Lo Statuto associativo


  

STATUTO ASSOCIATIVO

(ultima modifica 20 marzo 2010)

 


TITOLO I – Dell’associazione


Art. 1 – Denominazione
E' costituita l'Associazione Dirigenti Scuole Autonome e Libere (da ora in avanti citata con DiSAL) quale organismo professionale indipendente e autonomo al quale possono aderire tutti i dirigenti scolastici delle scuole, statali, paritarie e private e delle istituzioni formative, siano essi in servizio, anche quali presidi incaricati o docenti con funzioni di responsabilità, o in quiescenza. L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – Finalità
DiSAL si prefigge i seguenti scopi:
a) sostenere e migliorare l'azione culturale ed educativa delle scuole italiane e promuovere la loro peculiare caratteristica di comunità autonome e libere nell'azione e nell'associazione;
b) tutelare gli interessi legittimi ed il prestigio professionale dei dirigenti scolastici nella prioritaria azione culturale ed educativa della scuola, attraverso una solidarietà professionale di incontro, studio e mutualità;
c) promuovere iniziative che qualifichino la professionalità del dirigente scolastico e l’efficace azione di servizio alla vita della scuola;
d) promuovere, progettare ed organizzare la formazione dei dirigenti scolastici attraverso studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturali e professionali; porsi come interlocutrice delle proposte di politica scolastica, contrattuale e formativa; costituire, nelle sue articolazioni organizzative, punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e le amministrazioni;
e) rappresentare sindacalmente la categoria dei dirigenti scolastici in ogni sede e ad ogni livello anche attraverso opportune intese con le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza scolastica, nelle modalità di volta in volta stabilite dalla Direzione Nazionale.

f) presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di candidati;

g) favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali diverse;

h) attivare e sostenere percorsi e iniziative di Cooperazione Internazionale, cooperando con strutture educative di paesi in via di sviluppo;
i) offrire ai soci, ai docenti e ad altro personale o soggetti delle istituzioni scolastiche servizi e consulenza in riferimento alle necessità della loro professione;

l) fornire servizi e consulenza, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, alle istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta, anche attraverso convenzioni o intese con enti pubblici o privati;

m)  individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;
n) aderire a similari realtà associative internazionali;
o) garantire l'elaborazione e la diffusione con ogni mezzo, compresa la pubblicazione di periodici a carattere politico-culturale-sindacale, della cultura professionale e delle iniziative dell'associazione;
p) promuovere interventi di mutualità a sostegno dei soci in difficoltà.

Art. 3 - Convenzioni
DiSAL può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai propri associati tutela e consulenza assicurativa, previdenziale e legale, oltre che consulenza e supporto di servizi alla quotidiana azione professionale.

Art. 4 - Patrimonio
1. DiSAL è organismo senza fini di lucro ed il suo patrimonio è costituito dalle quote e contributi degli associati, da eventuali eredità, legati e donazioni, contributi dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici o privati e da altre risorse acquisite, a seguito di apposite deliberazioni degli organi statutari, sotto forma di : finanziamenti pubblici o privati o entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con

l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche provenienti da Enti esterni, nonché, per le risorse economiche  relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della legge 383/2000.



TITOLO II - Dei soci

Art. 5 - Modalità di iscrizione
1. L'adesione a DiSAL si perfeziona solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) accettazione dello Statuto;
b) versamento della quota associativa nella misura e modalità stabilite dalla Direzione Nazionale. La quota associativa è personale e intrasmissibile.


Art. 6 - Diritti e obblighi sociali
1. I soci di DiSAL in regola con il versamento delle quote fruiscono del diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti. Essi hanno diritto all'assicurazione ed alla tutela legale secondo le polizze ed i necessari versamenti concordati tra DiSAL e la compagnia assicurativa convenzionata; hanno diritto, inoltre, ai servizi deliberati dalla Direzione Nazionale, alla consulenza anche di natura legale su aspetti dell'attività professionale che abbiano rilevanza generale secondo le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale.
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi da DiSAL a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari
1. Il socio che si renda responsabile di attività contrarie ai fini ed agli interessi dell'Associazione,

non ottemperi alle disposizioni statutarie e regolamentari o contravvenga a regolari delibere adottate dagli organi sociali o che assuma comunque atteggiamenti e comportamenti  lesivi dell'immagine di DiSAL è sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri, su proposta motivata degli organi statutari centrali o regionali.
2. Il socio di cui al precedente comma va soggetto alle sanzioni disciplinari ed alle conseguenze derivanti su eventuali incarichi interni, stabilite dal Collegio, secondo la gravità dell'atto di cui si è reso responsabile.
3. Le sanzioni vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni dell'interessato. Contro le decisioni di tale Collegio, nei trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento, si può ricorrere alla Direzione Nazionale che delibera definitivamente in merito.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cambiamento della funzione di cui all'art. 1;
c) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
d) espulsione.


