CM n. 89 - Prot. MIURAOODGOS/6751
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
Destinatari
Ai Dirigenti scolastici degli
Istituti di Istruzione secondaria di II grado
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c.
Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Al Direttore generale per l’istruzione
e Formazione tecnica superiore
e i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni
SEDE
Roma, 18 ottobre 2012
Oggetto: Valutazione
periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico
2012-13.
Con la presente circolare si fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre
2010 e circolare n. 94 del 18
ottobre 2011) indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo
grado e relative alla valutazione periodica degli apprendimenti.
Considerato che la materia dovrà essere oggetto di disciplina in sede di
revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22
giugno 2009) e che le scuole hanno comunque necessità di operare sulla base di
elementi certi di riferimento, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni
generali a tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, tenuto altresì
conto che i nuovi curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima
volta anche le classi iniziali del secondo biennio.
Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi
liceali, artistici, tecnici e professionali gli scrutini si svolgeranno con le
consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora vigenti.
Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei
nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art.
4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22
giugno2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di
eccellenza in materia di valutazione già condotte dalle singole istituzioni
scolastiche e le numerose osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in
questi due anni trascorsi dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un
confronto continuo e proficuo.
Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità
di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze
la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina,
mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei
docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel
rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica
adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto
dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee
guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal
D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.
La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di
verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4,
del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e
le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta
formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta
il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
[…]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).
La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali
responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della
comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e
deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e
documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso
il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione.
Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione
trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più
volte citato regolamento sulla valutazione.
Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di
conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di
verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di
valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di
rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli
specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento.
Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio
intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che
esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate
in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul
campo.
Per esemplificare la necessità di adottare forme di verifica diverse e adeguate
agli specifici obiettivi di apprendimento, si possono prendere in
considerazione le indicazioni previste per Scienze naturali, nel liceo
scientifico, lì dove si richiama il valore della dimensione sperimentale e, di
conseguenza, la varietà di approcci e attività da far svolgere agli studenti: “Tale
dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una
guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili
attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la
presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di
filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche
attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello
sviluppo del sapere scientifico”.
Analogamente, per l’insegnamento della Lingua inglese, sia negli istituti
tecnici che nei professionali: “Il docente definisce e sviluppa il
percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi,
consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua
straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo,
nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali
fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi”,
con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte
metodologiche adottate.
Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le istituzioni scolastiche
dovranno, altresì, porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo
che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato,
come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1.
Per quanto riguarda le prove relative agli esami di idoneità e integrativi
saranno emanate specifiche disposizioni.
Si fa presente infine che ove le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di
autonomia previste dai Regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1,
lett. c) D.P.R. 89/2010), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R.
88/2010) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per
introdurre nuove discipline curricolari, così come, limitatamente ai licei, nel
caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai
sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/2010, la valutazione in sede di
scrutinio intermedio e finale avverrà attraverso le stesse modalità e dovrà
rispondere agli stessi principi generali.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo