Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - 1 - C.M. n 49 - Roma, 20 maggio 2010
OGGETTO: Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (anno scolastico 2009-2010).
CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Secondo l’Atto di indirizzo del Ministro dell’8 settembre 2009, una “buona scuola” pone al centro l’alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione; mette in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani; opera per l’inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità e i ragazzi di lingua nativa non italiana; tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree disciplinari lungo un percorso formativo continuo; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base in stretto raccordo con le Indicazioni2; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per l’itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione.
In questo quadro per ogni studente la valutazione dei livelli di apprendimento e del comportamento è un aspetto cruciale del percorso di formazione; soprattutto l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è un importante appuntamento e un significativo banco di prova nella carriera scolastica. Nel corso degli studi la valutazione, trasparente, ragionevole, rigorosa e puntuale sia nei giudizi periodici, sia in quelli conclusivi, è indispensabile per individuare carenze e criticità di cui lo studente deve essere consapevole al fine di prevenire lacune che potrebbero avere un impatto negativo per i successivi passi del processo formativo. La valutazione, peraltro, scaturisce dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e si propone di seguirne i progressi in itinere. Le scuole e i docenti hanno il dovere di mantenere elevati i livelli attesi di apprendimento nei confronti di tutti gli studenti, indicando traguardi intermedi da raggiungere, accertando i progressi compiuti e rendendo consapevoli i singoli studenti del proprio bagaglio di conoscenze e di competenze in via di costruzione, fornendo loro indicazioni per il miglioramento.
Per queste ragioni gli studenti hanno diritto a una “valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che [li] conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”3. La preparazione di ogni studente viene valutata giornalmente e periodicamente sino ad arrivare alla valutazione conclusiva in sede di esame di Stato. Da qualche anno i livelli di apprendimento degli studenti sono anche analizzati attraverso prove valutative esterne, nazionali ed internazionali, e, in un numero crescente di scuole.
In una fase in cui indagini nazionali e internazionali, così come le esperienze dirette, segnalano forti criticità nei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione del primo ciclo di istruzione e numerose evidenze indicano disomogeneità nelle procedure e negli esiti della valutazione tra docenti, tra classi e tra scuole, nonché pronunciate differenziazioni tra i territori4 e profonde divergenze tra gli esiti delle valutazioni interne e i risultati delle valutazioni esterne5 è indispensabile affrontare con professionalità ed efficacia le azioni di valutazione conclusive del primo ciclo di istruzione.
Una “buona valutazione” è, al tempo stesso, uno strumento essenziale e un indicatore decisivo della qualità del percorso formativo. Valutazioni superficiali o meramente notarili possono nascondere apprendimenti approssimativi o addirittura posticci, tradendo il compito stesso della scuola in una fase che è un vero e proprio ponte tra la formazione di base e il ventaglio dei successivi itinerari scolastici e professionali.
In questo quadro anche la valutazione del comportamento6 restituisce ad ogni studente un riscontro puntuale sulle modalità di partecipazione al lavoro scolastico, sull’assiduità dell’impegno, sulla regolarità della presenza, sulla condivisione degli obiettivi formativi: tutte componenti che riguardano il profilo dello studente per cui la scuola opera e la cui mancanza mina alla radice le possibilità di un fruttuoso percorso scolastico.
Nel confermare le norme già in vigore per quanto si riferisce alla valutazione degli alunni con disabilità7, con difficoltà specifiche di apprendimento8 o in particolari circostanze (scuola in ospedale), con la presente circolare si forniscono alle scuole del primo ciclo di istruzione le indicazioni per le fasi conclusive dell’anno scolastico in corso.
DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il primo ciclo di istruzione comprende un arco di otto anni di studio e prevede verifiche intermedie per assicurare lo sviluppo progressivo del percorso scolastico. Il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, non più segnato dall’esame di “licenza elementare”9, si iscrive in un itinerario che viene periodicamente fatto oggetto di valutazione secondo i ritmi della successione degli anni scolastici e secondo i programmi di valutazione dell’INVALSI.
In particolare la valutazione nella scuola primaria10 deve fare riferimento ai traguardi da raggiungere, soprattutto (ma naturalmente non solo) per quanto si riferisce alle conoscenze e competenze di base in lingua italiana e in matematica11; i voti e i giudizi analitici devono essere puntuali e informativi, tali che le eventuali carenze vengano affrontate in modo da non pregiudicare le fasi successive. I voti numerici e i giudizi non possono risolversi in un adempimento formale e burocratico, ma possono e devono configurare, nel loro insieme, una realistica e trasparente “lettera di presentazione” dell’alunno che intraprende un itinerario formativo nuovo.
La condivisione collegiale dei criteri di valutazione, la cooperazione tra scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, il riferimento puntuale alle Indicazioni, il confronto delle valutazioni interne con gli esiti delle prove strutturate, nonché la periodica revisione delle correnti prassi di valutazione sono le condizioni per garantire la validità e l’attendibilità dei voti e dei giudizi analitici.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella scuola secondaria di primo grado la progressione da un anno all’altro avviene attraverso una valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni. L’approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole tende a considerare il percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un continuum che consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e l’attenzione ai processi di crescita (nell’anno scolastico 2007/2008 l’incidenza degli alunni non ammessi alla classe successiva era dello 0,4% nella scuola primaria e del 3,7% nella secondaria di primo grado12).
Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta a maggioranza13 dal consiglio di classe14, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline15, compreso il voto di comportamento16.
Il ruolo del consiglio di classe è decisivo perché l’accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all’anno successivo siano coerenti. I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l’itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare.
E tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano la prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata anche per una processuale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione negli studi. Non a caso il regolamento sulla valutazione prevede, a fronte di non compiuto raggiungimento degli obiettivi previsti, che la scuola provveda “ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia”17.
Valutazioni superficiali, o comunque inattendibili, possono avere conseguenze rilevanti per il singolo studente e creare difficoltà non sempre risolvibili per l’azione della scuola negli anni successivi. È ormai convinzione diffusa, sorretta peraltro da evidenze empiriche, che è decisamente più funzionale lavorare intensamente per una buona partenza nella scuola del primo ciclo che non cercare di recuperare nella secondaria di secondo grado lacune di base, soprattutto nelle aree fondamentali quali ad esempio le conoscenze e le competenze in lingua italiana e in matematica.
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
L’ammissione all’esame degli alunni interni18 è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza19 ai fini della validità dell’anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza20 dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità21 è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo.
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. In tale occasione, anzi, la valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata, poiché il consiglio di classe si trova di fatto a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto dagli allievi all’immediata vigilia del compimento dell’intero primo ciclo di istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola superiore22.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso” 23. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.
I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati – in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina e al comportamento sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.
CALENDARIO DEGLI ESAMI - SESSIONI ORDINARIA, SUPPLETIVE E SPECIALI
L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo24.
Per l’anno scolastico 2009-2010 la prova scritta a carattere nazionale25 si svolgerà il 17 giugno 2010 alle ore 8.30; in sessione suppletiva, potrà essere espletata, a seconda delle singole situazioni, il giorno 28 giugno 2010 oppure il giorno 3 settembre 2010, sempre alle ore 8.30.
Il giorno stabilito per la prova nazionale è a questa unicamente dedicato. Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo). Si precisa però che le prove orali - in relazione alla prassi costante in materia - sono di regola espletate successivamente alle prove scritte, tra le quali appunto rientra la prova nazionale.
Di quanto sopra terranno conto il Dirigente scolastico nel fissare, sentito il collegio dei docenti, il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale e il Presidente della Commissione nel definire, nella seduta di insediamento, il diario dei colloqui26.
Qualora l’indisponibilità della sede d’esame nel giorno fissato, determinata da motivi eccezionali, non consenta l’espletamento della prova scritta nazionale nella sessione ordinaria, la prova stessa si terrà nella prima sessione suppletiva. Di ciò il Presidente della Commissione informa l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, la scrivente Direzione e l’INVALSI.
Per il corrente anno scolastico sono esonerati i candidati dei Centri di istruzione per gli adulti dal sostenere la prova scritta a carattere nazionale27 in ragione dell’attuale fase di transizione del settore.
PROVE SCRITTE D’ESAME
Sono confermate per l’esame di Stato al termine del primo ciclo le prove scritte nelle materie già previste nella sessione d’esame del precedente anno scolastico, ivi compresa la prova scritta nazionale.
Per gli alunni con disabilità28 sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione.
Le prove
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 29 è prevista la possibilità - in base alle specifiche situazioni soggettive - di ricorrere a strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi.
