DM Lavoro 20.09.2011: Intermediazione mercato lavoro


 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 
Decreto del 20 settembre 2011 - Dettagli operativi dell’allargamento della platea dei soggetti autorizzati alla intermediazione nel mercato del lavoro
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall’articolo 29 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visti gli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 concernente l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro;
Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua nazionale del lavoro;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, così come modificato dall’articolo 29, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111 occorre definire le modalità di interconnessione al portale ClicLavoro e l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
 
DECRETA
 
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “ClicLavoro” il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
b) “Università” le Università statali e non statali, e i consorzi universitari di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione.
c) “Scuole” gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione.
d) “Attività di intermediazione”, l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
e) “Albo”, l’albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003.
 
Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione
1. I soggetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, hanno l’obbligo di interconnettersi a ClicLavoro e conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell’esercizio dell’attività di intermediazione.
2. L’obbligo di interconnessione a ClicLavoro si applica altresì ai soggetti autorizzati all’attività di intermediazione dalle regioni e provincie autonome.
3. Il presente decreto definisce:
a. Le modalità di interconnessione a ClicLavoro;
b. le modalità di iscrizione all’Albo informatico dei soggetti di cui ai commi precedenti.
 
Articolo 3 - Flussi informativi di ClicLavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia ai soggetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le credenziali utili all’interconnessione a ClicLavoro.
2. Per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
3. Le Scuole autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall’allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le Università autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall’allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Articolo 4 - Iscrizione all’Albo informatico
1. Per consentire l’iscrizione dei soggetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla Sezione III dell’Albo è aggiunta la seguente “Sub-Sezione III.1 – Regimi particolari di intermediazione”.
2. L’iscrizione all’Albo dei soggetti di cui al comma precedente avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell’attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell’allegato n. 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Ai fini dell’iscrizione nelle apposite sub-sezioni, le Regioni comunicano alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro l’elenco dei soggetti autorizzati.
 
Articolo 5 - Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’inosservanza degli adempimenti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12.000 nonché la cancellazione dall’Albo.
2. Ai soggetti cancellati dall’Albo è fatto comunque divieto di esercitare l’attività di intermediazione.
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


 
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