Nota 2110 06.02.2015: Applicazione separazione IVA alle scuole


Cgilscuola – 10 febbraio 2015

La Direzione Generale per le Risorse umane e Finanziarie del MIUR, con la nota 2110 del 6 febbraio 2015, chiarisce che le istituzioni scolastiche sono tenute ad effettuare le misure previste dalla legge finanziaria 2015 (art 1 comma 629 legge 190/2014) in relazione al versamento diretto all’erario dell’IVA circa gli acquisti di beni e servizi.

La nota giunge dopo le sollecitazioni fatte pervenire al MIUR dalla FLC CGIL, vista l’incertezza sorta attorno all’obbligo o meno delle scuole di attenersi alle indicazioni della Finanziaria. Infatti, in applicazione della di stabilità, il relativo Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF), rinviando all’art. 17 ter del decreto 633 del 1972 dove sono elencate le istituzioni pubbliche tenute al nuovo adempimento (e in quell’elenco le scuole non ci sono), sembrava escludere le scuole da tale incombenza.

Ora il MIUR fa chiarezza, specificando che anche le scuole sono obbligate al versamento scisso dell’IVA e dando indicazioni  sulle modalità da seguire per dare seguito al nuovo adempimento. Fra le più importanti si indicano i termini del versamento  (entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile), l’utilizzo del modello F24 Enti pubblici, l’obbligo di annotazione delle fatture in un apposito registro (art 23 e 24 DPR 633/72), la messa a disposizione della documentazione utile per i controlli.

Rimane forte il dubbio sull’utilità di tale nuovo adempimento, vista la scarsa entità degli acquisti effettuati dalle scuole, così come rimane il problema dell’adeguamento dei sistemi informativi rispetto a tale nuova incombenza.

 

 

IVA e "split payment": atto terzo

Anp  -  10/02/2015 

Con due distinte note, una proveniente dalla Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie, l’altra dalla Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia scolastica, il MIUR ha ieri preso posizione sulla questione dello "split payment”.

La pronuncia è tanto netta quanto priva di argomentazione: le scuole rientrano nel regime di separazione dell’IVA e quindi devono versare all’Erario – e non ai fornitori – i relativi importi. Il versamento va fatto utilizzando un modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (cioè quello in cui avviene il pagamento della fattura). Ne consegue che, già con il prossimo 16 febbraio, scade il termine per versare gli importi trattenuti sulle fatture pagate in gennaio.

Prendiamo atto, senza comprendere da dove i firmatari delle note in questione facciano discendere la loro certezza. Entrambi infatti affermano il principio in via incidentale ("gli enti destinatari, tra cui le istituzioni scolastiche, …” / "tale nuova modalità di versamento riguarda, come è evidente, anche le istituzioni scolastiche”), senza fornire alcuna ulteriore spiegazione.

Se è per quello, non comprendiamo neppure perché venga indicato in modo perentorio il termine del 16 febbraio per il primo versamento: stante che l'art. 9 del Decreto del MEF prevede - sia pure in via transitoria - che, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi, tale adempimento possa slittare fino al 16 aprile. La nota del MIUR dice che tale facoltà è concessa solo alle Amministrazioni Centrali dello Stato; ma il testo del Decreto fa riferimento genericamente alle Amministrazioni di cui all'art. 1, che sono tutte quelle sottoposte al regime dello "split payment". E dunque, siamo dentro o non siamo dentro?

Archiviamo comunque, con questo terzo atto, la vicenda dell'IVA; salvo attendere eventuali ulteriori "chiarimenti", magari meno apodittici, quanto alla scadenza dei termini. Ma quando una norma ha bisogno di tanti interventi interpretativi, che fra l'altro non sciolgono i nodi principali, questo non è un buon segnale: nè per il legislatore, nè per il Paese.

Abbiamo almeno appreso che – quando c’è un adempimento nuovo o ulteriore – le scuole si intendono sempre comprese, anche quando non sono citate; mentre quando si tratta di beneficiare di una qualche forma di rinvio o di esenzione, gli elenchi si intendono sempre esaustivi e non interpretabili.

 Il testo della Nota
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