Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 3 del 21/11 u.s., prot. n.
Nello specifico, è stato precisato che:
• • per verificare lo stato di malattia, l’obbligo di inviare il medico fiscale scatta se questa è iniziata sia in una giornata precedente o successiva ad una giornata festiva o alla domenica e sia dopo una giornata di ferie o permesso concessa;
• • per l’assenza dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell’esame), al fine dell’imputazione dell’assenza a malattia, è sufficiente che il dipendente produca l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.
Parere Funzione Pubblica 21 novembre 2011, n. 56340
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale
DFP 0056340 del 21/11/2011
Al Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Direzione centrale per le risorse umane
Via del Viminale, 1
00184 ROMA
Oggetto: art. 16, commi 9 e 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 15 luglio 2011 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 333-A/9807.F.7/8336 del 27 ottobre 2011, con la quale, si chiedono chiarimenti sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del
Preliminarmente, si segnala che questo Dipartimento ha emanato in materia la circolare n. 10 del 1° agosto 2011, recante le modalità di svolgimento dei controlli medico-fiscali ed, in particolare, i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Per quanto riguarda l'obbligatorietà della richiesta della visita fiscale, il nuovo comma 5 dell'art. 55 septies, applicabile anche al personale della Polizia civile, prevede che "Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative." La norma non specifica cosa debba intendersi per giornate "non lavorative" e, cioè, se debba farsi riferimento ad un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato. In proposito, considerato che - come noto e come dichiarato dalla disposizione - l'intento della previsione è quello di "contrastare e prevenire l'assenteismo", ad avviso dello scrivente, la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.
In ordine poi all'assenza dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell'esame), ad avviso dello scrivente, con la novella, anche in un'ottica di semplificazione, è stato modificato il regime del giustificativo, cosicché, al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo