Nota DFP 8629 20.02.2013: Congedi del padre lavoratore


   Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Al Comune di Reggio nell’Emilia

Direzione generale – Servizio gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione

Reggio Emilia

Oggetto: art. 4, comma 24, della I. n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) – congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore – voucher alla madre lavoratrice – chiarimenti applicativi.

Si fa riferimento alla lettera del 19 gennaio 2013, prot. n. 116/2013, con la quale codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 4, comma 24, della l. n. 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dell’avvenuta adozione del decreto attuativo, previsto dal comma 25 dello stesso articolo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2012, avente ad oggetto la definizione dei criteri per l’accesso e modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori del settore privato.

Nel merito, si rappresenta che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata I. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo

 
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