Con il Decreto Legislativo 39/1993 si regolano i comportamenti degli uffici della Pubblica Amminstrazione rispetto alla conservazione digitale degli atti aministrativi, agli archivi imformatici, alla firma digitale degli atti.
Scheda tecnica sulla validità della firma digitale
In particolare, sulla base del Decreto, è possibile omettere dalla pagelle la firma originale o il timbro firma con la dicitura posta sulle pagelle "La firma è omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39".
A questo proposito riportiamo una trattazione fatta in altro campo (la firma di un verbale come sanzione amministrativa) che è utilizzabile anche per la fattispece scolastica. Dal che si rileva che la semplice dicitura sopra riportata non è stata ritenuta valida e sufficiente dal Giudice.
“Opposizioni a sanzioni amministrative. Il verbale informatico. L’art. 3, comma 2 D.L.vo N. 39/1993”
Nota a sentenza N. 11471/2008 – Giudice di Pace di Roma – Sez. I - Dott. Colarusso e sentenza N. 14313/2008 - Giudice di Pace di Roma – Sez. II – Dott.ssa Condò
Magistratura ordinaria - 03/07/2008
L’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 Febbraio 1993 alla luce dell’ ordinanza n. 377 - novembre 2007 della Corte costituzionale”, pubblicato su questa rivista il 6/12/2007, anche la giurisprudenza di merito avvalora la tesi personale in tema di vizi formali del verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, redatto con sistemi meccanizzati, in violazione dell’ l’art. 3, comma 2 D.L.vo N. 39/1993. Il Giudice di Pace di Roma, Dott. Colarusso, con sentenza N. 14313/2008, avente ad oggetto un ricorso redatto dallo scrivente ed accolto in toto, nell’evidenziare che il verbale in oggetto, “trattandosi di verbale informatico questo, per poter acquisire valore probatorio, deve contenere il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n° 39 del 10/02/1993”, premettendo che “Ai sensi dell'art. 6 quater del D.L. no6/1991 convertito nella legge 15/03/1991 n.80 il contenuto del documento informatico è valido fino a querela di falso solo se contiene il nominativo del responsabile dell'immissione e del a trasmissione dei dati”, precisando inoltre che “tale nominativo non può coincidere con l'agente che ha proceduto all'accertamento che, proprio per tale sua qualifica non è certamente addetto all'inserimento dei dati nel sistema informatico”, si è persino spinto ad affermare l’inesistenza del verbale stesso in quanto “non contiene l'indicazione del nominativo del responsabile dell'immissione dei dati nel sistema informatico e pertanto deve considerarsi giuridicamente inesistente parificando tale omissione alla mancata sottoscrizione di un provvedimento amministrativo con conseguente i esistenza dello stesso”. Parimenti il Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Condò, che così testualmente si è espresso: “Il verbale impugnato indica i nominativi degli agenti accertatori non reca la firma del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 de Id.1gs. 12/02/1993 n. 39 . La norma richiamata nel verbale consente la sostituzione della firma autografa subordinandola all'indicazione a stampa sul documento della necessaria apposizione sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del responsabile. Nella fattispecie sottoposta all'esame di questo giudice di pace , non si rileva l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento ed inoltre manca la certificazione autentica del capo dell'ufficio o ex art. 385 com. 3 del Reg. Di Es, nonchè l'indicazione del deposito dell'originale presso l'uddicio accertatore dell'infrazione per come previsto dall'art. 200 co . 4 del C.d. S. Pertanto il verbale deve essere dichiarato illegittimo.” Roma, 16/6/2008 Dott. Fabrizio Plagenza