TITOLO III - Organi centrali

Art. 9 - Organi centrali
1. Organi centrali dell'Associazione sono:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) la Direzione Nazionale;
d) il Consiglio Nazionale;

d) il Comitato di consulenza scientifico-culturale;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Collegio dei Revisori dei conti


Art. 10 - Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale, costituita da tutti i soci in regola con l’iscrizione, è l'organo che determina le linee generali della politica dell'Associazione, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni e modificazioni, elegge il Presidente Nazionale dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti.
2. L’Assemblea Nazionale si celebra, di norma, ogni tre anni con le modalità fissate nel regolamento deliberato dalla Direzione Nazionale.  L’Assemblea viene convocata anche quando lo richieda almeno un terzo dei soci.

3. L'Assemblea viene convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa.  In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti. I soci potranno dare deleghe per la rappresentanza in Assemblea ad altri soci; ogni delegato non potrà avere più di tre deleghe.


Art. 11 - Direzione Nazionale  
1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai Presidenti Regionali, dai Responsabili dei settori operativi designati dal Presidente Nazionale.

2. La Direzione Nazionale ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa, nell'ambito dei deliberati assembleari nazionali.
3. La Direzione Nazionale delibera il proprio regolamento a maggioranza qualificata entro sei mesi dal suo insediamento.
4. La Direzione Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente.
5. La Direzione Nazionale è convocata in seduta straordinaria, entro trenta giorni, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
6. La Direzione Nazionale:
a) sviluppa le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione approvate dall’Assemblea;
b) approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
c) esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo grado di appello contro le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni disciplinari previste alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art.7;
d) stabilisce annualmente misura, modalità e tempi di versamento della quota associativa e la percentuale della quota associativa spettante alle sezioni Regionali;

e) approva entro il 30 aprile  il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente Nazionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente Nazionale;
f) stabilisce le modalità per gli interventi di cui all'art. 2, lettera m); determina le somme destinate annualmente a tal fine; designa i componenti dell'eventuale organismo incaricato della gestione;
g) esercita il potere di destituzione del Presidente Nazionale e nomina, tra i consiglieri, un presidente pro-tempore, il quale, entro novanta giorni, provvede ad indire un’Assemblea Nazionale straordinaria. Tale potere può essere esercitato alle seguenti condizioni: richiesta di convocazione, in seduta straordinaria della Direzione Nazionale da almeno la metà più uno dei componenti; deliberazione assunta da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto con votazione palese e personale;


Art. 12 - Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale rappresenta in tutte le sedi DiSAL avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva; attua le deliberazioni della Direzione Nazionale; , sentita la componente della Direzione costituita dai Presidenti Regionali, nomina il proprio staff composto dai responsabili dei settori operativi, in numero minimo di cinque fino ad un massimo di dieci,  di cui determina gli indirizzi e coordina l'attività.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vice-presidente vicario da lui nominato  all’interno dei responsabili dei settori operativi o dei Presidenti Regionali.

Art. 13  -  Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale, convocato dal Presidente Nazionale,  è costituito dalla Direzione Nazionale, dal Comitato di consulenza scientifico-culturale, dallo staff del Presidente Nazionale e da una quota, stabilita dalla Direzione nazionale,  di  rappresentanti designati da ogni Assemblea Regionale dei soci, in proporzione al numero dei soci. 

2. Il Consiglio Nazionale, convocato almeno una volta all’anno,  Ã¨ ambito di verifica delle principali scelte di politica associativa, predispone l’Assemblea nazionale ed i Convegni a carattere nazionale. Il verbale delle riunioni del Consiglio Nazionale deve essere valutato dalla Direzione per le proprie decisioni.

 

Art. 14 - Comitato di consulenza scientifico-culturale
1. Il Comitato è costituito da cinque saggi nominati dal Presidente Nazionale sulla base delle proposte della Direzione nazionale e scelti tra docenti universitari, ricercatori, dirigenti scolastici  o esperti particolarmente distinti nel campo della pedagogia, della didattica e della organizzazione scolastica.

