Nota 2449 15.03.10: Sui PON decide il Consiglio di Istituto


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali

per lo sviluppo e la coesione sociale

Nota n. 2449 - Roma, 15 marzo 2010

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - P.O.N. “ Competenze per lo

Sviluppo”. Chiarimenti conferimento incarichi nei PON.

Pervengono numerosi quesiti, anche per le vie brevi, intesi a conoscere le corrette procedure

in ordine ai criteri ed alle modalità per il conferimento di incarichi nei PON, istituiti ed organizzati

presso le Istituzioni Scolastiche che hanno ottenuto l’autorizzazione all’attuazione di progetti

finanziati con i fondi Strutturali Europei.

Nel fare riferimento alle indicazioni già fornite nelle Disposizioni ed Istruzioni per

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2007-2013 edizione 2009,

(consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero alla pagina

webhttp://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/disposizioni), si rappresenta che i

criteri di selezione degli esperti sono definiti dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei docenti

(cfr. art. 40 – comma 2 – del D.I. n. 44/2001) e sono collegati alle scelte delle singole scuole in

rapporto agli specifici obiettivi dei progetti autorizzati nell’ambito della sfera di autonomia accordata

dalla vigente normativa, fermi restando comunque la conformità ai principi generali della libera

concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di

pubblicità.

Si precisa inoltre che sono disposte periodicamente, in collaborazione con gli Uffici

Scolastici Regionali, verifiche in loco che consentano di accertare la correttezza dell’operato delle

singole scuole, a seguito delle quali le eventuali irregolarità riscontrate prevedono il recupero delle

risorse eventualmente già erogate. Sussiste, pertanto, una notevole responsabilità in capo agli Organi

delle scuole riguardo alla corretta gestione delle risorse, che viene sanzionata definitivamente con la

sospensione dei finanziamenti e la dichiarazione di inammissibilità della spesa.

In ogni caso si fa presente che è sempre possibile, avverso i giudizi della commissione

esaminatrice e, quindi, l’approvazione di graduatorie per la scelta di esperti o di altri incarichi

conferiti nell’ambito dei PON, avvalersi degli stessi strumenti messi a disposizione dall’ordinamento

giuridico a tutela dei propri interessi.

In particolare, si significa che non è ammesso il ricorso gerarchico in quanto il giudizio della

commissione è deliberazione (atto definitivo) di un organo collegiale e inoltre, come stabilisce l’art.

14 – comma 7 – del D.P.R. n. 275/99, i provvedimenti adottati dalle Istituzioni scolastiche

divengono definitivi il quindicesimo giorno della loro pubblicazione nell’albo della scuola e

chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo entro lo stesso termine all’organo che ha adottato

l’atto.

- 2 -

Il ricorso, pertanto, che si può proporre è quello giurisdizionale al T.A.R. competente o, in

alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120

giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del risultato. Il gravame può prospettare

esclusivamente vizi della procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili

come tutti i giudizi tecnici.

Si tratta di termini perentori, e quindi inderogabili. Il termine per impugnare è sospeso dal 1

agosto al 15 settembre di ogni anno, e di conseguenza riprende a decorrere dalla fine del periodo di

sospensione ai sensi della legge n. 742/69.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Antonio Giunta La Spada

 
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