Pubblichiamo le citazioni di alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione per la lettura delle quali occorre riferirsi agli atti ufficiali.
Personale religioso della scuola - Sentenza n. 16774 del 7 novembre 2003 - La Cassazione ha affermato che ai fini della subordinazione, occorre che la prestazione venga retribuita: ciò non si configura nel caso di una religiosa che insegna e fa opere di assistenza all’interno di una congregazione religiosa, in conformità con le finalità della stessa. Sentenza n. 17096 del 2 dicembre 2002 - La Cassazione ha affermato che l’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente di essa, non costituisce prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta, come tale, alla disciplina sulla prestazione di lavoro subordinato, tale attività deve configurarsi come opera di evangelizzazione, in adempimento dei fini della congregazione stessa ed è regolata esclusivamente dal diritto canonico ex artt. 1 e 2 della legge n. 810/1929 e 7 della Costituzione.
Infortuni: danno e concorso di colpa - Cassazione Sezione Lavoro n. 3213 del 18 febbraio 2004 - Risarcimento del danno da parte del datore di lavoro anche in caso di concorso di colpa del dipendente “…le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore……….”