DiSAL al Forum associazioni sul futuro della formazione docenti e dirigenti. Il testo e le proposte


 

Di.S.A.L.- Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie – Ente qualificato dal Miur alla formazione

 

 

Milano, 27 luglio 2004                                                                                                         Comunicato

 

Oggi presso la Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell'Istruzione, presente il Direttore Moioli,  il dott.  Cosentino Direttore Generale del Personale ha presentato alla riunione del Forum Nazionale delle Associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola la bozza di decreto per il futuro della formazione iniziale dei docenti ed il loro reclutamento, un nuovo ed importante passo per l’attuazione della riforma Moratti (art. 5 della legge 53/04). Alla presentazione sono seguite le valutazioni e le proposte delle associazioni professionali presenti.

DiSAL ha presentato un documento articolato ed un testo di emendamenti che, prendendo le mosse da una generale valutazione positiva della bozza, ha evidenziato nodi problematici per i quali ha suggerito proposte concrete e articolate. Di costruttività proveniente da diverse posizioni e non di polemiche infatti ha bisogno oggi la scuola.

Il decreto dovrà impostare una formazione ed un reclutamento capaci di riavvicinare i giovani laureati alla professione insegnante, oggi socialmente in crisi ma così fondamentale per il futuro della scuola.   Si tratta di una professione oggi scoraggiata in vario modo, non solo nelle discipline scientifiche e tecniche ma soprattutto per la scuola dell’infanzia e per la primaria, dove la prospettiva statisticamente dimostrata è di grandi vuoti nei prossimi anni.

DiSAL ha valutato positivamente la proposta di un percorso formativo forte con attività di tirocinio ed ha ritenuti coraggiosa ed innovativa la proposta di passare al reclutamento per chiamata diretta degli abilitati da parte delle scuole.

Si tratta tuttavia di migliorare molto il testo che sembra possa iniziare il suo iter formale a settembre.

Sul modello delle esperienze più positive in Francia e Germania, per DiSAL occorre:

a)  realizzare Istituti Universitari autonomi per la formazione di docenti e dirigenti (anche con consorzi universitari) dove abbiano ruolo importante oltre alle Università anche le istituzione scolastiche autonome e le Associazioni professionali, come avviene già in molte professioni; 

b)  assorbire in essi funzioni e risorse degli attuali IRRE per evitare doppioni nel campo della formazione in servizio;

c)  attraverso i Centri di eccellenza proposti (anche a carattere interregionale per utilizzare le risorse migliori)  avviare la formazione non solo delle future figure della carriera docente, ma anche la formazione iniziale dei dirigenti scolastici: infatti oggi in Italia è tutta da costruire una solida tradizione formativa della direzione di scuola, per la quale si prevedono oltre 3000 posti liberi su 10.000 in due anni.

d) una forte e guidata esperienza di tirocinio già durante la formazione specialistica per l’insegnamento che per la formazione dei dirigenti: si impara ad insegnare anche con una riflessione critica su esperienze fatte in classe ed a scuola,  evitando una formazione unicamente universitaria, quindi astratta ed incapace di creare modelli di comunicazione con piccoli e giovani. Di queste competenze, oltre che di solida preparazione di contenuti, ha bisogno oggi la scuola.

DiSAL, come altre associazioni presenti,  ha inoltre proposto di costruire il futuro del reclutamento di docenti e dirigenti con concorsi pubblici realizzati direttamente dalle istituzioni scolastiche (anche consorziate tra loro) come fanno da sempre comuni ed  ospedali.  Infine per la programmazione dei futuri iscritti ai corsi di laurea specialistica per l’insegnamento (che dovranno essere totalmente diversi da molte attuali brutte copie di facoltà) DiSAL, come altre associazioni, ritiene che il numero degli accessi debba essere superiore al fabbisogno, per permettere un effettivo funzionamento ed una seria selezione professionale, alla quale debbano contribuire le valutazioni delle scuole sedi di tirocinio o formazione-lavoro e le Associazioni professionali.

 

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Stesura del 15

 

Decreto delegato ex art. 5 – Legge n. 53/2003

Stesura del 15.7.2004 – Bozza presentata ai sindacati il 21 luglio 2004

 

[Proposte emendative Di.S.A.L.  27 luglio 2004    (eliminare)     inserire ]

 

 

Art. 1

(Formazione iniziale dei docenti)

 

1.   La formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale è di pari dignità e si svolge (nelle Università) negli Istituti Universitari di Formazione degli Insegnanti e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale attraverso la frequenza rispettivamente di corsi di laurea specialistica e di corsi accademici di 2° livello preordinati all’acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo culturale e professionale del docente, in un quadro di regole deontologiche.

2.  I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell’istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo …  concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine, il Ministro, con proprio decreto,  determina  gli insegnamenti afferenti alle aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) della Legge n. 53/03, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del 2° ciclo.

3.  La laurea specialistica ed i diplomi accademici di secondo livello abilitano con un corso annuale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e con un corso biennale nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all’insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate a norma del comma 4 al fine di agevolare (in attesa della abolizione del valore legale del titolo di studio)  al massimo l’insegnamento per grandi aree. Essi si conseguono previo superamento di un esame finale avente valore anche di Esame di Stato, secondo quanto previsto dal comma 7.

