti, cui spetta definire criteri e modalità per assicurare omogeneità, equità e trasparenza.
Rispetto al primo testo non appare invece indicata esplicitamente l’affermazione che la valutazione serve anche a verificare l’efficacia dell’azione didattica e educativa messa in atto dalla scuola.
Si è poi passati ad un esame più analitico che si riporta di seguito indicando in corsivo le osservazioni emerse.
Art. 2 – Valutazione degli alunni
La valutazione, periodica e finale, è effettuata dal Consiglio di Classe, presieduta dal Dirigente o suo delegato, con deliberazione assunta (ove necessario) a maggioranza.
L’ammissione alla classe successiva (determinata considerando i risultati degli apprendimenti, il comportamento e la validità dell’anno scolastico) può essere deliberata anche in presenza di carenze (rispetto agli obiettivi d’apprendimento) con una specifica nota inserita nella scheda di valutazione e trasmessa alla famiglia.
Sembrerebbe quindi opportuno formulare una nota del tipo: “L’alunno è stato ammesso alla classe … pur presentando carenze/gravi carenze nelle seguenti discipline…”
Avvertenza: occorre avere un congruo numero di voti a registro, almeno 3 voti a quadrimestre (sentenza della Corte di Cassazione)
In sede di scrutinio:
1) il docente propone il voto
2) si contano le insufficienze
3) si decide ammissione/non ammissione
4) si modificano i voti e li si trascrive sulla scheda di valutazione
5) si verbalizzano le decisioni con le motivazioni ragionate (sia in positivo sia in negativo)
Problema aperto: con quante insufficienze si boccia/si promuove? E’ un problema di equità e trasparenza. Quali casi considerare? Pluriripetenti,… Quali variabili considerare?E’ compito del Collegio individuare dei criteri.
La valutazione del comportamento: è espressa collegialmente; all’alunno deve essere stata irrogata precedentemente una sanzione disciplinare (anche un’annotazione sul registro è sanzione disciplinare)
NOTA BENE – del comportamento si parla anche in altri articoli:
art. 14: è abolito il DM n. 5 del gennaio 2009 (che prevedeva voto
art. 7: è previsto il voto
L'insufficienza sarà attribuita dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e cioè nei seguenti casi:
· Allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio;
· A chi non ha nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso;
· A chi non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
· Agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;A chi arreca danno al patrimonio della scuola.
Per prendere un’insufficienza in condotta, comunque, si deve aver già preso una sanzione disciplinare. Se il comportamento indisciplinato si ripete il consiglio di classe può decidere per l’attribuzione del 5.
La validità dell’anno scolastico richiede la frequenza per ¾ dell’orario scolastico personalizzato . Il Collegio delibera le deroghe (salute, situazioni familiari particolari, disagio sociale, rischio di dispersione scolastica), ma le assenze non devono pregiudicare la possibilità della valutazione.Il Consiglio di Classe accerta le circostanze e le verbalizza adeguatamente.
Non è chiaro il significato del comma 2 “i voti numerici…sono riportati anche (?) in lettere nei documenti di valutazione degli alunni…”,
Art. 3 – Esame conclusivo del primo ciclo dell’istruzione
In base alla L. 176/2007 l’ammissione all’esame di stato avviene per scrutinio (=collegialità) e con giudizio di ammissione (ora “giudizio di idoneità”)
Requisiti richiesti: accertamento della prescritta frequenza; votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (es. storia ed ed. civica); voto di comportamento non inferiore a sei decimi; giudizio di idoneità, espresso dal Consiglio di classe in decimi: deve considerare il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola sec. di primo grado.
Problema aperto: il giudizio di idoneità si calcola con la media dei voti? Sembrerebbe di no visto che si deve tener conto del percorso (sia in positivo sia in negativo); dei voti reali o dei voti trasformati in sei? Inoltre non viene indicato come nell’articolo precedente la possibilità di ammettere all’esame anche con carenze con una specifica nota al riguardo.
Avvertenza: sembra opportuno mettere a verbale dello scrutinio il motivato giudizio di idoneità, nonostante le votazioni insufficienti (anche in vista dell’esito dell’esame)
All’esito dell’esame concorrono:
· giudizio di idoneità (percorso del triennio)
· esiti delle prove scritte
· esito della prova nazionale
· esito della prova orale (le singole prove sono valutate in decimi)
Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi
· delle singole prove
· del giudizio di idoneità
· arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5
Problema aperto: peso delle prove nella prima stesura del regolamento si diceva:
35% prove scritte
15% prova INVALSI
25% prova orale
25% giudizio di idoneità
In questo Regolamento non si scende così nel dettaglio. Sembrerebbe comunque opportuno dare maggior peso al giudizio di idoneità (percorso), ad esempio:
50% giudizio di idoneità
50% esame
Di cui:
20% prove scritte (se 4 prove, 5% ciascuna prova)
5% prova INVALSI
25% prova orale
Il sistema della media ponderata è funzionale alla chiarezza e trasparenza del processo di valutazione.
Al candidato che consegue la votazione di dieci decimi può essere assegnata la lode
da parte della Commissione esaminatrice ( e non dalla sottocommissione d’esame)
con decisione assunta all’unanimità
Avvertenza: per l’attribuzione del voto “dieci con lode” da parte della Commissione plenaria in sede di ratifica finale, stante il carattere di eccezionalità di tale riconoscimento, sembrerebbe opportuno definire prima le condizioni, ad es.:
voto del giudizio di idoneità: dieci (confermato dal voto del comportamento)
voto risultante dalle prove d’esame non inferiore a 9,5
Art. 8 – Certificazione delle competenze
Le competenze:
- sono descritte e certificate, accompagnate anche da valutazione in decimi
- sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall’INVALSI
- si provvede ad armonizzare I modelli per le certificazioni delle competenze e li si adotta (ai sensi del DPR 275/99) con Decreto Ministeriale.
NOTA: si resta in attesa del modello ministeriale
Roberto Rossetti
Responsabile regionale Di.S.A.L. Lombardia