Riforma Organi Collegiali: i lavori della 7 Commisione Camera


19 settembre DdL Autogoverno Scuole in 7a Camera

Da edscuola.it – 20.09.2012

 

Il 12 e 19 settembre la 7a Commissione prosegue l’esame, in sede legislativa, del testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali”.

Fissato al 10 settembre il termine per la presentazione di emendamenti in sede legislativa, al testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali”.

Il 7 giugno ed il 6 agosto la 7a Commissione prosegue l’esame, in sede legislativa, e delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali” – 953, 806, 808, 813, 1199, 1262, 1468, 1710,delle proposte di legge nn. 4202, 4896 e 5075, elaborato nel corso dell’esame in sede referente.

Il 4 aprile la Camera approva la proposta di trasferimento alla VII 953,Commissione Cultura in sede legislativa delle proposte di legge nn. 806, 808, 813, 1199, 1262, 1468, 1710, 4202, 4896 e 5075 relative alle Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

L’esame del provvedimento si svolge nei giorni: 26 gennaio, 1, 15, 21, 29 febbraio, 7, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 marzo 2012.

Il 28 marzo la 7a Commissione approva tre emendamenti proposti dal relatore. Il presidente si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il 22 marzo 2012 la 7a Commissione approva un testo unificato delle proposte C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

Il 26 gennaio la 7a Commissione della Camera riprende l’esame dei DdL relativi alle Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2008.

 

 

Ddl sull'autogoverno delle scuole: l'esame procede

Da tecnicadellascuola.it -  20/09/2012 - di Reginaldo Palermo

 

In Commissione Cultura della Camera sono state apportate alcune importanti modifiche. I soggetti esterni potranno entrare nei consigli scolastici solo su invito e comunque non avranno diritto di voto. Gli statuti saranno sottoposti a controllo (ma non si capisce da parte di chi).

 

L’esame del ddl 953 sulle norme di autogoverno della scuola prosegue abbastanza speditamente in Commissione Cultura della Camera.
Nel corso dell’ultima seduta (mercoledì 19) sono stati esaminati tutti gli emendamenti ai primi tre articoli oltre ad un importante emendamento all’articolo 4.
Ma il percorso non è ancora concluso poiché vi sono ancora parecchie proposte di modifica al testo che aspettano di essere discusse (il disegno di legge comprende 14 articoli).
Per il momento la modifica più significativa rispetto al testo unificato approvato agli inizi di agosto riguarda l’articolo 4 in materia di formazione del consiglio dell’autonomia (organo che sostituirà gli attuali consigli di circolo e di istituto).
Fermo restando che la composizione sarà definita dallo statuto dell’istituzione scolastica, vengono fissati alcuni criteri che dovranno comunque essere rispettati.
Intanto, nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori dovrà essere paritetica con quella eletta dai docenti; nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti dovrà essere in numero pari per ciascuna delle due componenti e complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti.
Del consiglio dovrà far parte anche un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
La questione della presenza di altri soggetti è stata risolta introducendo una nuova disposizione che recita esattamente che “il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto” (e cioè “ realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”).
Nel testo originario del ddl le modalità di designazione dei soggetti esterni veniva normata dal regolamento del consiglio dell’autonomia mentre con la modifica apportata dalla Commissione Cultura, si stabilisce una procedura ben precisa (richiesta di 2/3 dei componenti del consiglio).
Ma la differenza fondamentale sta nel fatto che, ora, per i soggetti esterni non è più previsto il diritto di voto; è facile prevedere che sarà ben difficile trovare soggetti esterni disponibili a partecipare ad un consiglio scolastico senza poter di fatto influire minimamente sulle decisioni finali.
In sostanza l’emendamento cancella l’ipotesi di apertura dei consigli dell’autonomia alle realtà sociali, culturali, produttive esterne alla scuola.
Altra modifica significativa riguarda gli Statuti delle scuole: nella versione originaria non erano previsti controlli mentre adesso la nuova norma recita che “Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente”.
Formulazione peraltro ambigua in quanto non viene chiarito quale sia l’organismo di controllo (nel corso del dibattito il sottosegretario Marco Rossi Doria ha sottolineato come il Ministero non possa assolutamente effettuare un controllo del genere, dato che le scuole sono più di 8mila; immediata la reazione dell’Idv per bocca di Zazzera: “Prendiamo atto che il Ministero ammette di non essere in grado di controllare le scuole”).
Sull’intera vicenda va segnalato un curioso comunicato della Flc-Cgil (qui sotto si riporta un commento) che dà per scontata la conclusione dei lavori in Commissione con conseguente trasferimento del provvedimento al Senato. In realtà, come abbiamo detto, l’esame del ddl non è affatto terminato e potrebbe continuare ancora per almeno un paio di settimane.

