Dimensionamento scuola: le proposte dei tagli nel DL Stabilità


Pubblichiamo i commi riguardanti la proposta di riduzione di spesa per il Ministero Istruzione. Tra questi la proposta di modifica dei numeri minimi per l’autonomia che quindi intervengono sui futuri piani di dimensionamento. E’ evidente dalla lettura il disinteresse al buon funzionamento delle scuole e la prospettiva di riduzione del ruolo formativo del dirigente scolastico, incrementando quello puramente burocratiche. C’è solo da augurarsi che nel Parlamento ci sia una resipiscenza di saggezza ! (DiSAL)

 

 

Legge Finanziaria 2012, il testo del disegno di legge di stabilità

n. 2968 AS

Sommario

Art. 1. (Risultati differenziali)

Art. 2. (Gestioni previdenziali)

Art. 3. (Riduzioni delle spese rimodulabili 

Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

Art. 5. (Disposizioni diverse)

Art. 6. (Fondi speciali e tabelle)

Art. 7. (Entrata in vigore)

 

Disegno di legge n. 2968 AS

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

(presentato al Senato dal Governo il 20 ottobre 2011)

Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

 

73. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

74. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».

75. All’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».

76. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».

 
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