PROVA SCRITTA A CARATTERE NAZIONALE
La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti in italiano e in matematica. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall’INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva dell’allievo che sostiene l’esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In quanto soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa avvenga correttamente, mettendo in atto adeguate misure per garantire che le prove somministrate conseguano risultati oggettivi e attendibili31. Queste misure vanno anzi prese con particolare cura al fine di evitare che in talune situazioni possa determinarsi il rischio di “comportamenti opportunistici”.
La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti in italiano e matematica nell’intero Paese, verrà analizzata secondo le griglie di correzione fornite direttamente dall’INVALSI.
COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno32 (escluso l’insegnamento della religione cattolica), consentendo pertanto a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione. Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflesso e critico, di valutazione personale ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.
Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare 33 anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.
ESITO DELL’ESAME
L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi”34. “A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”35.
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione36. Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”37.
Al riguardo, è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all’esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d’esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze” e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Certificare le competenze per ogni singolo studente presuppone una attenta valutazione per evitare il rischio di compilazioni formali e di procedure superficiali. Mentre i voti e i giudizi permettono di seguire il percorso di apprendimento e di crescita dello studente, con la certificazione delle competenze l’intento è quello di fornire informazioni puntuali sui livelli di preparazione in relazione a criteri di carattere generale.
Secondo l’articolo 3 della legge n. 169/2008 al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per ogni studente vengono valutati i livelli di apprendimento e certificate le competenze acquisite. In particolare, l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo “è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno”.
È importante che, con la valutazione complessiva del consiglio di classe o della Commissione d’esame circa il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado o il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, allo studente venga data la possibilità di conoscere la propria posizione rispetto a livelli di apprendimento e quadri di competenze che rispondano a riferimenti di carattere generale. Va in ogni modo garantito che le procedure di valutazione proprie di ogni singola scuola, di docenti o gruppi di docenti della scuola rispettino criteri di attendibilità e di validità, evitando che la disomogeneità esistente nelle prassi correnti siano per gli studenti e per le loro famiglie fonti di informazioni imprecise se non errate.
Le istituzioni scolastiche potranno procedere alla sperimentazione di propri modelli sulla base delle esperienze condotte negli anni precedenti e avendo particolare riguardo, nella certificazione delle competenze inerenti le lingue straniere, al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Anche il Profilo educativo dello studente39, i traguardi per lo sviluppo delle competenze40 e i quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per le prove nazionali per l’esame di Stato o per le rilevazioni periodiche possono, sotto questo punto di vista, costituire riferimenti funzionali per le scuole.
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della Commissione. In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie, mentre nell’albo della scuola l’esito sarà pubblicato con la sola indicazione di “NON LICENZIATO”.
Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.
RILASCIO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI
Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell’art. 187 del Testo Unico41. Dallo scorso anno viene utilizzato il modello di diploma (“Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all’avente titolo ed il numero apposto nel Registro dei diplomi.
Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove42.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione”43.
È opportuno che nella gestione della singola istituzione scolastica e, in particolare, ai fini della elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, gli esiti delle valutazioni di fine anno e di fine ciclo siano oggetto di attenta analisi da parte del Dirigente scolastico e del collegio dei docenti al fine di introdurre ogni possibile miglioramento per assicurare la qualità delle procedure e delle prassi valutative e di intervenire per accrescere l’efficacia dell’azione della scuola.
Il Direttore Generale
f. to Mario G. Dutto
NOTE:
1 Principali riferimenti normativo/amministrativi:
- D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 – statuto delle studentesse e degli studenti
- D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 – regolamento dell’autonomia scolastica;
- D.L.vo n. 59 del 19 febbraio 2004 – norme generali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- D.M. 31 luglio 2007 – indicazioni per il curricolo;
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti;
- Nota 31 luglio 2008 - modifiche ed integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti
- Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 – disposizioni in materia di istruzione;
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 – revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 – regolamento di coordinamento delle norme di valutazione degli alunni;
- Atto di indirizzo del Ministro dell’8 settembre 2009 relativo alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione;
- Direttiva ministeriale n. 16 del 25 gennaio 2008 – svolgimento della prova nazionale per l’esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione;
2 Cfr. D.L.vo n. 59/2004 e D.M. 31.7.2007.
3 Cfr. D.P.R. 249/98 cit. art. 2, comma 4. - 3 - sono state introdotte forme strutturate di certificazione nel campo delle competenze linguistiche e informatiche.
4 Basta fare riferimento ai seguenti indicatori: tassi di bocciatura e di ripetenza, range di voti, distribuzione incongruente di votazioni elevate, anche in sede di esame di Stato.
5 Lo scarto tra votazioni scolastiche ed esiti di valutazione esterna è stato più volte, negli ultimi anni, evidenziato e messo in discussione. In particolare, nella prova nazionale dell’anno scolastico 2008-2009 l’analisi condotta dall’INVALSI ha evidenziato – in 551 scuole su 5745 – situazioni di elevato rischio di somministrazione non corretta.
6 Espressa attraverso un giudizio nella scuola primaria, attraverso un voto numerico nella scuola secondaria di primo grado (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, commi 8 e 9 e art. 7).
7 La valutazione per gli studenti con disabilità si riferisce in particolare alle attività svolte sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").
8 In merito allo svolgimento degli esami per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione sugli ostacoli obiettivi posti dai disturbi dell’apprendimento (cfr. il D.P.R. 122/2009 cit., art. 10, la nota ministeriale prot. 4099/A/4 del 5 ottobre 2004, la nota ministeriale prot. 4674 del 10 maggio 2007 e la C.M. n. 32 del 14 marzo 2008).
9 Cfr. D.L.vo n. 59/2004, art. 19, comma 3 (abrogazione dell’articolo 148 del D.L.vo n. 297/1994).
10 Si ricorda che in questo segmento formativo “la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno” . Cfr. Legge 169/2008 cit., art. 3, comma 1.
La valutazione del comportamento è “espressa dal docente, o collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio formulato secondo modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione”. Cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 8, lettera a).
11 Cfr. Atto di indirizzo del Ministro, cit., paragrafo 3.1.
12 Cfr MIUR, La scuola in cifre 2008, Roma, SISTAN, p. 115.
13 Cfr. legge n. 169/2008 cit., art. 3, comma 3.
14 Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento. “Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno” (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5). Si ricorda che non è previsto un docente per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, poiché questo insegnamento nella scuola secondaria di primo grado “è inserito nell'area disciplinare storico-geografica” (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 – “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” - art. 5, comma 6).
15 Cfr. legge 169/2008 cit., articolo. 3, commi 2 e 3.
16 Cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 8, lettera b).
17 Ivi, art. 2, comma 7.
18 Per l’ammissione degli alunni esterni si rinvia alla C.M. n. 35 del 26 marzo 2010.
19 Cfr. D.P.R. 122/2009 cit, art. 2, comma 10..
20 Cfr. legge n. 169/2008 cit., art. 3, comma 3.
21 Cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 3, comma 2.
22 O, comunque, nell’ambito della formazione professionale.
23 In analogia con quanto il D.P.R. 122/2009 all’articolo 6, comma 4 (richiamando il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" – art. 96, comma 2.) prevede in merito alla pubblicazione degli esiti finali degli esami. Cfr. anche l’O.M. n. 44 del 5 maggio 2010, art. 2, comma 1.
24 Cfr. D.L.vo n. 297/1994 cit., art. 184, commi 2 e 3.
25 Cfr. legge 176/2007 cit., art. 1, comma 4 ter.
26 Nel rispetto della libertà di professione religiosa, nella calendarizzazione delle prove si terrà conto altresì della presenza di alunni di religione ebraica.
27 Cfr., per le sessioni speciali, la Nota prot. 12666 del 16 dicembre 2009.
28 Cfr. D.P.R. 122/2009, art. 9, commi 2,3.
29 Cfr. ivi, art. 10, comma 1.
30 Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove scritte si presterà attenzione in maniera predominante al contenuto e si riserverà maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta (cfr. Nota prot. 4674 del 10 maggio 2007).
31 In merito si rinvia al “Protocollo di somministrazione” e all’ “Allegato tecnico” che saranno successivamente comunicati.
32 Cfr. D.P.R. n. 89/2009 cit., art. 5, commi 5, 6 e 8.
33 Come previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201
differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
34 Cfr. Legge 169/2008, art. 3, comma 4.
35 Cfr. D.P.R. 122/2009, art. 3, comma 8.
36 Cfr. ivi, art. 3, comma 6.
37 Ibidem.