 

 

Il punto di vista della Flc-Cgil sul DDL sugli Organi Collegiali

Da tecnicadellascuola.it -  19/09/2012 - di P.A.

 

Flc-Cgil: “Concluso il lavoro della Commissione cultura della Camera, il disegno di legge (n. 953) sugli organi collegiali della scuola passa alla Commissione cultura del Senato”. Ma in realtà l'esame del ddl non è ancora terminato.

 

E’ quanto leggiamo in un comunicato della Flc-Cgil che sottolinea, come ha fatto pure il Pd, attraverso capogruppo democratica della commissione Cultura della Camera, Maria Coscia, il superamento della discriminazione del personale Ata che vede ripristinato il proprio diritto alla rappresentanza nel Consiglio dell’autonomia; come è anche ripristinata la rappresentanza paritetica fra genitori e alunni nella secondaria superiore. 
Inoltre, i genitori e gli alunni (sempre nelle scuole superiori) avranno assicurata una loro rappresentanza nei Consigli di classe.

E’ ancora senz'altro importante che i privati, contrariamente al testo iniziale, entrano in Consiglio solo se invitati e senza diritto di voto. Pertanto non possono in alcun modo condizionare la vita della scuola.
Modifiche importanti, dice la Flc, ma non sufficienti, perché “non si è voluto coinvolgere nella discussione il mondo della scuola, insieme al fatto che “un argomento così delicato e importante non debba andare in discussione in aula.”
La Flc enumera anche i punti critici:
L' autonomia statutaria, se non regolamentata con la stessa legge di riforma, finisce per schiacciare gli organi collegiali, in particolare il consiglio dei docenti, mentre non sarebbe chiaro “se e come verrà salvaguardata la libertà di insegnamento. 
Infatti, rimane ancora in piedi, all’art 6 comma 1, il potere di disciplina della vita del Collegio da parte dello Statuto il cui monitoraggio nel corso dei primi due anni non sarebbe sufficiente.
Ma ci sarebbero ancora dei vuoti da colmare: primo, il personale Ata non trova posto nel Consiglio nazionale delle Autonomie scolastiche, con ciò si esclude, incomprensibilmente, un soggetto decisivo nella gestione delle scuole (circa 200.000 addetti); secondo, nello stesso Consiglio nazionale non si prevede la costituzione di specifiche sezioni di tutela delle professionalità della scuola, in particolare Docenti e Dirigenti scolastici (DS), in relazione all’esercizio della libertà di insegnamento.
Nel Consiglio dell’Autonomia a livello di scuola il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) resta relegato a mero verbalizzatore.
Per i DS , persiste la norma per cui egli risponde dei risultati del servizio agli “organismi statutariamente competenti,” in contraddizione con altre norme (D.lvo 165/2001 e CCNL Area V). Questo passo è causa di confusione rispetto alle competenze e alle responsabilità dei DS, i quali, già oggi, rispondono dei risultati del loro lavoro e del servizio scolastico.
Ma la mancanza più grave per Flc-Cgil sarebbe la partecipazione dei genitori e degli alunni agli organi di rappresentanza lasciata alla buona volontà e disposizione di ciascuno. Non c'è obbligo. Ciò comporta il rischio che nelle zone più deprivate tali organismi non si costituiscano affatto. 
Fin qui il comunicato del sindacato di Pantaleo. In realtà l'esame del provvedimento non è affatto concluso, anzi è solamente agli inizi, in quanto devono ancora essere discussi molti emendamenti sia del relatore di maggioranza sia della stessa minoranza.

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