Con 50 giorni di assenza non si perde l'anno
Tuttoscuola – 22 settembre 2010
Da quest'anno in tutte le classi degli istituti superiori si applica la norma, già prevista da un po' di tempo per la scuola media, secondo cui per gli studenti, ai fini dela validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.
Le istituzioni scolastiche - secondo quanto ha stabilito il regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009) - possono prevedere, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. "Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
In un comunicato stampa del Miur è stato fissato in 50 giorni il limite in base al quale si determina la perdita dell'anno scolastico. Quei 50 giorni sono stati un po' la semplificazione del problema, perché 50 è il risultato aritmetico del calcolo su 200 giorni di scuola, previsto come, durata minima dalla legge sul calendario scolastico.
Ci sono regioni, però che hanno fissato un calendario che prevede ben più di 200 giorni, come succede, ad esempio, per
C'è un'altra questione che in questi giorni sta creando qualche difficoltà negli istituti che devono procedere ad aggiornare i propri regolamenti.
La norma parla di orario annuale (non di giorni nell'anno) e in molti si chiedono se il tetto massimo invalicabile è l'orario complessivo o l'orario annuale delle singole discipline.
Non è cosa da poco, visto che spesso i ragazzi programmano assenze per disciplina...
Forse un tempestivo chiarimento ministeriale potrebbe essere opportuno.