Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) non è soggetto ad autocertificazione, in quanto non consiste nella mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, ma è un’attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale, effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
La precisazione è contenuta nella Nota del 16/01/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che interviene a chiarire il contenuto dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 introdotto di recente dalla legge 183/2011. Tale ultima disposizione stabilisce infatti che “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.
La nota |
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