MIUR - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio XII
Prot.7882/ORD/U012-C/Ac5 Circolare ministeriale n. 46 Roma, 22 aprile 2004
Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165-art.24, comma 3.
Com'è noto a codesti Enti, a norma dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la retribuzione spettante ai dirigenti dello Stato" remunera anche qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza". Sono esclusi gli incarichi semplicemente autorizzati non rientranti, quindi, nelle ipotesi di cui sopra (direttiva del Ministro del Dipartimento della Funzione pubblica 1° marzo 2000). La decorrenza e i termini di applicazione di detta normativa, nonché le relative modalità di versamento dei compensi dovuti, sono stati individuati in maniera differenziata a seconda della diversa qualifica dirigenziale rivestita dai soggetti interessati. In particolare, per i dirigenti di I fascia incaricati della direzione di Uffici dirigenziali di livello generale, in quanto già muniti di regolare contratto, il criterio della onnicomprensività del trattamento economico è stato reso operativo a decorrere dal 1° luglio 2000. Per gli altri dirigenti, qualora non sia stata definita la relativa contrattazione integrativa entro il 30 giugno 2002, la disciplina del trattamento economico onnicomprensivo ha trovato applicazione dal 1° luglio 2002, per effetto della legge n.448 del 28 dicembre 2001( legge finanziaria 2002). I compensi da corrispondere al predetto personale dirigenziale dalle decorrenze sopra descritte, rientranti nel regime di onnicomprensività , devono essere versati in appositi capitoli del bilancio al lordo degli oneri a carico dello Stato, con esclusione dell'IRAP che dovrà essere versata alle Regioni territorialmente competenti. Di quanto sopra codesti Enti sono stati, peraltro, già dettagliatamente informati di volta in volta con le comunicazioni di questa Amministrazione n. 167 del 20 giugno 2000, n.18869 del 7 dicembre 2001 e n.415 dell'11 gennaio 2002. Con la presente, si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che i riferimenti normativi concernenti la remunerazione degli incarichi aggiuntivi assunti dai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art.24 del decreto legislativo n.165 del 2001, trovano applicazione anche per i dirigenti scolastici. Tuttavia, la disciplina specifica dell'onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza scolastica si rinviene nell'art. 26 del contratto nazionale collettivo di lavoro -Area V - stipulato in data 1° marzo 2002, che è divenuto operativo dal 23 settembre 2002, data di sottoscrizione del relativo contratto integrativo nazionale. Per quanto concerne l'individuazione delle tipologie dei diversi incarichi aggiuntivi specificati nell'art. 26 del predetto CCNL, si fa espresso rinvio al contenuto della stessa norma ed alle circolari esplicative eventualmente emanate in materia dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio. Tali Uffici, pertanto, qualora non avessero già provveduto, sono pregati di inviare la predetta circolare anche ai rispettivi Enti vigilati per renderli edotti delle indicazioni operative e delle modalità di versamento nell'apposito capitolo di bilancio delle somme dovute per l'incarico svolto dai dirigenti scolastici. Gli Uffici scolastici regionali per il Lazio e per la Toscana sono, inoltre, pregati di inviare copia di detta circolare, rispettivamente, all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e all'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. Con l'occasione, si ritiene opportuno precisare che i gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi di codesti Enti, per la loro natura non indennitaria ma di sostanziale reintegrazione delle spesse connesse all'epletamento dell'incarico, non rientrano nel regime dell'onnicomprensività e, pertanto, possono essere corrisposti direttamente ai dirigenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE Silvio Criscuoli