Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
CM n. 46 - Roma, 26 maggio 2011
OGGETTO: Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (anno scolastico 2010-2011).
Nell’imminenza della chiusura dell’anno scolastico e dello svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, si richiama la CM n. 49 del 20 maggio 2010, che deve intendersi pertanto confermata anche per l’anno scolastico in corso.
E’ opportuno, tuttavia, fornire alcune precisazioni rispetto a quanto già stabilito dalla menzionata circolare, in ordine allo svolgimento delle prove scritte di lingue comunitarie, alle modalità di attribuzione del voto finale e alla certificazione di competenze.
Prove scritte delle lingue comunitarie.
Com’è noto, l’attuale ordinamento della scuola secondaria di primo grado, prevede l’insegnamento generalizzato della lingua inglese per tre ore settimanali e di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali. Infatti l’insegnamento della seconda lingua comunitaria è previsto, in via ordinaria, già dall’anno scolastico 2004/05 ed è oggetto di prova nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dall’anno scolastico 2006/07. A riguardo, la CM n. 28 del 15 marzo 2007 forniva orientamenti per la valutazione in via sperimentale della seconda lingua in sede d’esame, prevedendo in via transitoria e con l’obiettivo di dare gradualmente uguale peso all’insegnamento delle due lingue, lo svolgimento in forma scritta solo della prova della lingua inglese, salva diversa deliberazione del Collegio dei Docenti, che poteva così adottare tre soluzioni:
1. Prova scritta per la sola lingua inglese e valutazione della seconda lingua nell’ambito del colloquio interdisciplinare;
2. Unica prova scritta, svolta nella stessa giornata, per entrambe le lingue straniere, con unica votazione;
3. Prove scritte distinte svolte anche in giorni separati per le due lingue straniere, in presenza di consolidate esperienze di bilinguismo.
La nota prot. n. 4600 del 10.05.2007, a precisazione della CM n. 28/2007, prevedeva la possibilità per i Collegi dei Docenti di deliberare lo svolgimento di prove separate anche in assenza di consolidate esperienze di bilinguismo.
Poiché l’insegnamento della seconda lingua è giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, la fase transitoria e sperimentale prevista dalla CM n. 28/07 è da ritenersi superata e, pertanto, si ravvisa l’opportunità che il collegio dei docenti preveda anche per la seconda lingua straniera un’autonoma valutazione all’interno dell’esame di Stato, al fine di garantire, come nelle originarie intenzioni del legislatore, pari dignità ai due insegnamenti. Di conseguenza le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, potranno stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove debbano svolgersi separatamente ed essere oggetto di autonoma valutazione.
La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dall’entrata in vigore del D.P.R. 122/09 che ha introdotto nuove e più stringenti modalità di valutazione anche con riferimento all’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo.
Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda quelle situazioni ove gli studenti si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.
Espressione del voto finale in esito all’esame di Stato.
Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell’esame conclusivo del I ciclo “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”.
Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, in quanto la volontà del legislatore è stata quella di attribuire a tutte le prove d’esame uguale peso.
Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.
Peraltro, nella stessa circolare si richiama l’attenzione dei docenti su un aspetto particolarmente importante che qui si riporta: «Al riguardo, è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all’esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d’esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze”». Questo nella prospettiva di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.
Inoltre è stata avanzata, da qualche scuola, l’ipotesi di applicare un “bonus” in analogia all’esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione.
In merito si fa presente che tale istituto non è contemplato da alcuna norma per l’esame finale del I ciclo. Pertanto, va escluso che le Commissioni d’esame possano decidere in tale senso.
Ovviamente, rimane fermo, come previsto dall’art. 3, comma 8, del DPR 122/2009 che la Commissione esaminatrice può assegnare la lode con decisione presa all’unanimità ai candidati che conseguono il voto di dieci decimi.
Certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto 122/09.
Al riguardo si fa presente che i descrittori analitici, formulati solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un livello base fino all’eccellenza. La CM. 49/10 ricorda che possano costituire riferimenti funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue che prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i Quadri OCSE PISA, nonché i Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per la prova nazionale.
Per l’individuazione dei traguardi di competenza da certificare, nelle more della definizione di un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, le istituzioni scolastiche faranno riferimento alle Indicazioni nazionali per il primo ciclo, che sono attualmente oggetto di revisione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo