Aran: le decisioni delle RSU a maggioranza dei componenti


I siti sindacali pubblicano da giovedì 8 aprile il contratto d’interpretazione autentica tra sindacati e Aran dell’art. 8 della parte I dell’accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. L’art.8 è relativo alle modalità con cui ogni RSU assume le proprie determinazioni. Testualmente: «art. 8 decisioni - 1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti. 2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.». Si tratta di una interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, con la quale le parti (ARAN e organizzazioni sindacali) ribadiscono che le decisioni delle RSU sono assunte a maggioranza. Ne consegue, ad esempio, che, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, la convocazione di assemblee non può essere richiesta da un singolo componente della RSU.
Il giorno 6 aprile 2004 alle ore 14.30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni (FIRMATO) e le seguenti Confederazioni sindacali : CGIL CISL UIL CONFSAL CISAL RDB – CUB UGL Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente contratto d’interpretazione autentica: CONTRATTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 8 DELLA PARTE I DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE. PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste – Sezione Lavoro – in relazione al ricorso della CGIL Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica di Trieste contro il Comune di Trieste (R.G. n. 211/2002) nella udienza di discussione del 21 febbraio 2003 ha ritenuto, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 8 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998; CONSIDERATO che la Regione Friuli - Venezia Giulia in applicazione della L. cost. 2/1993 (modificativa della L. cost. n. 1/1963) e dell'art. 1 della Legge regionale 3/1998, con Legge regionale n. 13/1998 ha istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (art. 127) e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N) (art. 128); CHE il Comune di Trieste rientra tra gli enti di cui sopra; CHE, pertanto, la disciplina delle relazioni sindacali per il comparto regionale in questione, fermo rimanendo quanto stabilito dal D.Lgs. 165/2001, è rimessa ad una autonoma contrattazione; CHE nella citata Legge regionale n. 13/1998 non risulta alcun rinvio esplicito circa l'applicabilità al personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, tra cui il comune di Trieste, degli Accordi e Contratti nazionali quadro stipulati all'ARAN sulle relazioni sindacali, né è nota alcuna disposizione in tal senso; CHE, pertanto, la richiesta di interpretazione autentica sulle norme applicate negli atti del Comune di Trieste esula dalle competenze delle presenti parti che hanno stipulato l'Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale; TUTTAVIA, le parti sopraindicate, per quanto possa tornare utile alla vicenda in questione, e relativamente alla interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo citato applicato alle amministrazioni legalmente rappresentate dall'ARAN, ritengono di poter formulare le seguenti valutazioni: 1. la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori; 2. sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti; 3. le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno; 4. la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale; 5. ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento di funzionamento, la RSU decide a maggioranza. TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, limitatamente all'art. 8 del più volte citato Accordo quadro del 7 agosto 1998 applicato alle pubbliche amministrazioni rappresentate all'ARAN, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:
ART. 1 - 1. Con il presente contratto si conferma che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti, sulla base di quanto indicato nei punti da 1 a 5 del penultimo capoverso della premessa.
 
Salva Segnala Stampa Esci Home