DL 138 13.08.11: Nuova manovra stabilizzazione finanziaria


E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge, varato il 12 agosto dal Consiglio dei Ministri, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo“.

Si tratta del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138.

Pubblicato il 13 agosto, è entrato in vigore immediatamente.

In allegato il testo

 

 

 

La Tecnica della Scuola  -  di R.P.  -  14/08/2011

E' il decreto legge 138 del 13 agosto ed è già in vigore. Il provvedimento è composto da 20 articoli; il primo riguarda pubblico impiego e personale della scuola. Il blocco delle tredicesime non riguarda la scuola. Festività civili spostate al lunedì, al venerdi o alla domenica.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto il decreto n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.
Il provvedimento si compone di 20 articoli; il primo (“Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica”) è quello che riguarda più direttamente scuola e pubblico impiego.
Il comma 7 parla del “taglio” della tredicesima mensilità per le i dipendenti di amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal DEF, ma va subito precisato che la misura non riguarda la scuola e università.
In ogni caso la tredicesima non è cancellata ma differita ed erogata in tre rate annue posticipate.
Il comma 16 proroga fino al 2014 la norma contenuta nella legge 133/08 che prevedeva il “pensionamento coatto” per i dipendenti con 40 anni di contributi.
Il comma 21 modifica le regole relative ai pensionamenti del personale scolastico. Infatti chi matura i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2012 potrà lasciare il lavoro non all’inizio dell’anno scolastico successivo, ma solamente l’anno dopo: in pratica si allunga di un anno la permanenza in servizio. Ma, attenzione, perché lo stesso comma precisa che
“resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011”.
Il comma 22 prevede che la liquidazione della buonuscita al momento della conclusione del rapporto di lavoro venga effettuata non entro 6 mesi, ma entro due anni.
Il comma 24 regola il calendario delle festività civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno): la materia sarà regolata d’ora in avanti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che potrà “spostare” le festività al venerdì precedente o al lunedì successivo oppure farle coincidere con la domenica.
Il comma 29 introduce infine maggiore flessibilità nei trasferimenti d’ufficio dovuti a situazioni di esubero.
In linea di principio la norma potrebbe riguardare anche il personale della scuola, soprattutto se, con le prossime assunzioni del piano triennale, diminuiranno i posti vacanti o disponibili. In pratica non potranno più esserci casi di docenti in esubero “assegnati” ad una scuola in aggiunta all’organico stesso. La mobilità potrà essere disposta anche a livello regionale secondo criteri definiti con la contrattazione nazionale (nelle more del rinnovo del CCNL i provvedimenti potranno essere disposti direttamente dall’Amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali).

 
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