4.   Le classi di abilitazione per l’insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado  e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più Decreti del Ministro. Per la scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n. 59.

5.    L’accesso ai corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e integrazioni, e ai corsi accademici di 2° livello, avviene previo superamento di specifiche prove di ammissione a livello nazionale, secondo modalità e contenuti stabiliti con decreto del Ministro, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l’adeguatezza della preparazione dei candidati. Le Commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti delle Accademie e dei Conservatori e da docenti e dirigenti scolastici titolari nelle istituzioni scolastiche e formative.

6.   Per i fini di cui al comma 5, previa individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria, il Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e con il Ministro della Funzione pubblica, determina per ogni triennio la programmazione dei posti disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati a livello regionale ed incrementati del 30 %. Tale programmazione tiene conto anche dei posti formalmente comunicati dalle Regioni in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e dalle scuole paritarie, in relazione al fabbisogno di personale per il triennio di riferimento. Con decreto ministeriale, tenuto conto dell’offerta potenziale delle Università, comunicata da ciascun Ateneo ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 264/99 e dell’esigenza di una equilibrata offerta formativa sul territorio, si provvede annualmente alla ripartizione dei posti per l’ammissione ai corsi di laurea specialistica attivati dalle Università. Con le stesse modalità, si provvede alla ripartizione dei posti per l’accesso tra i corsi di 2° livello attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 3.

6bis.   Per tutte le discipline a carattere specificamente professionale ed appartenenenti a tutti i corsi del 2° ciclo ed individuate con il Decreto di cui al comma 4, le istituzioni scolastiche e formative provvederanno direttamente al reclutamnento dei docenti sulla base dei titoli di studio individuati dal medesimo decreto (corso semestrale abilitante ?).

7.    I corsi di laurea specialistica e i corsi accademici di 2° livello per la formazione degli insegnanti, di cui al comma 1, sono (istituiti dalle università)  operanti presso gli Istituti Universitari di cui al comma 1 istituiti a carattere regionale da Università o consorzi di Università  e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell’osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 27 gennaio 1998, n. 25.  Gli Istituti Universitari di Formazione degli Insegnanti assorbono anche tutte le funzioni, strutture e risorse degli attuali IRRE (al cui scioglimento provvederà apposito decreto ministeriale) e sono amministrati da organismi nei quali sono pressenti anche rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative regionali e delle Associazioni professionali dei docenti e dirigenti scolastici maggiormente rappresentative.

8.   La laurea specialistica e il diploma accademico di 2° livello per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione di cui al comma 1, si conseguono con il superamento di apposite prove, ivi compresa una prova didattica e la discussione della tesi, e la frequenza positivamente valutata di un tirocinio di almeno 180 ore, secondo modalità  definite con decreto del Ministro. La commissione giudicatrice, nominata dalla competente autorità accademica  dell’Istituto Universitario di Formazione è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, da docenti universitari, o da docenti delle Accademie e dei Conservatori, e da docenti e dirigenti scolastici titolari delle istituzioni scolastiche e formative, designati dal  Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

9.    I decreti ministeriali di cui all’art. 5, comma 1 lettera b) della legge 53/2003, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 6, comma 4, del regolamento approvato con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, determinano:

a) le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,

b) la personalità giuridica degli Istituti di cui al comma 7 e le relazioni tra gli stessi e le istituzioni scolastiche e formative della Regione;

c) il profilo culturale e professionale del docente,

d) le correlate attività didattiche,

e) i relativi ambiti disciplinari,

f) l’attribuzione dei relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura non inferiore all’80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l’acquisizione del profilo culturale e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione;

g) le modalità di esercizio del tirocinio anche in riferimento alla figura giuridico-economica del tirocinante e del docente tutor di cui al comma 1 art. 3.

Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le predette classi sono individuate (secondo la finalità estensiva di cui al comma 3 art. 1) con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione,  (e con preminenti)  anche con finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero.

10.   I corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, (possono essere istituiti con il concorso di una o più Facoltà dello stesso Ateneo o di)   sono istituiti anche mediante consorzi tra più Atenei, (a seguito di specifiche convenzioni)  stipulati dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. (Le convenzioni definiscono)  Nell’istituto consortile viene definito l’apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli Atenei.

11.   Con specifici decreti si provvede a determinare il percorso formativo di 2° livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 9 e 10 per le Università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.

 

Art. 2

(Centro di servizio per la formazione degli insegnanti)

 

1.    Per i fini di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) della legge 53/03, i regolamenti didattici di Ateneo o dei consorzi di cui al comma 10 art. 1, disciplinano la istituzione e l’organizzazione di apposita struttura (di Ateneo o d’Interateneo) denominata Centro di servizio per la formazione degli insegnanti, al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

 

a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo culturale e professionale richiesto;

b) provvedere allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d’accesso nazionali, stabilite con Decreto del Ministro, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l’insegnamento;

c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli Uffici Scolastici Regionali, con le Associazioni professionali di docenti e dirigenti rappresentate negli organismi amministrativi degli Istituti Universitari di Formazione degli Insegnanti, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del Terzo Settore con gli enti territoriali, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere di Commercio, Industria e Artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

e) organizzare apposite attività didattiche teorico-pratiche, anche in collaborazione con le istituzioni di istruzione e  formazione, per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Uffici Scolastici  Regionali, con l’Indire, l’Invalsi e con gli Irre, ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati.

 

2.   Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, integrato a tali fini con esperti del settore artistico e musicale e coreutico, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all’art. 1 comma 7, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.

3.   Per gli stessi fini di cui al comma 1, le Accademie e i Conservatori disciplinano con delibera del Consiglio di amministrazione, adottata su proposta del Consiglio  Accademico, l’istituzione e l’organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.

 

Art. 3

(accesso all’insegnamento)

 

1.  Ai fini dell’accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e delle assunzioni nelle scuole paritarie e nel sistema dell’istruzione e formazione professionale, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati all’insegnamento svolgono  per un anno una ulteriore attività di tirocinio di almeno 180 ore, con valore di praticantato, con assunzione di responsabilità d’insegnamento sotto la supervisione di un tutor designato dall’istituzione interessata, nell’ambito di appositi contratti di formazione lavoro con le istituzioni o scuole interessate.

2.  Per accedere al contratto di formazione lavoro, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati sono iscritti in un apposito Albo regionale istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali, articolato per ciascuna classe di abilitazione. Ai fini dell’assegnazione nelle istituzioni o nelle scuole degli iscritti all’Albo, le stesse, di norma, stipulano, in costanza di posti disponibili e vacanti coerentemente con la programmazione di cui all’articolo 1, comma 5, apposite convenzioni con il Centro di servizio di cui all’articolo 2, o con le Accademie e i Conservatori interessati, con cui tra l’altro sono definiti i rapporti tra tutor e tirocinante. 

3.   Con Decreto del Ministro, d’intesa con il MLPS e con il Ministero della Funzione Pubblica, è definito lo schema-tipo di contratto di formazione lavoro di cui al comma 1, nonché la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio.

4.   Compiuto il tirocinio di cui al comma 1 gli interessati discutono, con il comitato per la valutazione del servizio di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ai fini dell’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole statali, e con analogo organismo da istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema dell’istruzione e formazione professionale ai fini dell’assunzione nelle medesime scuole paritarie o nel predetto sistema, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso, tenuto conto anche degli elementi  di valutazione forniti dal tutor di cui al comma 1 e dal dirigente dell’istituzione scolastica o formativa o dal coordinatore didattico di scuola paritaria, dai predetti organismi di valutazione, gli interessati conseguono l’assunzione con vincolo di permanenza, per almeno 3 anni scolastici, nell’istituzione scolastica o formativa presso cui è stato effettuato il tirocinio.

 

Art. 4

(Centri di eccellenza per la formazione)

 

1.   Per i fini di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 53/2003 gli Istituti di Formazione degli Insegnanti con la collaborazione dei Centri di servizio (di Ateneo o d’interateneo) e le Accademie e i Conservatori di cui all’art. 2, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, promuovono la costituzione di Centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle istituzioni di istruzione e di formazione, a carattere interregionale anche al fine della formazione iniziale dei dirigenti scolastici di cui all’art. 4bis.

2.  Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni Regionali del MIUR, con l’Indire, l’Invalsi (e con gli Irre), anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, (le Università) gli Istituti Universitari di Formazione degli Insegnanti,, su proposta del Centro di servizio (di Ateneo), delle Accademie e i Conservatori di cui all’art. 2, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le medesime attività potranno essere organizzate dalle Associazioni professionali di docenti e dirigenti rappresentate negli organismi degli Istituti medesimi, attraverso apposite convenzioni con gli stessi.

 

Art. 4 bis

(Formazione dei dirigenti)

 

 

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

 

1.  Le graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli e le graduatorie permanenti del personale docente di cui alla legge 124/99, in vigore alla data di emanazione del presente decreto, vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento ed utilizzate per le assunzioni secondo le modalità di cui al presente articolo.

2.  In via transitoria, e fino all’esaurimento delle singole graduatorie di cui al precedente comma, il numero complessivo dei posti di accesso all’insegnamento disponibili secondo la programmazione triennale di cui all’articolo 1 e imputabili all’anno di riferimento è così ripartito:

a)  il 25% ai posti di accesso ai corsi di laurea specialistica ed ai corsi accademici di 2° livello di cui al presente decreto;

b) il 25% agli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli;

c)  il 50% agli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente comma.

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1, i posti ad esse assegnati vanno ad incrementare la quota di cui alla lettera a).

3.  Gli insegnanti abilitati nei corsi di laurea di scienza della formazione primaria, nei corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria e nei corsi di didattica della musica sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli.

4.  Con decreto del Ministro sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di cui all’articolo 2 della legge 143/04.

(5.  Con accordo in sede di Conferenza Stato – regioni, sono determinati i criteri per la disciplina relativa al personale docente del sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dai relativi Contratti Collettivi di Lavoro.)

 

 

 
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