2. Il Comitato ha durata triennale e esercita la consulenza su tutte le attività culturali, di ricerca e di formazione dell’associazione.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti sono costituiti ciascuno da tre componenti eletti dall’Assemblea Nazionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di Assemblea Nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che effettua, di norma, due volte l'anno.

Art. 16 - Rimborso spese
1. I componenti della Direzione Nazionale, del Comitato scientifico-culturale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti e dello staff del Presidente Nazionale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato.


Art. 17 - Divieto di deleghe
1. Per i componenti degli organi centrali eccetto l’Assemblea Nazionale non sono ammesse deleghe.


TITOLO IV - Organizzazione Regionale

Art. 18 - Organizzazione
Regionale
1. L'organizzazione periferica di DiSAL è costituita dalle Sezioni Regionali che si possono costituire in presenza di  almeno cinque iscritti.
2. Costituiscono inoltre organi periferici di DiSAL:
a) l’Assemblea Regionale;

b) il Presidente Regionale;
c)  la Direzione Regionale.


Art. 19 - Sezioni Regionali.
1. Le Sezioni Regionali sono costituite dagli iscritti in servizio o,  se in quiescenza,  residenti nel territorio corrispondente. Svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
2. Le Sezioni Regionali svolgono attività di supporto e informazione ai soci e collaborano con le associazioni professionali e sindacali locali  rappresentative della dirigenza scolastica secondo le modalità stabilite dall’ art. 2) comma e) del presente Statuto

3. Le Sezioni Regionali si strutturano secondo le esigenze locali, anche a livello provinciale o interprovinciale, ma non possono prescindere dai seguenti organismi interni:
a) l'Assemblea  Regionale dei soci;
b) la Direzione Regionale della quale fanno parte di diritto i membri della Direzione Nazionale iscritti alla sezione, il Presidente Regionale che la presiede, i componenti dell’eventuale staff del Presidente e almeno un rappresentante per provincia. Tale Direzione non costituisce organismo obbligatorio;
c) il Presidente, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal vicepresidente da lui nominato.
4. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente Regionale, approva la rendicontazione dell'esercizio finanziario della sezione proposta dal Presidente e delibera il regolamento interno.
5. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dalla Direzione Nazionale o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'Associazione oppure di paralisi delle attività della sezione regionale, la sezione stessa può essere commissariata dal Presidente Nazionale, con il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni del Presidente Regionale, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere alla ristrutturazione della sezione.

Art. 20 - Presidente Regionale
1. Il Presidente Regionale viene eletto all'interno dell’Assemblea dei soci.
2. Il Presidente regionale rappresenta DiSAL nell'ambito regionale e può dotarsi di un proprio staff per assolvere agli adempimenti di propria competenza. Per tutto quanto di interesse nazionale o generale della professione o della vita dell’Associazione il Presidente Regionale è tenuto al confronto con il Presidente Nazionale.
3. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vice-presidente vicario preventivamente designato dal Presidente Regionale all’interno della Direzione Regionale.

Art. 21 – Direzione Regionale

1. La Direzione Regionale, è  composta dal Presidente, dai componenti l’eventuale staff del Presidente, da almeno un rappresentante per provincia e da eventuali membri della Direzione Nazionale iscritti alla sezione.  Svolge la propria attività nel territorio della regione e finalizza la propria azione al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione, nel rispetto delle scelte degli organi statutari ed in conformità al presente Statuto.
2. Tutti gli organi collegiali e gli incarichi individuali delle strutture periferiche hanno la medesima durata e periodo degli organi nazionali. Solo in via transitoria organi e incarichi in essere nel 2010 possono essere prorogati fino alla scadenza nazionale del 2013.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano è costituito il Consiglio provinciale di DiSAL delle rispettive province. Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le disposizioni previste per le Regioni dal presente Statuto.


TITOLO V - Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione


Art. 22 - Modifiche statutarie
Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente in sede di Assemblea Nazionale.


Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione
1. L'eventuale scioglimento di DiSAL potrà essere deliberato, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci, soltanto da una Assemblea Nazionale convocata in sessione straordinaria, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o ad una Organizzazione Non Governativa di solidarietà internazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


TITOLO VI - Norme di rinvio

Art. 24  Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo professionale.

 

 
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