L’istituto del congedo straordinario è disciplinato dall’art. 42, comma 5, del D.L.vo 26 marzo 2011, n. 151, recentemente riformulato con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119.
Ad illustrare le modifiche introdotte recentemente e a fornire indicazioni circa la retribuzione e la copertura contributiva spettante ai lavoratori che fruiscono del congedo, è intervenuto nei giorni scorsi l’Inpdap con la circolare n. 22 del 28 dicembre 2011.