MIURAOODGOS prot. n. 2532 /R.U./U Roma, 1° aprile 2010
Oggetto: R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e R.D. 21 novembre 1929, n. 2049
Con riferimento a notizie di stampa, si precisa che le disposizioni di cui al regio decreto n. 653/1925 ed al regio decreto n. 2049/1929, delle quali l'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9) aveva previsto l’abrogazione a decorrere dal 16 dicembre 2009, sono state sottratte all’effetto abrogativo, di cui al citato art. 2, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 (allegato 2) dell’art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179.
Le dette disposizioni permangono, quindi, in vigore nelle parti, ovviamente, non oggetto di abrogazione espressa (anteriore al citato decreto-legge) ovvero non oggetto di abrogazione tacita o implicita.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto