Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale
Nota n. 2449 - Roma, 15 marzo 2010
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - P.O.N. “ Competenze per lo
Sviluppo”. Chiarimenti conferimento incarichi nei PON.
Pervengono numerosi quesiti, anche per le vie brevi, intesi a conoscere le corrette procedure
in ordine ai criteri ed alle modalità per il conferimento di incarichi nei PON, istituiti ed organizzati
presso le Istituzioni Scolastiche che hanno ottenuto l’autorizzazione all’attuazione di progetti
finanziati con i fondi Strutturali Europei.
Nel fare riferimento alle indicazioni già fornite nelle Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2007-2013 edizione 2009,
(consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero alla pagina
webhttp://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/disposizioni), si rappresenta che i
criteri di selezione degli esperti sono definiti dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei docenti
(cfr. art. 40 – comma 2 – del D.I. n. 44/2001) e sono collegati alle scelte delle singole scuole in
rapporto agli specifici obiettivi dei progetti autorizzati nell’ambito della sfera di autonomia accordata
dalla vigente normativa, fermi restando comunque la conformità ai principi generali della libera
concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di
pubblicità.
Si precisa inoltre che sono disposte periodicamente, in collaborazione con gli Uffici
Scolastici Regionali, verifiche in loco che consentano di accertare la correttezza dell’operato delle
singole scuole, a seguito delle quali le eventuali irregolarità riscontrate prevedono il recupero delle
risorse eventualmente già erogate. Sussiste, pertanto, una notevole responsabilità in capo agli Organi
delle scuole riguardo alla corretta gestione delle risorse, che viene sanzionata definitivamente con la
sospensione dei finanziamenti e la dichiarazione di inammissibilità della spesa.
In ogni caso si fa presente che è sempre possibile, avverso i giudizi della commissione
esaminatrice e, quindi, l’approvazione di graduatorie per la scelta di esperti o di altri incarichi
conferiti nell’ambito dei PON, avvalersi degli stessi strumenti messi a disposizione dall’ordinamento
giuridico a tutela dei propri interessi.
In particolare, si significa che non è ammesso il ricorso gerarchico in quanto il giudizio della
commissione è deliberazione (atto definitivo) di un organo collegiale e inoltre, come stabilisce l’art.
14 – comma 7 – del D.P.R. n. 275/99, i provvedimenti adottati dalle Istituzioni scolastiche
divengono definitivi il quindicesimo giorno della loro pubblicazione nell’albo della scuola e
chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo entro lo stesso termine all’organo che ha adottato
l’atto.
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Il ricorso, pertanto, che si può proporre è quello giurisdizionale al T.A.R. competente o, in
alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120
giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del risultato. Il gravame può prospettare
esclusivamente vizi della procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili
come tutti i giudizi tecnici.
Si tratta di termini perentori, e quindi inderogabili. Il termine per impugnare è sospeso dal 1
agosto al 15 settembre di ogni anno, e di conseguenza riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione ai sensi della legge n. 742/69.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Antonio Giunta La Spada