A seguito di valutazioni fatte lo scorso 11 novembre dalla Direzione nazionale della Associazione, sono emersi notevoli punti di criticà in merito alla CM 94/11 tali da portare
Dirigenti Scuole Autonome e Libere
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione
Milano, 26 novembre 2011
Alla Dott.ssa Carmela PALUMBO
Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Ministero Istruzione, Università Ricerca
Viale Trastevere
Roma Roma
Gent. Dott.ssa,
la direzione nazionale dell’Associazione, a seguito di numerose sollecitazioni pervenute da dirigenti scolastici di diverse regioni, ha esaminato
Il DPR 275 dell’8 marzo 1999 all’art 4 c. 10, trattando dell’autonomia didattica, dispone che le Istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
Il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
Il D.P.R. 22 giugno 2009 , n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, sancisce, come richiamato dalla stessa C.M. 94, che la valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonchè dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e che ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
E’ di tutta evidenza che tale trasparenza del processo valutativo può essere realizzata solo in stretta connessione con il Piano dell’Offerta formativa di ogni singola scuola e non può perciò essere garantito da strumenti uguali in contesti formativi diversi.
Il medesimo Art. 1 del Regolamento al c. 4 prevede che le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Inoltre al c.5 riafferma che il Collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
Si tenga infine presente che tutte le Linee guida del Riordino del II ciclo chiedono un serio mutamento della didattica nella direzione di competenze da favorire nella formazione complessiva degli alunni, formazione che le stesse Linee sostengono essere anche il frutto del concorso di più discipline, comportando così l’esigenza di un approccio alla valutazione non più riducibile a schematiche e uniformi attribuzioni di prove.
Alla luce di quanto esposto si ritiene opportuno il ritiro della C.M. 94, anche perché la programmazione didattica delle singole scuole è già stata deliberata per questo anno scolastico. Le indicazioni in essa contenute possono essere trasformate in un documento a carattere unicamente orientativo, quale contributo ministeriale in materia valutativa alle delibere collegiali, materia tra l’altro già abbondantemente normata.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti
Il Presidente
Roberto Pellegatta
Scheda norme in materia di valutazione
Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
Art 4 - Liceo artistico
……
4. Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante il piano
dell'offerta formativa nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e arricchirne le
caratteristiche.
Articolo 10 - (Orario annuale e attività educative e didattiche)
……….
4. Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche attivano gli
strumenti di autonomia didattica previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Articolo 11 - (Valutazione e titoli finali)
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto
dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni,
dall’articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122.
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
art 1
….
Art. 3 - Piano dell'offerta formativa
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Art. 4 - Autonomia didattica
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. (…)
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. ….Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
D.P.R. 22 giugno 2009 , n. 122. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)
Art. 1.- Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione
……
2. La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
…
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e
attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo,anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per
assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
Art.4
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e'effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.