Esclusa la reperibilità malattia in alcuni casi


Assenze per malattia: in 5 casi niente fasce di reperibilità

red - Sul numero di agosto 2010 del giornale INPDAP alcuni chiarimenti del capo della Direzione centrale delle Risorse umane, Vincenzo Caridi, sulle motivazioni delle esclusioni, sui documenti necessari per far scattare l'esenzione e l'inesistenza di sanzioni per assenza dal domicilio nei confronti dei dipendenti che appartengono a queste categorie.

La normativa (art. 69 del decreto legislativo 150/2009) esclude dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (ore 9-13 e 15-18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi) i dipendenti per i quali l’assenza deriva da una delle seguenti fattispecie o circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Il decreto ha inoltre escluso dal predetto obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

La motivazione delle esclusioni:

"esigenza di economicità dell’azione amministrativa e al fine di evitare una duplicazione di attività lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero si ha della malattia una conoscenza già acquisita”.

Necessità della documentazione

E' necessario:

1) il possesso da parte dell’amministrazione della specifica documentazione formale comprovante l’esistenza delle cause di esenzione

2) il certificato medico di malattia, giustificativo dell’assenza dal servizio, nel quale sia indicata la causa di esenzione. E si intende come tale l’attestazione del medico curante che la patologia dalla quale è affetto il dipendente rientra nel regime di esenzione e quindi non è necessario che il certificato medico contenga la diagnosi”.

Nessuna sanzione per chi è in regime di esenzione ed è assente al controllo

“Nessun problema – conclude Caridi – Una volta acclarata la mancanza dell’obbligo della reperibilità, l’impossibilità di svolgere il controllo non ha alcuna ricaduta sanzionatoria nei confronti dell’interessato, il quale, per la sua particolare situazione, è esente da qualsiasi responsabilità

 
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