DM 18.12.09: Fasce reperibilita per malattia a 7 ore


Visto il decreto legislativo 27 ottobre, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza

delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’art. 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l’art. 55 septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto art. 55 septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilità stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

 

adotta il seguente decreto:

 

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1 (fasce orarie di reperibilità)

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2 (Esclusioni dall’obbligo di reperibilità)

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti  normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

18 dicembre 2009

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

Renato Brunetta

 
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